Slide background
Slide background




Raccomandazione (UE) 2017/1936

ID 4820 | | Visite: 2740 | Regolamento REACHPermalink: https://www.certifico.com/id/4820

Raccomandazione (UE) 2017/1936

Raccomandazione (UE) 2017/1936 della Commissione del 18 ottobre 2017 relativa a misure immediate volte a prevenire l'uso improprio dei precursori di esplosivi

Limitare la messa a disposizione di precursori di esplosivi ai privati

1. È opportuno che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie a norma del regolamento (UE) n. 98/2013 per limitare la messa a disposizione di precursori di esplosivi ai privati e per impedirne l'accesso ai terroristi, e che provvedano all'adeguata segnalazione delle transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento. A tal fine, gli Stati membri sono invitati a valutare attentamente se l'imposizione del divieto, il regime di licenze o di registrazione vigente sul loro territorio stia effettivamente conseguendo questi obiettivi. Gli Stati membri sono invitati a comunicare alla Commissione i risultati della loro valutazione entro quattro mesi dall'adozione della presente raccomandazione. Tali informazioni contribuiranno alla valutazione di possibili ulteriori misure da adottare a livello dell'UE.

2. Inoltre, si raccomanda agli Stati membri di intraprendere urgentemente le seguenti azioni:

(a) promuovere e, ove possibile e opportuno, imporre l'uso di sostanze alternative o a basse concentrazioni che possano essere utilizzate ai fini della medesima legittima attività e presentino minori preoccupazioni per la sicurezza;
(b) stabilire le condizioni di sicurezza per lo stoccaggio dei precursori di esplosivi da parte degli operatori economici, degli utilizzatori professionali e dei privati che sono legalmente in possesso di precursori di esplosivi;
(c) fornire orientamenti chiari agli operatori economici sulle modalità di verificare in modo efficace ed effettivo se una persona è un privato. A tal fine, gli Stati membri possono applicare la nozione di «utilizzatore professionale», la quale implica che una persona possa aver bisogno di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini connessi con un'attività commerciale, imprenditoriale o professionale;
(d) qualora sia in vigore un regime di licenze a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 98/2013, eseguire controlli sul background della persona che richiede il rilascio di una licenza, in particolare la verifica dei precedenti penali in tutti gli Stati di residenza nel corso degli ultimi cinque anni; e
(e) introdurre sistemi d'ispezione, per individuare casi di inosservanza da parte degli operatori economici.

Rafforzare la cooperazione e interagire con la catena di approvvigionamento

3. Al fine di rafforzare la cooperazione e di interagire con la catena di approvvigionamento, gli Stati membri sono invitati a:

(a) impartire formazioni per assicurare che le autorità preposte all'applicazione della legge, i servizi di primo intervento e le autorità doganali siano in grado di riconoscere le sostanze e le miscele precursori di esplosivi nell'esercizio delle loro funzioni e di reagire in maniera tempestiva e appropriata ad attività sospette;
(b) oltre ai vigenti obblighi di segnalazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 98/2013, incoraggiare gli utilizzatori finali di precursori di esplosivi a comunicare sparizioni e furti significativi;
(c) nella misura in cui non sia già contemplato da obblighi esistenti nella normativa dell'Unione, scambiare informazioni sulle transazioni sospette, le sparizioni e i furti, altri incidenti o domande di licenze sospetti — quando sia ravvisabile un elemento transfrontaliero — con gli altri Stati membri interessati, tempestivamente e nel rispetto del diritto nazionale e degli strumenti giuridici internazionali pertinenti; e
(d) individuare tutti i settori pertinenti, compresi quelli che operano online, incentrare le azioni di sensibilizzazione sulla specificità di ciascun settore e mantenere un dialogo con la catena di approvvigionamento e con gli utilizzatori finali per migliorare la comprensione dei legittimi utilizzi professionali e non professionali dei precursori di esplosivi.

Gazzetta Europea L273/12 del 24.10.2017

Normativa correlata:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Raccomandazione (UE) 2017 1936.pdf)Raccomandazione (UE) 2017 1936
Regolamento (UE) 98/2013
IT383 kB812

Tags: Chemicals Reach

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

REACH Authorisation List
Set 13, 2023 564

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 13.09.2023

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 13.09.2023 ID 20389 | Last update: 13.09.2023 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Set 08, 2023 637

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti. (GU L 351 del… Leggi tutto
Set 05, 2023 588

Regolamento delegato (UE) 2023/1686

Regolamento delegato (UE) 2023/1686 ID 20327 | 05.09.2023 Regolamento delegato (UE) 2023/1686 della Commissione del 30 giugno 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1698 per quanto riguarda taluni obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi… Leggi tutto
Relazione annuale 2023 del Direttore dell ISIN al Governo e al Parlamento
Set 04, 2023 476

Relazione annuale 2023 del Direttore dell’ISIN al Governo e al Parlamento

Relazione annuale 2023 del Direttore dell’ISIN al Governo e al Parlamento ID 20318 | 04.09.2023 / In allegato Relazione annuale al Governo e al Parlamento, in cui ISIN illustra le attività del 2022 e lo stato della sicurezza nucleare in Italia. ISIN 30.08.2023 - È stata trasmessa al Governo e al… Leggi tutto
Ago 31, 2023 408

Accordo 114/CSR del 20 marzo 2008

Accordo 114/CSR del 20 marzo 2008 / Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra ii Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente "Prime disposizioni per… Leggi tutto
il trasporto di animali vivi nell UE
Ago 31, 2023 144

Il trasporto di animali vivi nell'UE

Il trasporto di animali vivi nell'UE - Sfide e opportunità / Corte dei conti europea ID 20278 | 30.08.2023 La nostra analisi descrive i principali fattori che circondano il trasporto di animali vivi e illustra le tendenze nel trasporto di animali. Ogni anno, miliardi di animali vivi vengono… Leggi tutto
Ago 27, 2023 128

Regolamento (CE) n. 641/2004

Regolamento (CE) n. 641/2004 Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la… Leggi tutto
Ago 27, 2023 97

Regolamento di esecuzione (UE) n. 120/2014

Regolamento di esecuzione (UE) n. 120/2014 Regolamento di esecuzione (UE) n. 120/2014 della Commissione, del 7 febbraio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1981/2006 sulle regole dettagliate per l’attuazione dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 87255

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto