Regolamento delegato (UE) 2025/1399

Regolamento delegato (UE) 2025/1399 / Modifica Deroga uso PFOA schiuma antincendio
ID 24277 | 14.07.2025
Regolamento delegato (UE) 2025/1399 della Commissione, del 5 maggio 2025, recante modifica dell’...
Regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (atto 355).
Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, di seguito denominato "regolamento".
Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento limitatamente ai termini effettivamente utilizzati.
Le Autorità nazionali designate di cui all'articolo 4, del regolamento, sono il Ministero della salute, Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico. 3. il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, di seguito "Autorità designata nazionale coordinatrice", provvede a coordinare le Autorità nazionale designate di cui al comma 2, e costituisce il punto di contatto per gli esportatori, per la Commissione, per l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di cui all'articolo 75, del regolamento (CE) n. 190712006 (REACH) e con le Autorità designate dei Paesi membri UE.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza chimica presente nella parte 1, dell'allegato I, del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera all'obbligo di notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di un articolo contenente una sostanza elencata nella parte 2 o 3, dell'allegato I, del regolamento in forma non reattiva o una miscela contenente tale sostanza in una concentrazione tale da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza presente nella parte 1, dell'allegato I, del regolamento o di una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera all'obbligo di revisione della notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
ID 24277 | 14.07.2025
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024