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Regolamento (CE) n. 273/2004

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Regolamento  CE  n  273 2004 Precursori di droghe

Regolamento (CE) n. 273/2004 / Precursori di drogheConsolidato 03.06.2024

ID 14800 | Update news 23.01.2025

Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe.

(GU L 47, 18.2.2004)
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Allegati:
- Testo consolidato 03.06.2024
- Testo consolidato 20.02.2023
- Testo consolidato 13.01.2021
- Testo nativo

Attuazione: Decreto Legislativo 24 marzo 2011 n. 50
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Con il termine “precursori di droghe” si intendono alcune sostanze chimiche normalmente utilizzate in numerosi processi industriali e farmaceutici e commercializzate in modo del tutto lecito anche in quantitativi rilevanti, ma che hanno una funzione decisiva nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe d’abuso, sia di origine naturale che di sintesi o di semisintesi.

La legge italiana, che recepisce la Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope delle Nazioni Unite del 1988 e i regolamenti dell’Unione Europea, stabilisce che i precursori chimici sono “sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di seguito denominate sostanze classificate o precursori di droghe.“ Alcuni di questi precursori (efedrina, acido lisergico, piperonale, safrolo ecc. – elencati nella categoria 1), sono utilizzati dai trafficanti come materia prima di partenza, da trasformare, con processi chimici a volte semplici e poco costosi, in droghe vere e proprie, quali amfetamine, ecstasy, LSD, fenciclidina, metaqualone ecc .

Altri precursori sono utilizzati dai trafficanti come reagenti (anidride acetica, permanganato di potassio ecc. – categoria 2) con la funzione di trasformare una sostanza naturale in una droga d’abuso oppure come solventi (acetone, etere, acido cloridrico ecc. – categoria 3) per l’estrazione e la purificazione delle droghe di origine naturale o per la preparazione di droghe di sintesi. Oltre ai predetti, nel 2013, è stata aggiunta la categoria 4 comprendente medicinali e prodotti veterinari contenenti efedrina o pseudoefedrina.

L’importanza che queste sostanze rivestono nel quadro mondiale del traffico illecito delle droghe d’abuso, in special modo di quelle di sintesi, ha determinato nel corso degli anni, sia a livello internazionale che a livello comunitario, l’adozione di provvedimenti normativi tesi a contenere il fenomeno del cosiddetto “disvio” e a prevedere strumenti investigativi, come le operazioni speciali, già utilizzati nell’azione di contrasto delle droghe.

In questo ambito la DCSA svolge un ruolo primario, stante l’obbligo di comunicazione da parte degli operatori commerciali delle transazioni relative alle sostanze in argomento, nonché ogni fatto o elemento che per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell’attività esercitata, induca a ritenere che le sostanze classificate trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Annualmente la Sezione Precursori verifica e registra sul proprio database circa 3.000 transazioni commerciali di precursori, ricompresi nelle diverse categorie , provenienti dagli operatori commerciali autorizzati dal Ministero della Salute. Le sostanze maggiormente commercializzate in Italia sono: l’anidride acetica, il permanganato di potassio, l’efedrina, la pseudoefedrina e il piperonale che se disviate dal loro uso industriale, consentirebbero la produzione di eroina, cocaina e numerose droghe sintetiche.

La DCSA è il focal point per l’International Narcotics Control Board (INCB) delle Nazioni Unite, con cui dialoga attraverso la piattaforma web Precursors Incident Comunication System (PICS) per lo scambio informativo relativo a sequestri ed operazioni di polizia sullo specifico settore, nonché l’unico referente in tema di cooperazione internazionale in presenza di segnalazioni su spedizioni (import/export) ritenute sospette.

 

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