Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2023/866

ID 19515 | | Visite: 2188 | Regolamento POPsPermalink: https://www.certifico.com/id/19515

Regolamento delegato  UE  2023 866  PFOA

Regolamento delegato (UE) 2023/866 / PFOA: modifica Allegato I Reg. POPs

ID 19515 | 28.04.2023

Regolamento delegato (UE) 2023/866 della Commissione del 24 febbraio 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati

GU L 113/5 del 28.4.2023

Entrata in vigore: 18.05.2023

Applicazione dal 18.08.2023

_________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («la convenzione») e del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.
(2) L’allegato A della convenzione contiene un elenco di sostanze chimiche per le quali ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare o ad adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione, tenendo conto delle deroghe specifiche applicabili stabilite da tale allegato.
(3) Il regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione ha modificato l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 al fine di includervi l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati.
(4) L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 fissa un limite relativo ai contaminanti non intenzionali in tracce (UTC) di 1 mg/kg per il PFOA e i suoi sali nelle micropolveri di politetrafluoroetilene (PTFE), da riesaminare entro il 5 luglio 2022.
(5) Il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l’analisi socioeconomica dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha adottato un parere (il «parere dell’ECHA»), nel quale ha esaminato due limiti UTC fissati per il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati.
(6) Nel suo parere l’ECHA ha concluso che sono stati elaborati processi per ridurre la concentrazione di PFOA a un livello inferiore a quello del livello UTC generico di 0,025 mg/kg fissato nel regolamento (UE) 2019/1021. Questi processi sono stati utilizzati con successo dalla maggior parte dei produttori di politetrafluoroetilene (PTFE). Gli altri produttori dovrebbero essere in grado di rispettare il limite di 0,025 mg/kg entro il 5 luglio 2022. L’attuale limite UTC specifico di 1 mg/kg per il PFOA e i suoi sali nelle micropolveri di PTFE non è più necessario e dovrebbe pertanto scadere alla data di applicazione del presente regolamento.
(7) Il regolamento (UE) 2019/1021 fa riferimento all’articolo 3, paragrafi 12 e 24, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per definire i termini «immissione sul mercato» e «uso». Il trattamento delle micropolveri di PTFE si configurerebbe come «uso» e il trasferimento a un’altra persona giuridica per il trattamento come «immissione in commercio».
(8) In almeno un caso è necessario trasportare le micropolveri di PTFE in un altro impianto a fini di trattamento per ridurre la concentrazione di PFOA e dei suoi sali e rispettare così il limite UTC di 0,025 mg/kg. Pertanto, l’attuale limite specifico UTC di 1 mg/kg dovrebbe essere mantenuto per tenere conto della fabbricazione, dell’immissione in commercio e dell’uso del PFOA e dei suoi sali nelle micropolveri di PTFE solo ai fini del trasporto e del trattamento di tali micropolveri per ridurre la concentrazione di PFOA.
(9) I composti correlati del PFOA sono presenti come impurità nelle sostanze intermedie isolate trasportate che sono utilizzate nella fabbricazione di sostanze chimiche fluorurate con una catena perfluorurata costituita da un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a sei. Per consentire la fabbricazione e l’uso di tali sostanze intermedie isolate trasportate, il regolamento (UE) 2019/1021 fissa un limite UTC di 20 mg/kg da riesaminare entro il 5 luglio 2022.
(10) Nel suo parere l’ECHA ha concluso che l’attuale livello UTC è il più basso che può essere rispettato, tenendo conto delle soluzioni tecnologiche disponibili. È pertanto opportuno rinviare il riesame del limite UTC.
(11) I PFCA C9-C14 sono inoltre presenti come impurità nelle sostanze intermedie isolate trasportate utilizzate nella fabbricazione di sostanze chimiche fluorurate con lunghezza della catena perfluorurata pari o inferiore a sei atomi di carbonio («sostanze alternative a quelle con una catena costituita da 6 atomi di carbonio»). Il regolamento (UE) 2021/1297 della Commissione prevede una restrizione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 che fissa un limite alla loro concentrazione, da riesaminare entro il 25 agosto 2023. È opportuno modificare il calendario del riesame dell’UTC per i composti correlati al PFOA nelle sostanze intermedie utilizzate per la produzione di sostanze alternative a quelle con una catena costituita da 6 atomi di carbonio a norma del regolamento (UE) 2019/1021, per allinearlo al riesame previsto nella restrizione per i PFCA C9-C14 a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.
(12) L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 prevede una deroga per l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati nella fabbricazione di politetrafluoroetilene (PTFE) e di polivinilidenfluoruro (PVDF) per la produzione di diversi prodotti.
(13) Durante la consultazione pubblica per la preparazione del parere dell’ECHA, i produttori di fluoropolimeri hanno osservato che il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati non sono più utilizzati per la fabbricazione di PTFE e PVDF nell’Unione. Sulla base di tali informazioni, tale deroga specifica non è più necessaria e dovrebbe pertanto essere soppressa.
(14) L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere differita per dare ai portatori di interessi il tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi requisiti.
(15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 agosto 2023.

...

ALLEGATO

Nell’allegato I, parte A, tabella, alla voce «Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati», la quarta colonna è modificata come segue:

1) al punto 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La presente deroga è riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 25 agosto 2023.»;

2) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA e suoi sali pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) presenti nelle micropolveri di politetrafluoroetilene (PTFE) prodotte mediante radiazioni ionizzanti oppure mediante degradazione termica, e anche in miscele e in articoli per uso industriale e professionale contenenti micropolveri di PTFE fino al 18 agosto 2023. Tutte le emissioni di PFOA durante la fabbricazione e l’uso delle micropolveri di PTFE devono essere evitate o, se ciò fosse impossibile, ridotte il più possibile. Il limite di 1 mg/kg (0,0001 % in peso) si applica solo alla fabbricazione, all’immissione in commercio e all’uso del PFOA e dei suoi sali quando sono presenti nelle micropolveri di PTFE trasportate o trattate al fine di ridurre la concentrazione di PFOA e dei suoi sali al di sotto del limite di 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso).»;

3) al punto 5, la lettera e) è soppressa.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato UE 2023_866.pdf)Regolamento delegato (UE) 2023/866
 
IT383 kB315

Tags: Chemicals Regolamento POPs

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Nov 18, 2024 153

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024 ID 22953 | 18.11.2024 Rettifica del regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Nov 13, 2024 109

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 13.11.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 13.11.2024 ID 21612 | Last update: 13.11.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Logo di produzione biologica UE
Nov 11, 2024 133

Regolamento delegato (UE) 2024/2867

Regolamento delegato (UE) 2024/2867 / Logo di produzione biologica UE ID 22907 | 11.11.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2867 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presentazione del logo di… Leggi tutto
Nov 07, 2024 157

Direttiva 1999/2/CE

Direttiva 1999/2/CE ID 22885 | 07.11.2024 Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti GU L 66/16 del 13.3.1999… Leggi tutto
Ott 28, 2024 115

Decreto 4 agosto 2011 n. 158

Decreto 4 agosto 2011 n. 158 / Recepimenti Direttiva ID 22820 | 28.10.2024 Decreto 4 agosto 2011 n. 158 Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento… Leggi tutto
Direttiva 2009 32 CE   Solventi da estrazione uso alimentare
Ott 28, 2024 198

Direttiva 2009/32/CE

Direttiva 2009/32/CE / Solventi da estrazione uso alimentare ID 22819 | 28.10.2024 Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei… Leggi tutto
Ott 28, 2024 96

Direttiva 88/344/CEE

Direttiva 88/344/CEE / Solventi da estrazione Direttiva 88/344/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 157 del 24.6.1988)… Leggi tutto
Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n  64   Solventi da estrazione uso alimentare
Ott 28, 2024 118

Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n. 64

Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n. 64 / Solventi da estrazione uso alimentare ID 22817 | 28.10.2024 / Testo consolidato allegato Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n. 64Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 85847

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto