Art. 16.
D.Lgs 133/2009 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del regolamento in materia di restrizione
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del regolamento, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.