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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1771

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Regolamento di esecuzione UE 2020 1771

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1771

della Commissione del 26 novembre 2020 che approva la massa di reazione di acido peracetico (PAA) e acido perossiottanoico (POOA) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4

GU L 398/9 del 27.11.2020

Entrata in vigore: 17.12.2020

...

Articolo 1

La massa di reazione di acido peracetico e acido perossiottanoico è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.

______

Allegato

Nome comune

Denominazione IUPAC,

numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo  (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Massa di reazione di acido peracetico (PAA) e acido perossiottanoico (POOA)

Denominazione IUPAC: Massa di reazione di acido peracetico (PAA) e acido perossiottanoico (POOA)

N. CE: 201-186-8 e 450-280-7

N. CAS: 79-21-0 e 33734-57-5

La purezza minima del principio attivo non è rilevante in quanto il principio attivo è un doppio equilibrio a base di perossido di idrogeno, acido acetico e acido ottanoico come materie prime. Le specifiche corrispondono a un intervallo di concentrazioni.

1o aprile 2022

31 marzo 2032

2

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

a)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione a livello di Unione relativa al principio attivo;

b)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre riservare particolare attenzione agli utilizzatori professionali.

Componenti

Tenori dell’intervallo delle specifiche (% w/w)

Principio attivo

Acido peracetico

1,8 — 13,9

Principio attivo

Acido perossiottanoico

0,15 — 2,42

Impurezze rilevanti

Perossido di idrogeno

1,1 — 25,45

Impurezze rilevanti

Acido acetico

5,74 — 51

3

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(a)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione a livello di Unione relativa al principio attivo;

(b)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre riservare particolare attenzione agli utilizzatori professionali.

Impurezze rilevanti

Acido ottanoico

1,63 — 9,03

 

4

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

a)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione a livello di Unione relativa al principio attivo;

b)

i prodotti contenenti la massa di reazione di acido peracetico e acido perossiottanoico non devono essere incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio  (2), a meno che la Commissione non abbia stabilito limiti specifici di cessione della massa di reazione di acido peracetico e acido perossiottanoico negli alimenti o non abbia stabilito, a norma del suddetto regolamento, che tali limiti non sono necessari;

c)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre riservare particolare attenzione agli utilizzatori professionali.

(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
(2) Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

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