Slide background
Slide background




Decreto 11 marzo 2014

ID 10873 | | Visite: 1252 | Regolamento BPRPermalink: https://www.certifico.com/id/10873

Decreto 11 marzo 2014

Disposizioni riguardanti i presidi medico chirurgici contenenti principi attivi biocidi a seguito dell'emanazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 528/2012

(GU n.77 del 02-04-2014)
______

IL DIRETTORE GENERALE dei dispositivi medici, del Servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure

Visto il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione adotta i regolamenti di esecuzione che stabiliscono che i principi attivi siano approvati e a quali condizioni, incluse le date di approvazione e di scadenza degli stessi indicate nell'allegato dei medesimi regolamenti;

Visto il decreto del presidente della repubblica 6 ottobre 1998, n, 392 in materia di procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici;

Considerato che, e' possibile che prodotti contenenti i principi attivi oggetto dei regolamenti di esecuzione sopra citati, siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012, gli Stati membri possono continuare ad applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia di messa a disposizione di biocidi sul mercato tino a due anni dopo la data di approvazione dell'ultimo principio attivo che deve essere approvato in detti biocidi;

Ritenuto di dover consentire la presentazione di nuove domande di autorizzazione di presidi medico chirurgici fino ad un anno prima della data di approvazione del principio attivo in essi contenuto, stabilita nel regolamento di esecuzione;

Considerato che nel caso di domande di nuova autorizzazione di presidi medico chirurgici contenenti piu' di un principio attivo il termine di presentazione della domanda e' da intendersi riferito all'ultimo principio attivo approvato;

Ritenuto di dover consentire la possibilita' di modificare il principio attivo di un presidio medico chirurgico gia' autorizzato fino alla data di presentazione della domanda come prodotto biocida;

Considerato che per modifica del principio attivo ai fini del presente decreto e' da intendersi la sostituzione del principio attivo e o l'aggiunta di altro principio attivo o qualsiasi altra variazione inerente il principio attivo;

Ritenuto di dover consentire ai presidi medico chirurgici gia' autorizzati la possibilita' di apportare modifiche, diverse da quelle riguardanti il principio attivo, fino al momento dell'autorizzazione del biocida corrispondente;

Decreta:

Art. 1

1. Fino ad un anno prima della data di approvazione del principio attivo biocida stabilita dai regolamenti di esecuzione della commissione, possono essere presentate domande di autorizzazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998, per formulati contenenti il medesimo principio attivo oggetto di approvazione.

2. Per le domande presentate ai sensi del primo comma, qualora il prodotto non sia autorizzato entro la data di approvazione del principio attivo in esso contenuto il procedimento di autorizzazione prosegue purche' sia stata presentata, entro il medesimo termine, domanda di autorizzazione come prodotto biocida ai sensi del Regolamento (UE) n. 528/2012.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai presidi medico chirurgici contenenti piu' principi attivi, qualora uno dei principi attivi debba ancora essere approvato. Per essi i termini per la presentazione delle richieste vanno riferiti alla data di approvazione dell'ultimo principio attivo in essi contenuto.

Art. 2

1. Dopo la presentazione della domanda di autorizzazione come prodotto biocida ai sensi del Regolamento (UE) n. 528/2012 non possono piu' essere richieste modifiche del principio attivo sul presidio medico chirurgico di riferimento, sostenuto con la medesima domanda.

2. Dopo la presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 528/2012, possono essere richieste modifiche, diverse da quelle di cui al comma 1, riguardanti il presidio medico chirurgico di riferimento, sostenuto con la medesima domanda, fino alla data di rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2014
Il direttore generale: Marletta

Collegati


DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 11 marzo 2014.pdf)Decreto 11 marzo 2014
 
IT143 kB659

Tags: Chemicals Regolamento BPR

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Decisione di esecuzione  UE  2024 365
Apr 23, 2024 151

Decisione di esecuzione (UE) 2024/365

Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 ID 21746 | 23.04.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per testare e accettare… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 369
Apr 23, 2024 171

Regolamento delegato (UE) 2024/369

Regolamento delegato (UE) 2024/369 / Procedura elenchi positivi europei ID 21745 | 23.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la procedura relativa all’inclusione o… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2024 367
Apr 23, 2024 370

Decisione di esecuzione (UE) 2024/367

Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 ID 21743 | 23.04.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Apr 19, 2024 119

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 18.04.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 18.04.2024 ID 21772 | Last update: 18.04.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 1141
Apr 19, 2024 261

Regolamento delegato (UE) 2024/1141

Regolamento delegato (UE) 2024/1141 ID 21720 | 19.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di… Leggi tutto
Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche
Apr 17, 2024 236

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche / 2024 ID 21697 | 17.04.2024 Report EEA 02/2024 Le politiche dell’UE in materia di sostanze chimiche mirano ad affrontare la sfida di produrre e utilizzare sostanze chimiche per soddisfare le esigenze della società, rispettando i confini del… Leggi tutto
Apr 15, 2024 105

Linea guida Min. della Salute del 19 marzo 2024 - Istanze usi minori

Linea guida Ministero della Salute del 19 marzo 2024 - Istanze usi minori ID 21690 | 15.04.2024 / In allegato La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (ex D.G.I.S.A.N. - Ufficio 7 - Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari) ha predisposto un… Leggi tutto
Decreto 4 aprile 2024
Apr 12, 2024 170

Decreto 4 aprile 2024 | Suppl. 11.4 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 4 aprile 2024 | Suppl. 11.4 Farmacopea europea 11ª ed. ID 21684 | 12.04.2024 Decreto 4 aprile 2024 Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.4 della Farmacopea europea 11ª edizione. (GU n.86 del 12.04.2024) ... Decreta: 1. I testi nelle… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 105593

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 72084

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto