Decreto legislativo 4 dicembre 2015 n. 204
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D.lgs n. 204/2015 Decreto sanzioni prodotti cosmetici / Testo consolidato 2022
ID 15484 | 18.01.2022 / In allegato
Decreto legislativo 4 dicembre 2015 n. 204
Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. (GU n.297 del 22.12.2015). Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2016
Testo consolidato al 18.01.2022 contenente la modifica di cui alla:
- Legge 23 dicembre 2021 n. 238 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020. (GU n. 12 del17.01.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2022
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Note modifiche Legge 23 dicembre 2021 n. 238 (Legge europea 2019-2020)
Decreto legislativo 4 dicembre 2015 n. 204 / Decreto sanzioni prodotti cosmetici / Consolidato 2022
Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.
(GU n.297 del 22.12.2015)
Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2016
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Pubblicata nella GU n. 12 del 17.01.2022 la Legge 23 dicembre 2021 n. 238 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020. Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2022
Art. 31. Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
1. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2 -bis. Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l’autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l’accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.
2 -ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d’intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all’identificazione delle violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza dei prodotti cosmetici al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni
interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2 -quater . Il Ministero della salute, anche a seguito dell’istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 2 -ter , dispone con provvedimento motivato, in via d’urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell’offerta, attraverso i mezzi della società dell’informazione, di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.
2 -quinquies . I provvedimenti di cui ai commi 2 - bis e 2 -quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Ministero della salute.
2 -sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2 -bis e 2 -quater entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000»;
b) all’articolo 18, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1 -bis. Qualora dall’analisi di campioni risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni dell’articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’Istituto superiore di sanità è l’autorità competente ad effettuare le analisi di revisione.
1 -ter. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, competente a ricevere il pagamento medesimo è l’organo regionale di cui al comma 1 del presente articolo»
1. È abrogata la legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modifi cazioni. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 2013, n. 97, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell’articolo 11, commi da 1 a 6, 9 -bis e 9 -ter , della citata legge n. 713 del 1986.
Testo consolidato allegato
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