Regolamento (UE) 2022/1531 / Modifica Alleg. II, III, V Regolamento cosmetici
Regolamento (UE) 2022/1531 della Commissione del 15 settembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e che rettifica lo stesso regolamento
GU L 240/3 del 16.9.2022
Entrata in vigore: 06.10.2022
L’articolo 1 si applica a decorrere dal 17 dicembre 2022.
_________
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono rettificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1 si applica a decorrere dal 17 dicembre 2022.
Desmedifam (ISO); 3- fenilcarbamoilossifenilcarbammato di etile
13684-56-5
237-198-5»
2) nell’allegato III è aggiunta la seguente voce:
Numero di riferimento
Identificazione della sostanza
Restrizioni
Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze
Denominazione chimica/INN
Denominazione comune nel glossario degli ingredienti
Numero CAS
Numero CE
Tipo di prodotto, parti del corpo
Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso
Altre
a
b
c
d
e
f
g
h
i
«324
2-idrossibenzoato di metile
Methyl Salicylate
119-36-8
204-317-7
a) Prodotti per la pelle da non sciacquare (ad ecce zione di trucco per il viso, lozioni spray/aerosol per il corpo, deodoranti spray/aerosol e fragran ze idroalcoliche) e prodotti per capelli da non sciacquare (ad eccezione di prodotti spray/aerosol)
a) 0,06 %
Da non usare in preparati destinati ai bambini di età inferiore a 6 anni, ad eccezione di k) “Dentifrici”.»
b) Trucco per il viso (ad eccezione di prodotti per le labbra, trucco per gli occhi, struccanti)
b) 0,05 %
c) Trucco per gli occhi e struccanti
c) 0,002 %
d) Prodotti per capelli da non sciacquare (spray/aerosol)
d) 0,009 %
e) Deodoranti spray/aerosol
e) 0,003 %
f) Lozioni spray/aerosol per il corpo
f) 0,04 %
g) Prodotti per la pelle da sciacquare (ad eccezione di prodotti per lavare le mani) e prodotti per capelli da sciacquare
g) 0,06 %
h) Prodotti per lavare le mani
h) 0,6 %
i) Fragranze idroalcoliche
i) 0,6 %
j) Prodotti per le labbra
j) 0,03 %
k) Dentifrici
k) 2,52 %
l) Collutori destinati a bambini di età compresa tra 6 e 10 anni
l) 0,1 %
m) Collutori destinati a bambini di età superiore a 10 anni e ad adulti
1) nell’allegato II la voce 1669 è soppressa; 2) nell’allegato V la voce 51 è sostituita dalla seguente:
Numero d’ordine
Identificazione della sostanza
Condizioni
Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze
Denominazione chimica/INN
Denominazione comune nel glossario degli ingredienti
Numero CAS
Numero CE
Tipo di prodotto, parti del corpo
Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso
Altre
a
b
c
d
e
f
g
h
i
«51
N-(idrossimetil) glicinato di sodio
Sodium Hydroxyme- thylglycinate
011-44-3
274-357-8
0,5 %
Da non utilizzare salvo se è possibile dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all’atto dell’immissione sul mercato è
Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consig...