Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2021/807

ID 13592 | | Visite: 2003 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/13592

Regolamento delegato 2021 807

Regolamento delegato (UE) 2021/807

della Commissione del 10 marzo 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il sorbato di potassio come principio attivo nell’allegato I del regolamento

GU L 180/81 del 21.05.2021

Entrata in vigore: 22.05.2021

...

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L’(E,E)-esa-2,4-dienoato di potassio (sorbato di potassio) è stato valutato come principio esistente incluso nel programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti, di cui all’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e svolto in conformità del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione.

(2) In conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 il 4 dicembre 2014 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»), tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente. Poiché la valutazione dell’autorità competente era stata completata il 20 ottobre 2010, la domanda di approvazione del sorbato di potassio è stata esaminata in conformità della  direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, e l’Agenzia ha concluso nel suo parere che i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti sorbato di potassio possono essere considerati conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

(3) Il sorbato di potassio è stato pertanto approvato come principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1729 della Commissione.

(4) Il sorbato di potassio è ancora incluso nel programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6.

(5) Nel parere del 4 dicembre 2014, l’Agenzia ha inoltre concluso che il sorbato di potassio soddisfa i criteri per l’iscrizione nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6) Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è opportuno iscrivere il sorbato di potassio nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché è stato valutato in base a un fascicolo relativo al principio attivo che è stato accettato conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, è opportuno che il sorbato di potassio sia classificato nella categoria 6 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7) L’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede misure transitorie nel caso in cui un principio attivo esistente incluso nel programma di lavoro per l’esame sistematico dei principi attivi esistenti sia approvato conformemente a tale regolamento. Per quanto riguarda il sorbato di potassio per il tipo di prodotto 6, la data di approvazione ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbe essere fissata al 1° febbraio 2023, al fine di concedere tempo sufficiente per la presentazione delle domande di autorizzazione conformemente all’articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione del sorbato di potassio per il tipo di prodotto 6 è il 1° febbraio 2023.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

_______

ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell’elenco dei principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a), alla categoria 6 è aggiunta la seguente voce:

Numero CE

Nome/gruppo

Restrizioni

Osservazioni

«246-376-1

(E,E)-esa-2,4-dienoato di potassio (sorbato di potassio)  (*1)

Grado minimo di purezza del principio attivo  (*2): 990 g/kg

N. CAS 24634-61-5

(*1) Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione del sorbato di potassio per il tipo di prodotto 6 è il 1° febbraio 2023.

(*2)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.»

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato UE 2021 807.pdf)Regolamento delegato (UE) 2021/807
 
IT527 kB302

Tags: Chemicals Regolamento BPR

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

REACH Authorisation List
Giu 26, 2024 73

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 24.06.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 24.06.2024 ID 22128 | Last update: 24.06.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Giu 18, 2024 75

D.P.R. 19 maggio 1958 n. 719

D.P.R. 19 maggio 1958 n. 719 Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.(GU n.178 del 24.07.1958)_______ Aggiornamenti all'atto 10/02/1996 LEGGE 6 febbraio 1996, n.… Leggi tutto
Giu 08, 2024 154

Decreto 19 dicembre 2023

Decreto 19 dicembre 2023 Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti. (GU n.131 del 06.06.2024)_________ Art. 2. Termine finale di efficacia del regime sperimentale 1. È fissato al 31 dicembre 2024 il termine finale di efficacia del regime… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Giu 08, 2024 409

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 07.06.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 07.06.2024 ID 22017 | Last update: 07.06.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
PIANON 1
Giu 05, 2024 710

Piano nazionale di controllo ufficiale presenza OGM negli alimenti - 2022

Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) alimenti - 2022 ID 21996 | 05.06.2024 / In allegato Con l’anno 2022 si conclude il triennio della programmazione del piano nazionale di controllo ufficiale per ricercare la presenza di OGM negli… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 109873

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 75469

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto