Regolamento delegato (UE) 2023/866
ID 19515 | | Visite: 2261 | Regolamento POPs | Permalink: https://www.certifico.com/id/19515 |
Regolamento delegato (UE) 2023/866 / PFOA: modifica Allegato I Reg. POPs
ID 19515 | 28.04.2023
Regolamento delegato (UE) 2023/866 della Commissione del 24 febbraio 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati
GU L 113/5 del 28.4.2023
Entrata in vigore: 18.05.2023
Applicazione dal 18.08.2023
_________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («la convenzione») e del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.
(2) L’allegato A della convenzione contiene un elenco di sostanze chimiche per le quali ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare o ad adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione, tenendo conto delle deroghe specifiche applicabili stabilite da tale allegato.
(3) Il regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione ha modificato l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 al fine di includervi l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati.
(4) L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 fissa un limite relativo ai contaminanti non intenzionali in tracce (UTC) di 1 mg/kg per il PFOA e i suoi sali nelle micropolveri di politetrafluoroetilene (PTFE), da riesaminare entro il 5 luglio 2022.
(5) Il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l’analisi socioeconomica dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha adottato un parere (il «parere dell’ECHA»), nel quale ha esaminato due limiti UTC fissati per il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati.
(6) Nel suo parere l’ECHA ha concluso che sono stati elaborati processi per ridurre la concentrazione di PFOA a un livello inferiore a quello del livello UTC generico di 0,025 mg/kg fissato nel regolamento (UE) 2019/1021. Questi processi sono stati utilizzati con successo dalla maggior parte dei produttori di politetrafluoroetilene (PTFE). Gli altri produttori dovrebbero essere in grado di rispettare il limite di 0,025 mg/kg entro il 5 luglio 2022. L’attuale limite UTC specifico di 1 mg/kg per il PFOA e i suoi sali nelle micropolveri di PTFE non è più necessario e dovrebbe pertanto scadere alla data di applicazione del presente regolamento.
(7) Il regolamento (UE) 2019/1021 fa riferimento all’articolo 3, paragrafi 12 e 24, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per definire i termini «immissione sul mercato» e «uso». Il trattamento delle micropolveri di PTFE si configurerebbe come «uso» e il trasferimento a un’altra persona giuridica per il trattamento come «immissione in commercio».
(8) In almeno un caso è necessario trasportare le micropolveri di PTFE in un altro impianto a fini di trattamento per ridurre la concentrazione di PFOA e dei suoi sali e rispettare così il limite UTC di 0,025 mg/kg. Pertanto, l’attuale limite specifico UTC di 1 mg/kg dovrebbe essere mantenuto per tenere conto della fabbricazione, dell’immissione in commercio e dell’uso del PFOA e dei suoi sali nelle micropolveri di PTFE solo ai fini del trasporto e del trattamento di tali micropolveri per ridurre la concentrazione di PFOA.
(9) I composti correlati del PFOA sono presenti come impurità nelle sostanze intermedie isolate trasportate che sono utilizzate nella fabbricazione di sostanze chimiche fluorurate con una catena perfluorurata costituita da un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a sei. Per consentire la fabbricazione e l’uso di tali sostanze intermedie isolate trasportate, il regolamento (UE) 2019/1021 fissa un limite UTC di 20 mg/kg da riesaminare entro il 5 luglio 2022.
(10) Nel suo parere l’ECHA ha concluso che l’attuale livello UTC è il più basso che può essere rispettato, tenendo conto delle soluzioni tecnologiche disponibili. È pertanto opportuno rinviare il riesame del limite UTC.
(11) I PFCA C9-C14 sono inoltre presenti come impurità nelle sostanze intermedie isolate trasportate utilizzate nella fabbricazione di sostanze chimiche fluorurate con lunghezza della catena perfluorurata pari o inferiore a sei atomi di carbonio («sostanze alternative a quelle con una catena costituita da 6 atomi di carbonio»). Il regolamento (UE) 2021/1297 della Commissione prevede una restrizione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 che fissa un limite alla loro concentrazione, da riesaminare entro il 25 agosto 2023. È opportuno modificare il calendario del riesame dell’UTC per i composti correlati al PFOA nelle sostanze intermedie utilizzate per la produzione di sostanze alternative a quelle con una catena costituita da 6 atomi di carbonio a norma del regolamento (UE) 2019/1021, per allinearlo al riesame previsto nella restrizione per i PFCA C9-C14 a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.
(12) L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 prevede una deroga per l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati nella fabbricazione di politetrafluoroetilene (PTFE) e di polivinilidenfluoruro (PVDF) per la produzione di diversi prodotti.
(13) Durante la consultazione pubblica per la preparazione del parere dell’ECHA, i produttori di fluoropolimeri hanno osservato che il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati non sono più utilizzati per la fabbricazione di PTFE e PVDF nell’Unione. Sulla base di tali informazioni, tale deroga specifica non è più necessaria e dovrebbe pertanto essere soppressa.
(14) L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere differita per dare ai portatori di interessi il tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi requisiti.
(15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 18 agosto 2023.
...
ALLEGATO
Nell’allegato I, parte A, tabella, alla voce «Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati», la quarta colonna è modificata come segue:
1) al punto 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«La presente deroga è riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 25 agosto 2023.»;
2) il punto 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA e suoi sali pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) presenti nelle micropolveri di politetrafluoroetilene (PTFE) prodotte mediante radiazioni ionizzanti oppure mediante degradazione termica, e anche in miscele e in articoli per uso industriale e professionale contenenti micropolveri di PTFE fino al 18 agosto 2023. Tutte le emissioni di PFOA durante la fabbricazione e l’uso delle micropolveri di PTFE devono essere evitate o, se ciò fosse impossibile, ridotte il più possibile. Il limite di 1 mg/kg (0,0001 % in peso) si applica solo alla fabbricazione, all’immissione in commercio e all’uso del PFOA e dei suoi sali quando sono presenti nelle micropolveri di PTFE trasportate o trattate al fine di ridurre la concentrazione di PFOA e dei suoi sali al di sotto del limite di 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso).»;
3) al punto 5, la lettera e) è soppressa.
...
Collegati
Tags: Chemicals Regolamento POPs