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13a Raccomandazione ECHA - Sostanze soggette ad autorizzazione Allegato XIV REACH

13a Raccomandazione ECHA - Sostanze soggette ad autorizzazione Allegato XIV REACH

Bozza 13a Raccomandazione ECHA - Sostanze Allegato XIV REACH / Febbraio 2026 / 4 sostanze raccomandate per l'autorizzazione REACH

ID 25446 | 02.02.2026

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), invita a presentare commenti entro il 2 maggio 2026 sulla sua bozza di raccomandazione per aggiungere quattro sostanze all'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione REACH. Una volta aggiunte all'elenco, le aziende dovranno richiedere l'autorizzazione se desiderano continuare a utilizzare le sostanze.

Helsinki, 2 febbraio 2026

L'ECHA sta valutando la possibilità di raccomandare le seguenti sostanze per l'elenco delle autorizzazioni REACH:

- Bumetrizolo (UV-326);
- 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo (UV-329);
- trifenilfosfato; e
- 2-(dimetilammino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-il)fenil]butan-1-one.

L'ECHA è alla ricerca di ulteriori informazioni sugli usi e sui volumi di queste sostanze, sulle possibili esenzioni dall'obbligo di autorizzazione e sulla struttura e complessità delle catene di approvvigionamento. I dichiaranti e gli utilizzatori a valle sono invitati a garantire che le informazioni sugli usi siano aggiornate nei fascicoli di registrazione REACH, nonché a inviare commenti.

L'ECHA ha l'obbligo legale di raccomandare regolarmente l'inclusione delle sostanze presenti nell'elenco delle sostanze candidate nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione REACH. La bozza di raccomandazione si basa su una valutazione dei dati di registrazione e di altre informazioni disponibili, nonché su una discussione iniziale con il Comitato degli Stati membri.

Il Comitato degli Stati membri elaborerà un parere sulla bozza di raccomandazione dell'ECHA, tenendo conto dei riscontri raccolti durante la consultazione. A seguito del parere del comitato, l'ECHA invierà la sua raccomandazione finale alla Commissione europea. La Commissione deciderà quali sostanze includere nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione e le condizioni specifiche per ciascuna sostanza.

Se una sostanza è inclusa nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione, non può essere immessa sul mercato o utilizzata dopo una determinata data, a meno che non venga concessa un'autorizzazione per un uso specifico. Le aziende che utilizzano, fabbricano o importano queste sostanze possono richiedere l'autorizzazione.

Il processo di autorizzazione mira a migliorare la sostituzione delle sostanze estremamente problematiche quando sono disponibili alternative tecnicamente ed economicamente valide. Fino al raggiungimento di questo obiettivo, l'obiettivo è garantire un adeguato controllo dei rischi per la salute umana e l'ambiente. 

[...]

Fonte: ECHA

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