Slide background




Modello di Comunicazione GMP - MOCA

ID 4287 | | Visite: 35313 | Legislazione chemicals foodPermalink: https://www.certifico.com/id/4287

Modello di Comunicazione GMP - MOCA

Da inviare entro il 31 Luglio all’autorità sanitaria territorialmente competente(*)

Modello Comunicazione da trasmettere ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo 10.02.2017, n. 29 da parte degli operatori che eseguono attività di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 (Regolamento GMP).

_______

Update 25.07.2017

Comunicazione GMP / MOCA: Nuove precisazioni da Min. Salute

Con la Circolare n. 29569 del 17 Luglio 2017 il Ministero della Salute comunica nuove precisazioni sulla Comunicazione e sulle istruzioni di compilazione(*) del Modello di Comunicazione GMP / MOCA (D.Lgs. 29/2017):

- Scadenza Comunicazione al 31 Luglio
- Note su Comunicazioni già pervenute

(*) Sostituite le precedenti, scaricare il nuovo documento

Circolare Ministero della Salute n. 29569 del 17 luglio 2017

Oggetto: Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Decreto Legislativo del 10 febbraio 2017 n. 29 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti".

Estratto:

"Per adempiere a tale obbligo di comunicazione, si allega un modello per facilitare l'invio delle informazioni richieste, condiviso con le regioni. Tuttavia si precisa che eventuali comunicazioni già pervenute sotto altra forma saranno da ritenersi ugualmente valide. Si rappresenta, infine, che i termini per adempiere le disposizioni del decreto in oggetto scadranno il prossimo 31 luglio".

[Si rappresenta, riguardo alla scadenza di invio dello modello Moca, che il Decreto Legislativo n. 29/2017 all'articolo 6 comma 3, indica come termine d'invio "entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" (ovvero il 31 luglio 2017), mentre nella precedente Circolare del Ministero della Salute del 10 aprile scorso, veniva indicata come data di scadenza il 2 agosto p.v.]

Download Circolare n. 29569 17 Luglio 2017

Download Note compilazione

_________

Update 06.07.2017

Modello Comunicazione ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo 10.02.2017, n. 29 relativo alle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 (regolamento GMP) da inviare entro il 31 Luglio all’autorità sanitaria territorialmente competente.

In particolare, il nuovo adempimento riguarda gli operatori economici del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti devono comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale.

Tale obbligo permetterà di creare un'anagrafica nel settore dei MOCA al fine di consentire alle Autorità sanitarie di svolgere le attività di controllo ufficiale dei MOCA conformemente alle disposizioni di cui ai Regolamento (CE) n. 882/2004, infatti sia il regolamento (CE) n. 882/2004 che il regolamento (CE) 1935/2004 prevedono che il controllo ufficiale sui MOCA riguardi anche l'applicazione di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 2023/2006.

Nel dettaglio, il comma 2 dell'art. 6 dispone che, nel caso in cui l'attività posta in essere dall'operatore economico sia soggetta all'obbligo di registrazione o riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 852/04 e del regolamento n. 853/04, la comunicazione sopra citata deve essere riportata nella medesima segnalazione.

Il comma 3 dell' art. 6 definisce i tempi entro i quali effettuare la comunicazione per le aziende già attive, vale a dire entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento. Non sono invece previsti tempi analoghi per le nuove attività. Infatti, in tal caso, la comunicazione deve essere fatta contestualmente all'inizio attività, analogamente e secondo le modalità previste per le notifiche degli operatori del settore alimentare.

_________

Macchine alimentari ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE: Precisazioni

Si precisa che i costruttori di macchine alimentari, che non rientrano nella catena del Regolamento GMP, non sono soggetti alla Comunicazione, se le macchine sono così definite ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE dovranno rispettare in particolare i RESS del punto 1 e 2.1 dell'Allegato I della stessa:

"RESS 2.1. MACCHINE ALIMENTARI E MACCHINE PER PRODOTTI COSMETICI O FARMACEUTICI"

