~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n: 46.805
// Documenti scaricati n: 37.135.199
// Documenti disponibili n: 46.805
// Documenti scaricati n: 37.135.199
Regolamento (UE) 2021/2030 della Commissione del 19 novembre 2021 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la N,N-dimetilformammide
GU L 415/16 del 22.11.2021
Entrata in vigore: 12.12.2021
_______
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
ALLEGATO
Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la voce seguente:
|
«76. N,N-dimetilformammide N. CAS 68-12-2 N. CE 200-679-5 |
1. Non deve essere immessa sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 12 dicembre 2023 tranne nel caso in cui i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all’esposizione dei lavoratori pari a 6 mg/m3 per l’esposizione per inalazione e 1,1 mg/kg/giorno per l’esposizione cutanea. 2. Non deve essere prodotta o utilizzata come sostanza in quanto tale oppure come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 12 dicembre 2023 tranne nel caso in cui i fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che l’esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al paragrafo 1. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l’obbligo ivi stabilito si applica a decorrere dal 12 dicembre 2024 per quanto riguarda l’immissione sul mercato a fini dell’uso, o l’uso, come solvente nei processi di spalmatura diretta o transfer per il rivestimento in poliuretano di materiali tessili o cartacei o nella produzione di membrane di poliuretano, e a decorrere dal 12 dicembre 2025 per quanto riguarda l’immissione sul mercato a fini dell’uso, o l’uso, come solvente nei processi di filatura a secco e a umido delle fibre sintetiche.» |
Collegati
Regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativ...

Aggiornamento: Maggio 2018
Documenti ECHA (n. 39)
Tutte le pubblicazioni ECHA (2012-2018)
L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) è la forza motrice alla base...

Consultazione pubblica aperta dal 05 Maggio 2021 al 02 Giugno 2021.
L'iniziativa mira a proteggere i consumatori aggiungendo sostanze ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024