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ID 26066 | 22.04.2026 / Note complete e documenti allegati
Le IGP non-agri rappresentano un nuovo titolo di proprietà industriale valido in tutta l'Unione Europea, che è possibile richiedere dal 1° dicembre 2025.
Esso estende alle produzioni artigianali e industriali (es. oggetti in legno, tessuti, gioielli, vetro, porcellana, cuoio, pietre naturali, pizzi, posate, strumenti musicali) la stessa tutela prevista per le indicazioni geografiche protette nel settore agroalimentare e consente di promuovere a livello internazionale i territori e le produzioni locali e regionali.
Le IGP per i prodotti artigianali ed industriali sono disciplinate dal Regolamento (UE) 2023/2411, che ha introdotto in tutti gli Stati membri regole certe ed omogenee finalizzate a proteggere ed elevare ulteriormente la qualità dei prodotti artigianali ed industriali in tutta l’Unione Europea. Tale Regolamento è in vigore dal 16 novembre 2023 ed in applicazione dal 1° dicembre 2025.
Per l’ottenimento di una IGP per un prodotto artigianale o industriale è necessario che la domanda:
- sia presentata, di norma, da un’associazione di produttori;
- contenga un disciplinare di produzione in cui si dimostri che il prodotto è in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento e che descriva, tra le altre cose, le caratteristiche delle materie prime utilizzate ed i metodi di produzione;
- contenga altresì il documento unico con le informazioni previste nel modulo allegato al Regolamento, nonché la documentazione di accompagnamento con i recapiti del richiedente, il nome e i recapiti dell’autorità competente per i controlli e qualsiasi altra informazione ritenuta opportuna dal richiedente o dallo Stato membro.
Iter procedurale
1. Fase nazionale: le associazioni di produttori depositano la domanda tramite il portale di deposito on line https://servizionline.uibm.gov.it) della DGPI-UIBM. La divisione competente della DGPI-UIBM procede all’esame formale e sostanziale e gestisce eventuali opposizioni nazionali
2. Fase a livello UE: in caso di esito positivo, la DGPI-UIBM trasmette la domanda all’EUIPO-Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, che decide sull’approvazione finale o il rigetto. La Commissione europea interviene solo in casi specifici definiti dal Regolamento (UE) 2023/2411.
La modulistica aggiornata per la compilazione della documentazione da allegare alla domanda di registrazione di un’IGP UE è disponibile ai seguenti link:
- Disciplinare di produzione
- Documentazione di accompagnamento
Il modulo del documento unico è un webform che si compila direttamente dall’applicativo di deposito.
Per informazioni su come compilare il disciplinare di produzione: Disciplinare
Decreto Legislativo 2 aprile 2026 n. 51
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. (GU n.93 del 22.04.2026)
Entrata in vigore del provvedimento: 07/05/2026
Per maggiori informazioni sulla fase nazionale di registrazione consultare il decreto legislativo 2 aprile 2026, n 51 artt. 4-16
Art. 4. Modalità di deposito
1. Le domande, le istanze, gli atti, i ricorsi e i documenti menzionati nel presente decreto sono presentati esclusivamente attraverso il portale di deposito telematico della DGPI-UIBM. La DGPI-UIBM fornisce le specifiche tecniche per il deposito telematico.
2. La DGPI-UIBM all’atto del deposito rilascia una apposita ricevuta, attribuendo alla domanda di registrazione un numero di riferimento e una data.
Art. 5. Domanda di registrazione
1. La domanda di registrazione dell’indicazione geografica è presentata dal richiedente, come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera h), di cui deve essere indicato il domicilio per ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni ai sensi del presente decreto. In materia di domicilio elettivo si applicano le disposizioni previste dall’articolo 147, commi 3 -bis e 3 -quinquies, del codice della proprietà industriale.
2. La domanda di registrazione, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2023/2411, comprende:
a) il disciplinare di produzione, i cui contenuti sono disciplinati dall’articolo 9 del Regolamento (UE) 2023/2411;
b) il documento unico, i cui contenuti sono disciplinati dall’articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2411, da redigere sulla base del modello standard di cui all’allegato II al medesimo regolamento;
c) la documentazione di accompagnamento di cui all’articolo 11 del Regolamento (UE) 2023/2411.
Art. 6. Esame delle domande
1. La divisione competente, dopo aver verificato la ricevibilità e la completezza della domanda di registrazione, trasmette la documentazione completa alla regione o alle regioni nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione, richiedendo di esprimere un proprio parere.
Tale parere è rilasciato avendo riguardo ai requisiti oggettivi di cui all’articolo 6 e ai requisiti soggettivi di cui all’articolo 8 del Regolamento (UE) 2023/2411.