Direttiva macchine 2006/42/CE
RESS 2.1. MACCHINE ALIMENTARI E MACCHINE PER PRODOTTI COSMETICI O FARMACEUTICI

2.1.1. Considerazioni generali
Le macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti alimentari o per prodotti cosmetici o farmaceutici devono essere progettate e costruite in modo da evitare qualsiasi rischio di infezione, di malattia e di contagio.
Vanno osservati i seguenti requisiti:

a) i materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici devono essere conformi alle direttive in materia. La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che detti materiali possano essere puliti prima di ogni utilizzazione; se questo non è possibile devono essere utilizzati elementi monouso;

b) tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici ad eccezione di quelle degli elementi monouso devono:
- essere lisce e prive di rugosità o spazi in cui possono fermarsi materie organiche. Lo stesso requisito va rispettato per i collegamenti fra le superfici,
- essere progettate e costruite in modo da ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli,
- poter essere pulite e disinfettate facilmente, se del caso, dopo aver asportato le parti facilmente smontabili; gli angoli interni devono essere raccordati con raggi tali da consentire una pulizia completa;

c) i liquidi e i gas aerosol provenienti da prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici e dai prodotti di pulizia, di disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire completamente verso l'esterno della macchina (se possibile in una posizione "pulizia");

d) la macchina deve essere progettata e costruita al fine di evitare l'ingresso di sostanze o di esseri vivi, in particolare insetti o accumuli di materie organiche, in zone impossibili da pulire;

e) la macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti ausiliari pericolosi per la salute, inclusi i lubrificanti, non possano entrare in contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici. All'occorrenza, la macchina deve essere progettata e costruita per permettere di verificare regolarmente il rispetto di questo requisito.

2.1.2. Istruzioni
Le istruzioni delle macchine alimentari e delle macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti cosmetici o farmaceutici devono indicare i prodotti e i metodi raccomandati per la pulizia, la disinfezione e la risciacquatura non solo delle parti facilmente accessibili ma anche delle parti alle quali è impossibile o sconsigliato accedere.

_________

Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29
....

Art. 6. Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006.

1. Per consentire la effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale.

2. Nel caso in cui l’attività posta in essere dall’operatore economico sia soggetta a registrazione o a riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 la comunicazione di cui al comma 1 è riportata nella medesima segnalazione.

3. Gli operatori economici che già operano provvedono all’adempimento di cui ai commi 1 e 2 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (31 Luglio 2017)

4. Gli operatori economici che non adempiono agli obblighi previsti ai commi 1, 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.

5. L’operatore economico che, in violazione dell’articolo 4, lettera a) , e dell’articolo 5, del regolamento (CE) n. 2023/2006, omette di istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.

6. L’operatore economico che, in violazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2023/2006, non istituisce o non mantiene un effi cace sistema di controllo della qualità è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 30.000.

7. L’operatore economico che, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2023/2006, non elabora e non conserva un’adeguata documentazione su supporto cartaceo o in formato elettronico riguardante le specifi che, le formulazioni e i processi di fabbricazione, nonché relativa alle registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione e ai risultati del sistema di controllo della qualità, che siano pertinenti per la conformità e la sicurezza di materiali e oggetti finiti, o non mette a disposizione delle autorità competenti, qualora lo richiedono, la predetta documentazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 25.000.

8. L’operatore economico che, in violazione dell’articolo 4, lettera b) , del regolamento (CE) n. 2023/2006, non rispetta le norme specifi che sulle buone pratiche di fabbricazione, di cui all’allegato del medesimo regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.
...

Collegati

Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29
Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2017

G.U. n. 65 del 18 marzo 2017

(*) Elaborato Certifico Srl - Data 06/07/2017 - Modello non ufficiale, controllare se disponibile presso autorità sanitaria territorialmente competente.

