Rettifica del regolamento (UE) 2018/848 | 11.01.2021
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Rettifica del regolamento (UE) 2018/848 | 11.01.2021
Rettifica del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
GU L 7/53 dell'11 gennaio 2021
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1) Pagina 37, articolo 30, paragrafo 5, lettere b) e c),
anziché:
«b) soltanto nell’elenco degli ingredienti, purché:
i) meno del 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico, e a condizione che tali ingredienti soddisfino le norme di produzione stabilite nel presente regolamento; e
ii) gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3;
c) nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, purché:
i) il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;
ii) nella denominazione di vendita il termine di cui al paragrafo 1 si riferisca chiaramente a un altro ingrediente biologico e diverso dall’ingrediente principale;
iii) tutti gli altri ingredienti agricoli siano biologici; e
iv) gli alimenti siano conformi all’allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3.»,
leggasi:
«b) soltanto nell’elenco degli ingredienti, purché:
i) meno del 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico e a condizione che tali ingredienti soddisfino le norme di produzione stabilite nel presente regolamento; e
ii) gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, ad eccezione delle norme sull’uso limitato di ingredienti agricoli non biologici di cui all’allegato II, parte IV, punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3;
c) nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, purché:
i) il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;
ii) nella denominazione di vendita il termine di cui al paragrafo 1 si riferisca chiaramente a un altro ingrediente biologico e diverso dall’ingrediente principale;
iii) tutti gli altri ingredienti agricoli siano biologici; e
iv) gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, ad eccezione delle norme sull’uso limitato di ingredienti agricoli non biologici di cui all’allegato II, parte IV, punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3.».
2) Pagina 38, articolo 30, paragrafo 6, lettera a),
anziché:
«a) i mangimi trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parti II, III e V, e alle norme specifiche stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3;»
leggasi:
«a) i mangimi trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parti II, III e V, e alle norme specifiche stabilite conformemente all’articolo 17, paragrafo 3;».
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