Linea guida ghiaccio secco - EIGA

Linea guida ghiaccio secco
Questa guida riguarda tutta la catena di fornitura delle diverse tipologie di ghiaccio secco, dal ricevimento del prodotto liquido alla consegna del prodotto finito al client...
ID 2541 | Update news 17.10.2024
Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
GU n. 196/1 del 16 agosto 1967
- con il D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1335;
- successivamente la legge 29 maggio 1974, n. 256 ha demandato al Ministero della sanità il compito di emanare l'elenco delle sostanze pericolose, dei simboli e indicazioni di pericolo, delle frasi R e S relative ai rischi specifici e ai consigli di prudenza;
- con il D.M. 17 dicembre 1977;
- con il D.M. 23 febbraio 1988, n. 84;
- con il D.P.R. 20 febbraio 1988, n. 141;
- con il D.M. 20 dicembre 1989.
- con D.M. 10 aprile 2000.
__________
Abrogazione della direttiva 67/548/CE e dei suoi allegati:
La Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose è abrogata integralmente a decorrere dal 1° giugno 2015.
A titolo di deroga, la direttiva 67/548/CEE potrà applicarsi a certe miscele fino al 1° giugno 2017, se queste sono state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.
Tabella correlazioni abrogazione e sostituzione allegati direttiva 67/548/CEE e data di efficacia
Allegato I (Dir. 67/548/CEE)(*) |
Tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento CLP |
Dal 20 gennaio 2009 |
Allegato II (Dir. 67/548/CEE) |
Dal 1° giugno 2015 |
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Allegato III (Dir. 67/548/CEE) |
Dal 1° giugno 2015 |
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Allegato IV (Dir. 67/548/CEE) |
Dal 1° giugno 2015 |
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Allegato V (Dir. 67/548/CEE) |
Regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). |
Dal 1° giugno 2008 |
Allegato VI (Dir. 67/548/CEE) |
Dal 1° giugno 2015. Tuttavia le disposizioni sull'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze di cui all'allegato VI non saranno più applicabili a decorrere dal 1° dicembre 2010. |
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L'allegato VII A, VII B, VII C, VII D e l'allegato VIII |
Dal 1° giugno 2008 |
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Allegato IX (Dir. 67/548/CEE) |
Dal 1° giugno 2015 |
(*) Abrogazioni/Modifiche:
Regolamento (CE) 12372/2008 CLP
Articolo 55 - Modifiche della direttiva 67/548/CEE
La direttiva 67/548/CEE è così modificata:
1) all'articolo 1, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;
2) l'articolo 4 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Se una voce contenente la classificazione e l'etichettatura armonizzate di una sostanza particolare è stata inclusa nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (*), la sostanza è classificata conformemente a tale voce e i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle categorie di pericolo che rientrano in tale voce. (*) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1»;
b) il paragrafo 4 è soppresso;
3) l'articolo 5 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.
b) paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le misure del paragrafo 1, primo comma, si applicano fintanto che la sostanza non è stata inclusa all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/ 2008 per le categorie di pericolo che rientrano in tale voce o fintanto che non è stata presa, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la decisione di non includerla.»;
4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Obbligo di effettuare un'indagine I fabbricanti, i distributori e gli importatori di sostanze che sono repertoriate nell'EINECS, ma per le quali non è stata inclusa una voce nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, effettuano un'indagine per accertare quali dati pertinenti e accessibili esistono circa le proprietà di tali sostanze. In base a queste informazioni provvedono all'imballaggio e all'etichettatura provvisoria delle sostanze pericolose secondo le disposizioni degli articoli da 22 a 25 della presente direttiva e i criteri dell'allegato VI della presente direttiva.»;
5) all'articolo 22, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;
6) all'articolo 23, il paragrafo 2 è così modificato:
a) alla lettera a), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
b) alla lettera c), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
c) alla lettera d), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
d) alla lettera e), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
e) alla lettera f), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
7) all'articolo 24, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso;
8) l'articolo 28 è soppresso;
9) all'articolo 31, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
10) dopo l'articolo 32 è inserito il seguente articolo: «Articolo 32 bis Disposizione transitoria relativa all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze Gli articoli da 22 a 25 non si applicano alle sostanze a decorrere dal 1o dicembre 2010.»;
11) l'allegato I è soppresso.
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