Slide background
Slide background




Raccomandazione (UE) 2017/1936

ID 4820 | | Visite: 2979 | Regolamento REACHPermalink: https://www.certifico.com/id/4820

Raccomandazione (UE) 2017/1936

Raccomandazione (UE) 2017/1936 della Commissione del 18 ottobre 2017 relativa a misure immediate volte a prevenire l'uso improprio dei precursori di esplosivi

Limitare la messa a disposizione di precursori di esplosivi ai privati

1. È opportuno che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie a norma del regolamento (UE) n. 98/2013 per limitare la messa a disposizione di precursori di esplosivi ai privati e per impedirne l'accesso ai terroristi, e che provvedano all'adeguata segnalazione delle transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento. A tal fine, gli Stati membri sono invitati a valutare attentamente se l'imposizione del divieto, il regime di licenze o di registrazione vigente sul loro territorio stia effettivamente conseguendo questi obiettivi. Gli Stati membri sono invitati a comunicare alla Commissione i risultati della loro valutazione entro quattro mesi dall'adozione della presente raccomandazione. Tali informazioni contribuiranno alla valutazione di possibili ulteriori misure da adottare a livello dell'UE.

2. Inoltre, si raccomanda agli Stati membri di intraprendere urgentemente le seguenti azioni:

(a) promuovere e, ove possibile e opportuno, imporre l'uso di sostanze alternative o a basse concentrazioni che possano essere utilizzate ai fini della medesima legittima attività e presentino minori preoccupazioni per la sicurezza;
(b) stabilire le condizioni di sicurezza per lo stoccaggio dei precursori di esplosivi da parte degli operatori economici, degli utilizzatori professionali e dei privati che sono legalmente in possesso di precursori di esplosivi;
(c) fornire orientamenti chiari agli operatori economici sulle modalità di verificare in modo efficace ed effettivo se una persona è un privato. A tal fine, gli Stati membri possono applicare la nozione di «utilizzatore professionale», la quale implica che una persona possa aver bisogno di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini connessi con un'attività commerciale, imprenditoriale o professionale;
(d) qualora sia in vigore un regime di licenze a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 98/2013, eseguire controlli sul background della persona che richiede il rilascio di una licenza, in particolare la verifica dei precedenti penali in tutti gli Stati di residenza nel corso degli ultimi cinque anni; e
(e) introdurre sistemi d'ispezione, per individuare casi di inosservanza da parte degli operatori economici.

Rafforzare la cooperazione e interagire con la catena di approvvigionamento

3. Al fine di rafforzare la cooperazione e di interagire con la catena di approvvigionamento, gli Stati membri sono invitati a:

(a) impartire formazioni per assicurare che le autorità preposte all'applicazione della legge, i servizi di primo intervento e le autorità doganali siano in grado di riconoscere le sostanze e le miscele precursori di esplosivi nell'esercizio delle loro funzioni e di reagire in maniera tempestiva e appropriata ad attività sospette;
(b) oltre ai vigenti obblighi di segnalazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 98/2013, incoraggiare gli utilizzatori finali di precursori di esplosivi a comunicare sparizioni e furti significativi;
(c) nella misura in cui non sia già contemplato da obblighi esistenti nella normativa dell'Unione, scambiare informazioni sulle transazioni sospette, le sparizioni e i furti, altri incidenti o domande di licenze sospetti — quando sia ravvisabile un elemento transfrontaliero — con gli altri Stati membri interessati, tempestivamente e nel rispetto del diritto nazionale e degli strumenti giuridici internazionali pertinenti; e
(d) individuare tutti i settori pertinenti, compresi quelli che operano online, incentrare le azioni di sensibilizzazione sulla specificità di ciascun settore e mantenere un dialogo con la catena di approvvigionamento e con gli utilizzatori finali per migliorare la comprensione dei legittimi utilizzi professionali e non professionali dei precursori di esplosivi.

Gazzetta Europea L273/12 del 24.10.2017

Normativa correlata:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Raccomandazione (UE) 2017 1936.pdf)Raccomandazione (UE) 2017 1936
Regolamento (UE) 98/2013
IT383 kB883

Tags: Chemicals Reach

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States IAEA Ed  2023
Lug 12, 2024 73

Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States Ed. 2023

Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States 2023 Edition / IAEA ID 22248 | 12.07.2024 / Attached The 2023 edition of this publication contains integrated reports combining nuclear reactor operating experience data with design characteristics and dashboards. The integrated… Leggi tutto
Radioactive Waste Management   IAEA 2023
Lug 12, 2024 77

Radioactive Waste Management

Radioactive Waste Management / Solutions for a Sustainable Future ID 22247 | 12.07.2024 Proceedings of an International Conference, Held in Vienna, Austria, 1–5 November 2021 The IAEA International Conference on Radioactive Waste Management: Solutions for a Sustainable Future brought together… Leggi tutto
Relazione annuale 2024 del Direttore dell ISIN al Governo e al Parlamento
Lug 04, 2024 104

Relazione annuale 2024 del Direttore dell’ISIN al Governo e al Parlamento

Relazione annuale 2024 del Direttore dell’ISIN al Governo e al Parlamento ID 22175 | 04.07.2024 / In allegato Nel documento, ISIN illustra le attività del 2023 e lo stato della sicurezza nucleare in Italia. L’Ispettorato presenta il resoconto annuale sulle attività istituzionali svolte nel 2023,… Leggi tutto
Rapporti ISTISAN 24 8
Lug 03, 2024 514

Linee guida Regolamento (CE) 2023/2006 (GMP / MOCA) / Ed. 2023 (EN)

Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 2023/2006 (GMP / MOCA) / Ed. 2023 (EN) ID 22167 | 03.07.2024 / In allegato Progetto CAST. Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 2023/2006 alla filiera di produzione dei materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Giu 26, 2024 146

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 24.06.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 24.06.2024 ID 22128 | Last update: 24.06.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Giu 18, 2024 112

D.P.R. 19 maggio 1958 n. 719

D.P.R. 19 maggio 1958 n. 719 Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.(GU n.178 del 24.07.1958)_______ Aggiornamenti all'atto 10/02/1996 LEGGE 6 febbraio 1996, n.… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 111308

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 76615

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto