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Regolamento (CE) n. 1935/2004 (regolamento quadro)

ID 1396 | | Visite: 90902 | Legislazione chemicals foodPermalink: https://www.certifico.com/id/1396

Regolamento CE n  1935 2004

Regolamento (CE) n. 1935/2004 (Regolamento quadro MOCA - MCA)

ID 1396 | Update articolo 03.05.2023 / Testo consolidato allegato 05.2023

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (Regolamento quadro MOCA - MCA)

...
1. Il presente regolamento mira a garantire il funzionamento efficace del mercato interno per quanto attiene all’immissione sul mercato comunitario dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con i prodotti alimentari, oltre a costituire la base per assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori.

2. Il presente regolamento si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti (qui di seguito denominati «materiali e oggetti»), allo stato di prodotti finiti:
a) che sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari;
b) che sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine; o
c) di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili.

3. Il presente regolamento non si applica:
a) ai materiali e agli oggetti forniti come oggetti di antiquariato;
b) ai materiali di ricopertura o di rivestimento, come i materiali che rivestono le croste dei formaggi, le preparazioni di carni o la frutta, che fanno parte dei prodotti alimentari e possono quindi essere consumati con i medesimi;
c) agli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

GU n. L 338/4 del  13.11.2004

Modifiche:

Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo - Quarta parte (GU n. L 86/9 del 18.7.2009)
Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009(UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE (GU L 231 del 6.9.2019)

________

In relazione al Regolamento MOCA, il 18 Marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto disciplina del regime sanzionatorio:

D.Lgs. 10 febbraio 2017 n. 29

...
Art. 2. Violazione dei requisiti generali di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico, che, in violazione dell’articolo 3, lettera a) , del regolamento, produce o immette sul mercato o utilizza in
qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 80.000.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, l’operatore economico che, in violazione dell’articolo 3, lettera b) , del regolamento, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare una violazione dei limiti di migrazione globale laddove previsti o, qualora non previsti, il mancato rispetto delle norme di buona fabbricazione della loro composizione, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 7.500 a euro 60.000.

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, l’operatore economico che, in violazione dell’articolo 3, lettera c) , del regolamento, produce,
immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che, trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 27.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che, in violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, etichetta, pubblicizza o presenta materiali
o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari con modalità idonee ad indurre in errore i consumatori circa l’impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti in conformità della legislazione alimentare è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 25.000.

Art. 3. Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1935/2004

1. Il richiedente l’autorizzazione comunitaria o l’operatore economico che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 30.000.

Art. 4. Violazione degli obblighi in materia di etichettatura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004

1. Per il commercio in Italia l’operatore economico indica in lingua italiana le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento, l’operatore economico che non ottempera alle disposizioni di cui al comma 1, ed alle prescrizioni previste dall’articolo 15, paragrafi 1, 3, 7 e 8, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 15.000.

Art. 5. Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari derivanti dall’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che, avendo importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, essendo a conoscenza o potendo presumere, in base alle informazioni proprie del professionista di settore, la loro non conformità
al regolamento ed alle normative vigenti, non avvia immediatamente o comunque prima che intervenga la verifica dell’autorità competente, le operazioni di ritiro dei prodotti difettosi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 25.000. La medesima sanzione si applica all’operatore economico che non fornisce ai consumatori immediatamente e, in ogni caso, prima che intervenga la verifica dell’autorità competente, adeguate informazioni sui gravi rischi per la salute umana che possono derivare, direttamente o indirettamente, dai materiali o oggetti di cui al periodo precedente.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che non dispone di sistemi e di procedure conformi a quanto previsto dall’articolo 17, paragrafo 2, del
regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 60.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che non rende disponibili alle autorità competenti che ne facciano richiesta le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che non ottempera alle disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 40.000.

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MOCA - GMP | Consolidato

MOCA GMP 2018 small

Il testo MOCA - GMP, consolida i testi del Regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA Quadro) e del Regolamento (CE) N. 2023/2006 (GMP) con le modifiche dal 2004 al 2021.
Per ultimo inserito anche il D.Lgs. 29/2017 disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi dei Regolamenti MOCA, GMP e altri.

Disponibile, il MOCA - GMP | Consolidato direttamente dal nostro sito, in formato PDF (stampabile/copiabile), riservato Abbonati Chemicals.

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