Decreto 22 Gennaio 2014 /
Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
A.1.3 - Certificati di abilitazione alla consulenza
A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza di cui all’articolo 8, comma 3 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150, costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all’impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi.
Rappresenta, pertanto, un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono tale attività nell’ambito di progetti o di specifiche misure a ciò finalizzati ed incentivati dalle Regioni e Province autonome. L’attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all’interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno instaurato rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate. Sono esclusi, inoltre, ricercatori universitari, enti di ricerca, nonché i tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.
Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l’attività di consulenza.
Su richiesta, il certificato di abilitazione all’attività di consulente deve essere esibito agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.
Allo scopo di facilitarne l’individuazione, le Regioni e le Provincie autonome possono rilasciare lo specifico certificato anche sotto forma di badge che deve essere mostrato dal consulente ai fini dell’identificazione. La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all’attività di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari. [...]