Collegati

Linee Guida evidenza Documentale applicazione Regolamento GMP

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Comunicazione sensi Art 6 D.Lgs. 29 2017 MOCA.docx
Certifico Srl. - Rev. 0.0 2017
22 kB 66
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Circolare Ministero della Salute del 17.07.2017.pdf)Circolare Ministero della Salute n. 29569 del 17 luglio 2017
Ministero della Salute
IT85 kB3384
Scarica questo file (Note per la compilazione Modello MOCA.pdf)Note per la compilazione Modello MOCA
Ministero della Salute
IT55 kB4702
Scarica questo file (Modello Comunicazione MOCA.pdf)Modello Comunicazione MOCA
Ministero della Salute
IT401 kB2626
Scarica questo file (MOCA - Campo applicazione.pdf)MOCA - Campo applicazione
MOCA Campo applicazione
IT466 kB2457
Scarica questo file (Circolare n. 14445 Ministero della Salute del 10.04.2017.pdf)Circolare n. 14445 Ministero della Salute del 10.04.2017
Ministero della Salute
IT796 kB1700

Tags: Chemicals Food Abbonati Chemicals MOCA

Articoli correlati

Ultimi archiviati HACCP

Ott 28, 2024 117

Decreto 4 agosto 2011 n. 158

Decreto 4 agosto 2011 n. 158 / Recepimenti Direttiva ID 22820 | 28.10.2024 Decreto 4 agosto 2011 n. 158 Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento… Leggi tutto
Direttiva 2009 32 CE   Solventi da estrazione uso alimentare
Ott 28, 2024 205

Direttiva 2009/32/CE

Direttiva 2009/32/CE / Solventi da estrazione uso alimentare ID 22819 | 28.10.2024 Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei… Leggi tutto
Ott 28, 2024 99

Direttiva 88/344/CEE

Direttiva 88/344/CEE / Solventi da estrazione Direttiva 88/344/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 157 del 24.6.1988)… Leggi tutto
Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n  64   Solventi da estrazione uso alimentare
Ott 28, 2024 118

Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n. 64

Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n. 64 / Solventi da estrazione uso alimentare ID 22817 | 28.10.2024 / Testo consolidato allegato Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n. 64Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti… Leggi tutto
Ott 28, 2024 129

Decreto 18 settembre 2024

Decreto 18 settembre 2024 / Solvente di estrazione 2-metilossolano ID 22816 | 28.10.2024 / In allegato Decreto 18 settembre 2024 Recepimento della direttiva 2023/175/UE della Commissione del 26 gennaio 2023 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto… Leggi tutto
Ott 09, 2024 208

Regolamento delegato (UE) 2020/691

Regolamento delegato (UE) 2020/691 ID 22695 | 09.10.2024 Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai… Leggi tutto
Decreto 25 settembre 2024
Ott 09, 2024 273

Decreto 25 settembre 2024

Decreto 25 settembre 2024 / Requisiti di biosicurezza stabilimenti d'acquacoltura ID 22694 | 09.10.2024 Decreto 25 settembre 2024 Requisiti di biosicurezza per stabilimenti d'acquacoltura riconosciuti e di altre tipologie di attività ad essi correlate. (GU n.236 dell'08.10.2024) ... Art. 1.… Leggi tutto
Ott 07, 2024 208

Regolamento (CE) n. 199/2006

Regolamento (CE) n. 199/2006 ID 22685 | 07.10.2024 Regolamento (CE) n. 199/2006 della Commissione, del 3 febbraio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari per quanto riguarda le diossine e i PCB… Leggi tutto

Più letti HACCP

Apr 26, 2021 61831

Regolamento (CE) n. 2023/2006 (Regolamento GMP)

Regolamento (CE) n. 2023/2006 Regolamento (CE) N. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (Regolamento GMP - Good Manufacturing Practices) ... Il presente regolamento… Leggi tutto
Regolamento  CE  n  2073 2005   Criteri microbiologici prodotti alimentari
Ott 24, 2022 55374

Regolamento (CE) n. 2073/2005

Regolamento (CE) n. 2073/2005 / Criteri microbiologici prodotti alimentari Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338/1 del 22.12.2005)_______ Articolo 1 Oggetto e campo d’applicazione Il presente… Leggi tutto
Regolamento  CE  852 2004
Set 23, 2022 53850

Regolamento (CE) 852/2004

Regolamento (CE) 852/2004 / Consolidato Marzo 2021 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari(GU L 139/1 del 30.4.2004)________ Testo consolidatiModifiche: M1 - Regolamento (CE) n. 1019/2008 della Commissione del 17… Leggi tutto