Slide background
Slide background




Direttiva 67/548/CEE

ID 2541 | | Visite: 23208 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/2541

Drettuiva 67 548 CEE

Direttiva 67/548/CEE (DSP)

Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

GU n. 196/1 del 16 agosto 1967

__________

Abrogazione della direttiva 67/548/CE e dei suoi allegati:

La Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose è abrogata integralmente a decorrere dal 1° giugno 2015.

A titolo di deroga, la direttiva 67/548/CEE potrà applicarsi a certe miscele fino al 1° giugno 2017, se queste sono state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015. 

Tabella correlazioni abrogazione e sostituzione allegati direttiva 67/548/CEE e data di efficacia

Allegato I (Dir. 67/548/CEE)(*)

Tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento CLP

Dal 20 gennaio 2009

Allegato II (Dir. 67/548/CEE)

Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP)

Dal 1° giugno 2015

Allegato III (Dir. 67/548/CEE)

Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP)

Dal 1° giugno 2015

Allegato IV (Dir. 67/548/CEE)

Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP)

Dal 1° giugno 2015

Allegato V (Dir. 67/548/CEE)

Regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Dal 1° giugno 2008

Allegato VI (Dir. 67/548/CEE)

Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP)

Dal 1° giugno 2015. Tuttavia le disposizioni sull'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze di cui all'allegato VI non saranno più applicabili a decorrere dal 1° dicembre 2010.

L'allegato VII A, VII B, VII C, VII D e l'allegato VIII

direttiva 2006/121/CE

Dal 1° giugno 2008

Allegato IX (Dir. 67/548/CEE)

Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP)

Dal  1° giugno 2015


(*) Abrogazioni/Modifiche:

Regolamento (CE) 12372/2008 CLP

Articolo 55 - Modifiche della direttiva 67/548/CEE

La direttiva 67/548/CEE è così modificata:

1) all'articolo 1, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

2) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Se una voce contenente la classificazione e l'etichettatura armonizzate di una sostanza particolare è stata inclusa nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (*), la sostanza è classificata conformemente a tale voce e i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle categorie di pericolo che rientrano in tale voce. (*) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1»;
b) il paragrafo 4 è soppresso;

3) l'articolo 5 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.
b) paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le misure del paragrafo 1, primo comma, si applicano fintanto che la sostanza non è stata inclusa all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/ 2008 per le categorie di pericolo che rientrano in tale voce o fintanto che non è stata presa, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la decisione di non includerla.»;

4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Obbligo di effettuare un'indagine I fabbricanti, i distributori e gli importatori di sostanze che sono repertoriate nell'EINECS, ma per le quali non è stata inclusa una voce nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, effettuano un'indagine per accertare quali dati pertinenti e accessibili esistono circa le proprietà di tali sostanze. In base a queste informazioni provvedono all'imballaggio e all'etichettatura provvisoria delle sostanze pericolose secondo le disposizioni degli articoli da 22 a 25 della presente direttiva e i criteri dell'allegato VI della presente direttiva.»;

5) all'articolo 22, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

6) all'articolo 23, il paragrafo 2 è così modificato:
a) alla lettera a), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
b) alla lettera c), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
c) alla lettera d), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
d) alla lettera e), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
e) alla lettera f), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

7) all'articolo 24, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso;

8) l'articolo 28 è soppresso;

9) all'articolo 31, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

10) dopo l'articolo 32 è inserito il seguente articolo: «Articolo 32 bis Disposizione transitoria relativa all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze Gli articoli da 22 a 25 non si applicano alle sostanze a decorrere dal 1o dicembre 2010.»;

11) l'allegato I è soppresso.

Correlati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Adeguamenti 678 548 CE.pdf)Adeguamenti 678/548/CE
Classificazione Sostanze percolose
IT94 kB1742
Scarica questo file (Direttiva 67 548 CEE.pdf)Direttiva 67/548/CEE
Classificazione Sostanze percolose
IT3881 kB2271

Tags: Chemicals

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States IAEA Ed  2023
Lug 12, 2024 73

Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States Ed. 2023

Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States 2023 Edition / IAEA ID 22248 | 12.07.2024 / Attached The 2023 edition of this publication contains integrated reports combining nuclear reactor operating experience data with design characteristics and dashboards. The integrated… Leggi tutto
Radioactive Waste Management   IAEA 2023
Lug 12, 2024 77

Radioactive Waste Management

Radioactive Waste Management / Solutions for a Sustainable Future ID 22247 | 12.07.2024 Proceedings of an International Conference, Held in Vienna, Austria, 1–5 November 2021 The IAEA International Conference on Radioactive Waste Management: Solutions for a Sustainable Future brought together… Leggi tutto
Relazione annuale 2024 del Direttore dell ISIN al Governo e al Parlamento
Lug 04, 2024 104

Relazione annuale 2024 del Direttore dell’ISIN al Governo e al Parlamento

Relazione annuale 2024 del Direttore dell’ISIN al Governo e al Parlamento ID 22175 | 04.07.2024 / In allegato Nel documento, ISIN illustra le attività del 2023 e lo stato della sicurezza nucleare in Italia. L’Ispettorato presenta il resoconto annuale sulle attività istituzionali svolte nel 2023,… Leggi tutto
Rapporti ISTISAN 24 8
Lug 03, 2024 514

Linee guida Regolamento (CE) 2023/2006 (GMP / MOCA) / Ed. 2023 (EN)

Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 2023/2006 (GMP / MOCA) / Ed. 2023 (EN) ID 22167 | 03.07.2024 / In allegato Progetto CAST. Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 2023/2006 alla filiera di produzione dei materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Giu 26, 2024 146

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 24.06.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 24.06.2024 ID 22128 | Last update: 24.06.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Giu 18, 2024 112

D.P.R. 19 maggio 1958 n. 719

D.P.R. 19 maggio 1958 n. 719 Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.(GU n.178 del 24.07.1958)_______ Aggiornamenti all'atto 10/02/1996 LEGGE 6 febbraio 1996, n.… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 111310

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 76616

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto