Decreto 2 febbraio 2022
ID 16756 | | Visite: 2752 | Legislazione Chemicals | Permalink: https://www.certifico.com/id/16756 |
Decreto 2 febbraio 2022 / Modifica Allegati 2 e 7 Dlgs 75/2010 fertilizzanti
Aggiornamento degli allegati 2 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».
(GU n.126 del 31.05.2022)
Entrata in vigore: 01.06.2022
_______
Art. 1.
1. All’allegato 2 «Ammendanti» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni previste all’allegato 1 del presente decreto.
2. All’allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», sono apportate le modificazioni previste all’allegato 2 del presente decreto.
Art. 2.
1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L’applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.
2. Ai sensi del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l’Autorità competente ai fini dell’applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 3.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.
Il presente decreto sarà inviato all’organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO 1
Allegato 2 Ammendanti
Punto 2.2., Ammendanti, è aggiunto il seguente prodotto:
|
Denominazione del tipo |
Modo di preparazione e componenti essenziali |
Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti. |
Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo. |
Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti. |
Note |
|
Ammendante compostato da scarti della filiera agroalimentare |
Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dal digestato da trattamento anaerobico di fanghi agroindustriali, da reflui e fanghi agroindustriali, da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l’ammendante compostato verde |
Umidità: massimo 50% pH compreso tra 6 e 8,8 C organico sul secco: minimo 25% C umico e fulvico sul secco: minimo 7% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell’azoto totale C/N massimo 25 |
--- |
Umidità pH C organico sul secco C umico e fulvico sul secco Azoto organico sul secco C/N |
È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore dei materiali plastici, vetro e metalli (frazione di diametro ≥ 2 mm) non può superare lo 0,5% s.s. Inerti litoidi (frazione di diametro ≥ 5 mm) non può superare lo 5% s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: -Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0; M(4)=0; -Escherichia coli: in 1 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g; Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere ≥ 60% -Tallio: meno 2 mg kg-1 sul secco (solo per Ammendanti con alghe) |
ALLEGATO 2
Allegato 7 Tolleranze
4. Ammendanti
|
Valore assoluto in percentuale di peso espresso in: |
Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di |
|
C org |
C umico e fulvico |
Per l’ammendante in oggetto (N. 18) |
3,0 |
25 |
Collegati
Regolamento (CE) n. 2003/2003
Decreto 1 marzo 2022
Decreto 6 dicembre 2021
Decreto 21 giugno 2021
Decreto 26 marzo 2019
Decreto 21 dicembre 2018