Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1771
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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1771
della Commissione del 26 novembre 2020 che approva la massa di reazione di acido peracetico (PAA) e acido perossiottanoico (POOA) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4
GU L 398/9 del 27.11.2020
Entrata in vigore: 17.12.2020
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Articolo 1
La massa di reazione di acido peracetico e acido perossiottanoico è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.
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Allegato
Nome comune |
Denominazione IUPAC, numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
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Massa di reazione di acido peracetico (PAA) e acido perossiottanoico (POOA) |
Denominazione IUPAC: Massa di reazione di acido peracetico (PAA) e acido perossiottanoico (POOA) N. CE: 201-186-8 e 450-280-7 N. CAS: 79-21-0 e 33734-57-5 |
La purezza minima del principio attivo non è rilevante in quanto il principio attivo è un doppio equilibrio a base di perossido di idrogeno, acido acetico e acido ottanoico come materie prime. Le specifiche corrispondono a un intervallo di concentrazioni. |
1o aprile 2022 |
31 marzo 2032 |
2 |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
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Componenti |
Tenori dell’intervallo delle specifiche (% w/w) |
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Principio attivo |
Acido peracetico |
1,8 — 13,9 |
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Principio attivo |
Acido perossiottanoico |
0,15 — 2,42 |
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Impurezze rilevanti |
Perossido di idrogeno |
1,1 — 25,45 |
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Impurezze rilevanti |
Acido acetico |
5,74 — 51 |
3 |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
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Impurezze rilevanti |
Acido ottanoico |
1,63 — 9,03 |
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4 |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
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(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
(2) Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
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