Slide background
Slide background




Decreto 2 febbraio 2022

ID 16756 | | Visite: 3317 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/16756

Decreto 2 febbraio 2022

Decreto 2 febbraio 2022 / Modifica Allegati 2 e 7 Dlgs 75/2010 fertilizzanti

Aggiornamento degli allegati 2 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

(GU n.126 del 31.05.2022)

Entrata in vigore: 01.06.2022

_______

Art. 1.

1. All’allegato 2 «Ammendanti» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni previste all’allegato 1 del presente decreto.
2. All’allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», sono apportate le modificazioni previste all’allegato 2 del presente decreto.

Art. 2.

1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L’applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.

2. Ai sensi del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l’Autorità competente ai fini dell’applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto sarà inviato all’organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 1

Allegato 2 Ammendanti

Punto 2.2., Ammendanti, è aggiunto il seguente prodotto:

 

 

 

 

Denominazione del tipo

 

 

Modo di preparazione e componenti essenziali

 

Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.

 

Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.

Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato.

Caratteristiche diverse da dichiarare.

Altri requisiti richiesti.

 

 

Note

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammendante compostato da scarti della filiera agroalimentare

 

 

Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dal digestato da trattamento anaerobico di fanghi agroindustriali, da reflui e fanghi agroindustriali, da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici,

da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l’ammendante compostato verde

 

 

 

 

 

 

Umidità: massimo 50%

pH compreso tra 6 e 8,8

C organico sul secco: minimo 25%

C umico e fulvico sul secco: minimo 7% Azoto organico sul secco:

almeno 80% dell’azoto totale C/N massimo 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

Umidità pH

C organico sul secco C umico e fulvico sul secco

Azoto organico sul secco

C/N

È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale.

Il tenore dei materiali plastici, vetro e metalli

(frazione di diametro ≥ 2 mm) non può superare lo 0,5% s.s.

Inerti litoidi (frazione di diametro

≥ 5 mm) non può superare lo 5% s.s.

Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica:

-Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.;

n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0;

M(4)=0;

-Escherichia coli: in 1 g di campione t.q.;

n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g;

Indice di germinazione (diluizione al 30%)

deve essere ≥ 60%

-Tallio: meno 2 mg kg-1 sul secco (solo per Ammendanti con alghe)

ALLEGATO 2

Allegato 7 Tolleranze

4. Ammendanti

 

Valore assoluto in percentuale di peso espresso in:

Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di

 

C org

C umico e fulvico

Per l’ammendante in oggetto (N. 18)

3,0

25

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 2 febbraio 2022.pdf)Decreto 2 febbraio 2022
 
IT145 kB477

Tags: Chemicals Regolamento fertilizzanti

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

ECHA 2025   Key Areas of Regulatory Challenge
Giu 11, 2025 616

ECHA 2025 - Key Areas of Regulatory Challenge

ECHA 2025 - Key Areas of Regulatory Challenge ID 24098 | 11.06.2025 / Attached The report introduces new topics to reflect ECHA’s growing responsibilities. It also covers emerging topics in waste and recycling that aim to support circularity and enhance Europe’s industrial competitiveness. For… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Giu 09, 2025 660

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 23.05.2025

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 23.05.2025 ID 24091 | Last update: 09.06.2025 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
In situ generated active substances and their products
Giu 07, 2025 733

In situ generated active substances and their products

In situ generated active substances and their products / ECHA Aprile 2025 ID 24087 | 07.06.2025 / Version 2 April 2025 Information requirements and risk assessment for approval and authorisation Recommendations of the BPC Working Groups.________ Il presente documento ha lo scopo di assistere gli… Leggi tutto
Giu 06, 2025 923

Rettifica regolamento (UE) 2023/2055 - 06.06.2025

Rettifica regolamento (UE) 2023/2055 - 06.06.2025 ID 24080 | 06.06.2025 Rettifica del regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione, del 25 settembre 2023, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la… Leggi tutto
Documento di orientamento CE condizioni d uso simili in tutta l Unione biocidi
Giu 04, 2025 877

Documento di orientamento CE condizioni d'uso simili in tutta l’Unione biocidi

Documento di orientamento CE condizioni d'uso simili in tutta l’Unione biocidi ID 24073 | 04.06.2025 / In allegato Comunicazione della Commissione - Documento di orientamento sulla definizione di condizioni d'uso simili in tutta l'Unione conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2025 1074
Giu 03, 2025 915

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1074

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1074 / Non approvazione ossido di etilene uso nei biocidi tipo di prodotto 2 ID 24066 | 03.06.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/1074 della Commissione, del 2 giugno 2025, che non approva l’ossido di etilene come principio attivo esistente ai fini del suo uso… Leggi tutto
How to prepare a Drinking Water Directive Notification of intention
Mag 30, 2025 930

How to prepare a Drinking Water Directive Notification of intention

How to prepare a Drinking Water Directive Notification of intention / ECHA June 2025 ID 24047 | 30.05.2025 / Attached The purpose of this manual is to assist in the preparation of DWD notification of intention dossiers using IUCLID. The manual provides you with detailed and practical instructions… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 102489

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto