Raccomandazione (UE) 2017/1936
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Raccomandazione (UE) 2017/1936
Raccomandazione (UE) 2017/1936 della Commissione del 18 ottobre 2017 relativa a misure immediate volte a prevenire l'uso improprio dei precursori di esplosivi
Limitare la messa a disposizione di precursori di esplosivi ai privati
1. È opportuno che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie a norma del regolamento (UE) n. 98/2013 per limitare la messa a disposizione di precursori di esplosivi ai privati e per impedirne l'accesso ai terroristi, e che provvedano all'adeguata segnalazione delle transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento. A tal fine, gli Stati membri sono invitati a valutare attentamente se l'imposizione del divieto, il regime di licenze o di registrazione vigente sul loro territorio stia effettivamente conseguendo questi obiettivi. Gli Stati membri sono invitati a comunicare alla Commissione i risultati della loro valutazione entro quattro mesi dall'adozione della presente raccomandazione. Tali informazioni contribuiranno alla valutazione di possibili ulteriori misure da adottare a livello dell'UE.
2. Inoltre, si raccomanda agli Stati membri di intraprendere urgentemente le seguenti azioni:
(a) promuovere e, ove possibile e opportuno, imporre l'uso di sostanze alternative o a basse concentrazioni che possano essere utilizzate ai fini della medesima legittima attività e presentino minori preoccupazioni per la sicurezza;
(b) stabilire le condizioni di sicurezza per lo stoccaggio dei precursori di esplosivi da parte degli operatori economici, degli utilizzatori professionali e dei privati che sono legalmente in possesso di precursori di esplosivi;
(c) fornire orientamenti chiari agli operatori economici sulle modalità di verificare in modo efficace ed effettivo se una persona è un privato. A tal fine, gli Stati membri possono applicare la nozione di «utilizzatore professionale», la quale implica che una persona possa aver bisogno di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini connessi con un'attività commerciale, imprenditoriale o professionale;
(d) qualora sia in vigore un regime di licenze a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 98/2013, eseguire controlli sul background della persona che richiede il rilascio di una licenza, in particolare la verifica dei precedenti penali in tutti gli Stati di residenza nel corso degli ultimi cinque anni; e
(e) introdurre sistemi d'ispezione, per individuare casi di inosservanza da parte degli operatori economici.
Rafforzare la cooperazione e interagire con la catena di approvvigionamento
3. Al fine di rafforzare la cooperazione e di interagire con la catena di approvvigionamento, gli Stati membri sono invitati a:
(a) impartire formazioni per assicurare che le autorità preposte all'applicazione della legge, i servizi di primo intervento e le autorità doganali siano in grado di riconoscere le sostanze e le miscele precursori di esplosivi nell'esercizio delle loro funzioni e di reagire in maniera tempestiva e appropriata ad attività sospette;
(b) oltre ai vigenti obblighi di segnalazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 98/2013, incoraggiare gli utilizzatori finali di precursori di esplosivi a comunicare sparizioni e furti significativi;
(c) nella misura in cui non sia già contemplato da obblighi esistenti nella normativa dell'Unione, scambiare informazioni sulle transazioni sospette, le sparizioni e i furti, altri incidenti o domande di licenze sospetti — quando sia ravvisabile un elemento transfrontaliero — con gli altri Stati membri interessati, tempestivamente e nel rispetto del diritto nazionale e degli strumenti giuridici internazionali pertinenti; e
(d) individuare tutti i settori pertinenti, compresi quelli che operano online, incentrare le azioni di sensibilizzazione sulla specificità di ciascun settore e mantenere un dialogo con la catena di approvvigionamento e con gli utilizzatori finali per migliorare la comprensione dei legittimi utilizzi professionali e non professionali dei precursori di esplosivi.
Gazzetta Europea L273/12 del 24.10.2017
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