Slide background
Slide background




Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024

ID 22953 | | Visite: 696 | Regolamento CLPPermalink: https://www.certifico.com/id/22953

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024

ID 22953 | 18.11.2024

Rettifica del regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 93 del 31.3.2023)

GU L 2024/90724 del 18.11.2024

_________

In tutto il testo l’espressione «Applicazione nel tempo» è sostituita dall’espressione «Tempistica di applicazione».

Alla pagina 12, allegato I, punto 1) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 3, punto 3.11 aggiunto, tabella 3.11.1, seconda riga, seconda colonna, secondo comma, frase introduttiva, e alla pagina 16, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.2 aggiunto, tabella 4.2.1, seconda riga, seconda colonna, secondo comma, frase introduttiva,

anziché:

«La classificazione nella categoria 1 si basa principalmente su almeno una delle seguenti categorie di evidenze:»,

leggasi:

«La classificazione nella categoria 1 si basa principalmente sulle evidenze ottenute da almeno una delle tipologie di dati seguenti:».

Alla pagina 13, allegato I, punto 1) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 3, punto 3.11 aggiunto, punto 3.11.2.3.2, frase introduttiva,

anziché:

«Nel determinare la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, la valutazione dei dati scientifici di cui al punto 3.11.2.3.1 presta particolare attenzione a tutti i seguenti fattori:»,

leggasi:

«Nel determinare la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, la valutazione dei dati scientifici di cui al punto 3.11.2.3.1 deve in particolare considerare tutti i seguenti fattori:».

Alla pagina 13, allegato I, punto 1) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 3, punto 3.11 aggiunto, punto 3.11.2.3.2, lettera c), e alla pagina 18, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.2.3.2, lettera d),

anziché:

«la qualità e la coerenza dei dati, considerate la configurazione e la coerenza dei risultati in studi di disegno analogo, tra studi di disegno analogo e tra diverse specie;»,

leggasi:

«la qualità e la consistenza dei dati, considerando lo schema e la coerenza dei risultati all’interno e tra studi di disegno simile e tra diverse specie;».

Alla pagina 13, allegato I, punto 1) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 3, punto 3.11 aggiunto, punto 3.11.2.3.2, lettera e), e alla pagina 18, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.2.3.2, lettera f),

anziché:

«il concetto di dose limite (concentrazione) e le linee guida internazionali sulle dosi massime raccomandate (concentrazioni) e sulla valutazione degli effetti di confondimento dell’eccessiva tossicità.»,

leggasi:

«il concetto di dose (concentrazione) limite e le linee guida internazionali sulle dosi (concentrazioni) massime raccomandate e sulla valutazione degli effetti confondenti dell’eccessiva tossicità;».

Alla pagina 14, allegato I, punto 1) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 3, punto 3.11 aggiunto, punto 3.11.3.1.1, tabella 3.11.2, nota 1,

anziché:

«se un interferente endocrino per la salute umana di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione ≥ 0,1 %, per tale miscela è disponibile su richiesta una scheda dati di sicurezza.»,

leggasi:

«se un interferente endocrino per la salute umana di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione ≥ 0,1 %, per tale miscela è disponibile su richiesta una scheda di dati di sicurezza».

Alla pagina 17, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.2.3.2, frase introduttiva,

anziché:

«Nel determinare la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, la valutazione dei dati scientifici di cui al punto 4.2.2.3.1 presta particolare attenzione a tutti i seguenti fattori:»,

leggasi:

«Nel determinare la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, la valutazione dei dati scientifici di cui al punto 4.2.2.3.1 deve in particolare considerare tutti i seguenti fattori:».

Alla pagina 18, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.2.3.2, lettera g),

anziché:

«g) se disponibili, i dati di monitoraggio o raccolti sul campo e/o i risultati ottenuti da modelli di popolazioni appropriati, attendibili e rappresentativi.»,

leggasi:

«g) se disponibili, i dati di monitoraggio o raccolti sul campo e/o i risultati ottenuti da modelli di popolazione appropriati, attendibili e rappresentativi.».

Alla pagina 18, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.3.1.1, tabella 4.2.2, nota 1,

anziché:

«se un interferente endocrino per l’ambiente di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione ≥ 0,1 %, per tale miscela è disponibile su richiesta una scheda dati di sicurezza.»,

leggasi:

«se un interferente endocrino per l’ambiente di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione ≥ 0,1 %, per tale miscela è disponibile su richiesta una scheda di dati di sicurezza.».

Alla pagina 21, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.3 aggiunto, punto 4.3.2.3, secondo comma,

anziché:

«Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PBT/vPvB si fondano su dati ottenuti in condizioni di analisi pertinenti.»,

leggasi:

«Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PBT/vPvB si fondano su dati ottenuti in condizioni pertinenti.».

Alla pagina 21, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.3 aggiunto, punto 4.3.2.3, terzo comma,

anziché:

«L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PBT/vPvB dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti.»,

leggasi:

«L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PBT/vPvB dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza pertinenti e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti.».

Alla pagina 23, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.3 aggiunto, punto 4.3.2.4.1, ultimo comma, prima frase, e alla pagina 27, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.2.4.1, ultimo comma, prima frase,

anziché:

«Alla qualità e alla coerenza dei dati è attribuita la dovuta importanza.»,

leggasi:

«Alla qualità e alla consistenza dei dati è attribuita la dovuta importanza.».

Alla pagina 23, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.3 aggiunto, punto 4.3.2.4.2, lettera a), punto i), e alla pagina 27, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.2.4.2, lettera a), punto i),

anziché:

«i) risultati dei saggi sulla biodegradazione veloce;»,

leggasi:

«i) risultati dei saggi sulla pronta biodegradazione;».

Alla pagina 23, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.3 aggiunto, punto 4.3.2.4.2, lettera c), punto i), e alla pagina 27, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.2.4.2, lettera c), punto i),

anziché:

«i) tossicità per l’ambiente acquatico a breve termine (ad esempio risultati ottenuti da saggi di tossicità acuta su invertebrati, alghe o piante acquatiche, saggi di tossicità acuta in vitro su linea cellulare di pesce);».

leggasi:

«i) tossicità per l’ambiente acquatico a breve termine (ad esempio risultati ottenuti da saggi di tossicità acuta su invertebrati, alghe o piante acquatiche o pesci, saggi di tossicità acuta in vitro su linea cellulare di pesce);».

Alla pagina 24, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.1.1, ultimo comma,

anziché:

« “log Koc ”: il logaritmo comune del coefficiente di ripartizione carbonio organico/acqua (ossia Koc).»,

leggasi:

« “log Koc ”: il logaritmo in base 10 del coefficiente di ripartizione carbonio organico/acqua (ossia Koc).».

Alla pagina 26, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.2.3, secondo comma,

anziché:

«Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PMT/vPvM si fondano su dati ottenuti in condizioni di analisi pertinenti.»,

leggasi:

«Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PMT/vPvM si fondano su dati ottenuti in condizioni pertinenti.».

Alla pagina 26, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.2.3, terzo comma,

anziché:

«L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PMT/vPvM dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti.»,

leggasi:

«L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PMT/vPvM dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza pertinenti e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti.».

Alla pagina 26, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.2.3.2, lettera a),

anziché:

«a) risultati delle prove di adsorbimento/desorbimento;»,

leggasi:

«a) risultati dei saggi di adsorbimento/desorbimento;».

Alla pagina 28, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.4.1,

anziché:

«Sull’etichetta delle sostanze o delle miscele che rispondono ai criteri di classificazione in quesra classe di pericolo (Proprietà PMT e vPvM) figurano gli elementi indicati nella tabella 4.4.1.»,

leggasi:

«Sull’etichetta delle sostanze o delle miscele che rispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo (Proprietà PMT e vPvM) figurano gli elementi indicati nella tabella 4.4.1.».

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Rettifica regolamento delegato 2023 707 - 18.11.2024.pdf)Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024
 
IT466 kB86

Tags: Chemicals Regolamento CLP

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Relazione piano OGM   dati 2023
Feb 09, 2025 127

Relazione piano OGM - dati 2023

Relazione piano OGM - dati 2023 ID 23431 | 09.02.2025 / In allegato Con l’anno 2023 inizia il nuovo triennio di programmazione del piano nazionale di controllo ufficiale per ricercare la presenza di OGM negli alimenti, in atto per gli anni 2023-2027. Come noto il Piano nasce da una consolidata… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Feb 03, 2025 172

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 31.01.2025

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 31.01.2025 ID 23400 | Last update: 31.01.2025 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Gen 27, 2025 219

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 27.01.2025

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 27.01.2025 ID 23366 | Last update: 27.01.2025 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Gen 16, 2025 196

Decreto 30 dicembre 2024

Decreto 30 dicembre 2024 ID 23312 | 16.01.2025 Decreto 30 dicembre 2024 Frequenza dei controlli fisici per l'anno 2025 sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica e relativa decisione sulla partita. (GU n.12 del 16.01.2025) ...… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 92892

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto