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Europe, Rome

Decreto 2 febbraio 2022

ID 16756 | | Visite: 2375 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/16756

Decreto 2 febbraio 2022

Decreto 2 febbraio 2022 / Modifica Allegati 2 e 7 Dlgs 75/2010 fertilizzanti

Aggiornamento degli allegati 2 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

(GU n.126 del 31.05.2022)

Entrata in vigore: 01.06.2022

_______

Art. 1.

1. All’allegato 2 «Ammendanti» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni previste all’allegato 1 del presente decreto.
2. All’allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», sono apportate le modificazioni previste all’allegato 2 del presente decreto.

Art. 2.

1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L’applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.

2. Ai sensi del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l’Autorità competente ai fini dell’applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto sarà inviato all’organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 1

Allegato 2 Ammendanti

Punto 2.2., Ammendanti, è aggiunto il seguente prodotto:

 

 

 

 

Denominazione del tipo

 

 

Modo di preparazione e componenti essenziali

 

Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.

 

Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.

Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato.

Caratteristiche diverse da dichiarare.

Altri requisiti richiesti.

 

 

Note

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammendante compostato da scarti della filiera agroalimentare

 

 

Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dal digestato da trattamento anaerobico di fanghi agroindustriali, da reflui e fanghi agroindustriali, da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici,

da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l’ammendante compostato verde

 

 

 

 

 

 

Umidità: massimo 50%

pH compreso tra 6 e 8,8

C organico sul secco: minimo 25%

C umico e fulvico sul secco: minimo 7% Azoto organico sul secco:

almeno 80% dell’azoto totale C/N massimo 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

Umidità pH

C organico sul secco C umico e fulvico sul secco

Azoto organico sul secco

C/N

È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale.

Il tenore dei materiali plastici, vetro e metalli

(frazione di diametro ≥ 2 mm) non può superare lo 0,5% s.s.

Inerti litoidi (frazione di diametro

≥ 5 mm) non può superare lo 5% s.s.

Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica:

-Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.;

n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0;

M(4)=0;

-Escherichia coli: in 1 g di campione t.q.;

n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g;

Indice di germinazione (diluizione al 30%)

deve essere ≥ 60%

-Tallio: meno 2 mg kg-1 sul secco (solo per Ammendanti con alghe)

ALLEGATO 2

Allegato 7 Tolleranze

4. Ammendanti

 

Valore assoluto in percentuale di peso espresso in:

Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di

 

C org

C umico e fulvico

Per l’ammendante in oggetto (N. 18)

3,0

25

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Tags: Chemicals Regolamento fertilizzanti

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