Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2783
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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2783
ID 20974 | 15.12.2023
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2783 della Commissione, del 14 dicembre 2023, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di tossine vegetali negli alimenti e che abroga il regolamento (UE) 2015/705
GU L 2023/2783 del 15.12.2023
Entrata in vigore: 04.01.2024
Applicazione a decorrere dal 1° aprile 2024. I metodi di analisi che sono stati validati prima della data di applicazione del presente regolamento possono tuttavia rimanere in uso fino al 1° luglio 2028, anche se non rispettano tutte le prescrizioni specifiche di cui all’allegato II, punto 4.2, del presente regolamento.
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Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782.
Articolo 2
(1) Il campionamento per il controllo dei tenori di tossine vegetali negli alimenti è effettuato conformemente ai metodi di cui all’allegato I.
(2) Qualora un alimento non possa essere classificato in una categoria di alimenti per la quale è stata stabilita una procedura di campionamento nell’allegato I, la procedura di campionamento è determinata tenendo conto delle dimensioni delle particelle di tale alimento o della similarità di tale alimento con un prodotto che può essere classificato in una delle categorie di alimenti di cui all’allegato I.
(3) Qualora un alimento non possa essere classificato in nessuna delle categorie di alimenti di cui all’allegato I e a condizione che vi siano prove del fatto che le tossine vegetali sono in esso distribuite in modo omogeneo, tale alimento è sottoposto a campionamento utilizzando il metodo di campionamento di cui all’allegato, parte B, del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione.
Articolo 3
La preparazione dei campioni e i metodi di analisi utilizzati per il controllo dei tenori di tossine vegetali nei prodotti alimentari rispettano i criteri di cui all’allegato II.
Articolo 4
Il regolamento (UE) 2015/705 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento di esecuzione.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2024. I metodi di analisi che sono stati validati prima della data di applicazione del presente regolamento possono tuttavia rimanere in uso fino al 1° luglio 2028, anche se non rispettano tutte le prescrizioni specifiche di cui all’allegato II, punto 4.2, del presente regolamento.
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