2. Decorsi quarantacinque giorni dalla trasmissione della documentazione alla regione o alle regioni interessate, la divisione competente procede, anche in assenza del predetto parere, alla valutazione della richiesta di registrazione dell’indicazione geografica verificando, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento (UE) 2023/2411:
a) la conformità ai requisiti oggettivi, previsti dall’articolo 6 del Regolamento (UE) 2023/2411, affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale possa considerarsi idoneo ad essere protetto come indicazione geografica;
b) la conformità ai requisiti soggettivi, previsti dall’articolo 8 del Regolamento (UE) 2023/2411, che i richiedenti devono possedere;
c) la completezza delle informazioni previste:
1) all’articolo 9 del Regolamento (UE) 2023/2411, con riferimento ai contenuti del disciplinare di produzione;
2) all’articolo 10 e all’allegato II al regolamento (UE) 2023/2411, con riferimento al documento unico contenuto nella domanda;
3) all’articolo 11 del medesimo Regolamento (UE) 2023/2411, con riferimento alla documentazione di accompagnamento della domanda.
3. In caso di domanda incompleta o inesatta, la divisione competente dà al richiedente la possibilità di completarla o rettificarla nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della comunicazione.
4. L’esame istruttorio da parte della divisione competente deve essere completato nel termine di sessanta giorni dal deposito della domanda. Tale termine è sospeso per l’acquisizione delle eventuali integrazioni di cui al comma 3e per la trasmissione della documentazione alla regione o alle regioni interessate di cui al comma 1.
5. In caso di mancata risposta o di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, ovvero la richiesta di chiarimenti, nel termine indicato dal comma 4 la divisione competente comunica con apposito atto al richiedente la chiusura del procedimento amministrativo con il rifiuto della domanda. Contro tale decisione è consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalità di cui agli articoli da 136 a 136 -terdecies del codice della proprietà industriale.
6. In caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, la divisione competente pubblica la domanda medesima, unitamente al disciplinare, nell’apposito Bollettino pubblicato sul sito istituzionale della DGPI-UIBM e ne dà notizia al richiedente e per conoscenza alla regione o alle regioni interessate.
[…]
Per la modulistica vedasi anche il Giportal di EUIPO.
Requisiti del prodotto
Affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale sia idoneo ad essere protetto come indicazione geografica, il prodotto deve:
- Essere originario di un luogo, regione o paese determinato
- Vantare qualità, reputazione o altra caratteristica attribuibile alla sua origine geografica
- Avere almeno una fase di produzione nella zona geografica delimitata
Controlli e conformità
Il Regolamento (UE) 2023/2411 prevede regole sulla verifica della conformità dei prodotti designati da IGP al disciplinare di produzione e sul monitoraggio dell’uso delle indicazioni geografiche sul mercato. A tal fine:i produttori sono soggetti a un sistema basato su un’autodichiarazione per la verifica della conformità al disciplinare di produzione prima e dopo l’immissione sul mercato del prodotto; gli Stati membri designano una o più autorità competenti per i controlli sulla conformità dei prodotti ai disciplinari di produzione, controlli che possono effettuare sia prima che dopo l’immissione del prodotto sul mercato;le autorità competenti per i controlli monitorano, altresì, l’uso delle indicazioni geografiche sul mercato, indipendentemente dal fatto che i prodotti in questione siano in deposito o transito, siano in distribuzione oppure siano offerti in vendita all’ingrosso o al dettaglio, anche nel commercio elettronico; Per l’Italia, l’autorità competente per i controlli e il monitoraggio è il MIMIT – DGPU-UIBM. Vedasi art. 20 del decreto legislativo 2 aprile 2026 n 51.
Normativa
Regolamento (UE) 2023/2411: testo base relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Contiene disposizioni relative alla fase nazionale e alla fase unionale della registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione, e disciplina i controlli e l'enforcement delle IGP UE. In vigore dal 16 novembre 2023, in applicazione dal 1° dicembre 2025
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956: disciplina aspetti attuativi in diversi ambiti tra cui la domanda di registrazione, l'uso del simbolo dell'Unione e l'uso dell'indicazione “indicazione geografica protetta" e della sua abbreviazione "IGP"
Regolamento delegato (UE) 2025/1955: completa il quadro attuativo del nuovo sistema delle IGP UE non agri con disposizioni riguardanti i ricorsi.
Decreto legislativo del 2 Aprile 2026 n 51 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/2411: contiene disposizioni per la piena operatività del sistema delle IGP UE non-agri in Italia relativamente alla procedura di presentazione, esame e valutazione delle domande di registrazione; procedura di opposizione nazionale; Procedura nazionale di decisione; Modifica del disciplinare di produzione e cancellazione della registrazione; Controlli e monitoraggio; Sanzioni.
Informazioni
Per necessità di supporto per il deposito della domanda è possibile avvalersi del servizio di assistenza dell’UIBM.
Per chiarimenti sulla documentazione da presentare per la registrazione di IGP UE o per quesiti riguardanti la normativa:
Ufficio competente
- Direzione Generale per la Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Fonte: MIMIT
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