Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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della Commissione del 10 gennaio 2018 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ottametilciclotetrasilossano («D4») e il decametilciclopentasilossano («D5»)
Modifica allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
...
Articolo 1
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
__________
ALLEGATO
Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la nuova voce seguente:
«70. Ottametilciclotetrasilossano (D4) N. CAS 556-67-2 N. CE 209-136-7 Decametilciclopentasilossano (D5) N. CAS 541-02-6 N. CE 208-764-9 |
1. Non è ammessa l'immissione sul mercato nei prodotti cosmetici da eliminare con acqua in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso dell'una o dell'altra sostanza dopo il 31 gennaio 2020. 2. Ai fini della presente voce, per “prodotti cosmetici da eliminare con acqua” si intendono i prodotti cosmetici quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 che, in condizioni d'uso normali, sono eliminati con acqua dopo l'applicazione.» |
GUUE L 6/45 dell'11.01.2018
Entrata in vigore: 31.01.2018
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