Regolamento (UE) 2021/2045
ID 15008 | | Visite: 3639 | Regolamento REACH | Permalink: https://www.certifico.com/id/15008 |
Regolamento (UE) 2021/2045 - Modifica Allegato XIV REACH Sostanze soggette ad autorizzazione (Ftalati)
Regolamento (UE) 2021/2045 della Commissione del 23 novembre 2021 che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
GU L 418/8 del 24.11.2021
Entrata in vigore: 14.12.2021
______
Articolo 1
L’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
ALLEGATO
Le voci da 4 a 7 della tabella dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono sostituite dalle seguenti:
N. voce |
Sostanza |
Proprietà intrinseche di cui all’articolo 57 |
Disposizioni transitorie |
Usi o categorie di usi esentati dall’obbligo di autorizza- zione |
Termini di riesame |
|
Data entro cui devono pervenire le domande (1) |
Data di scadenza (2) |
|||||
«4. |
Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)
N. CE: 204-211-0 N. CAS:117-81-7 |
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) Proprietà che perturbano il sistema endocrino (articolo 57, lettera f) — salute umana) Proprietà che perturbano il sistema endocrino (articolo 57, lettera f) — ambiente) |
a) 21 agosto 2013 (*) In deroga alla lettera a): 14 giugno 2023 per usi in: materiali destinati ad entrare in con tatto con prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004; confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE; miscele contenenti DEHP in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso; In deroga alla lettera a): 27 novembre 2023 per gli usi nei dispositivi medici che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE. |
21 febbraio 2015 (**) In deroga alla lettera a): 14 dicembre 2024 per usi in: materiali destinati ad entrare in con tatto con prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004; confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE; miscele contenenti DEHP in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso; In deroga alla lettera a): 27 maggio 2025 per gli usi nei dispositivi medici che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE. |
— |
— |
5 |
Benzil-butil-ftalato (BBP) N. CE: 201-622-7 N. CAS:85-68-7 |
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) Proprietà che perturbano il sistema endocrino (articolo 57, lettera f) — salute umana) |
a) 21 agosto 2013 (*) In deroga alla lettera a): 14 giugno 2023 per usi in: confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE; miscele contenenti BBP in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso; |
21 febbraio 2015 (**) In deroga alla lettera a): 14 dicembre 2024 per usi in: confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE; miscele contenenti BBP in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso; |
— |
— |
6 |
Dibutil ftalato (DBP) N. CE: 201-557-4 N. CAS:84-74-2 |
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) Proprietà che perturbano il sistema endocrino (articolo 57, lettera f) — salute umana) |
a) 21 agosto 2013 (*) In deroga alla lettera a): 14 giugno 2023 per usi in: confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE; miscele contenenti DBP in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso; |
21 febbraio 2015 (**) In deroga alla lettera a): 14 dicembre 2024 per usi in: confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE; miscele contenenti DBP in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso; |
— |
— |
7 |
Diisobutilftalato (DIBP) N. CE: 201-553-2 N. CAS:84-69-5 |
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) Proprietà che perturbano il sistema endocrino (articolo 57, lettera f) — salute umana) |
a) 21 agosto 2013 (*) b) In deroga alla lettera a): 14 giugno 2023 per usi in miscele contenenti DIBP in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso. |
21 febbraio 2015 (**) In deroga alla lettera a): 14 dicembre 2024 per usi in miscele con tenenti DIBP in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso. |
— |
—». |
Collegati
Candidate list ECHA: Sostanze estremamente preoccupanti SVHC
Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH