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Nota MdS 19.09.2022 / Prime istruzioni operative Dlgs 134/2022

ID 17679 | | Visite: 4011 | Documenti Chemicals Min. SalutePermalink: https://www.certifico.com/id/17679

Nota MdS 19 09 2022   Prime istruzioni operative Dlgs 134 2022

Nota MdS 19.09.2022 / Prime istruzioni operative Dlgs 134/2022

ID 17679 | 23.09.2022 / Nota in allegato

Nota Ministero della Salute del 19 Settembre 2022

Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 - Prime istruzioni operative  

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Stabilimenti registrati e riconosciuti

Ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.lgs. I&R, gli stabilimenti sono distinti in tipologie che necessitano di sola registrazione o di riconoscimento. Come riportato all’articolo 23, comma 4, del d.lgs I&R, gli stabilimenti registrati e riconosciuti alla data di entrata in vigore di suddetto d.lgs, sono considerati conformi e soggetti agli obblighi previsti dal regolamento. Come già indicato nelle note DGSAF 10271 del 26.04.2022 e 14148 del 08.06.2022, tra gli operatori degli stabilimenti che devono richiedere il riconoscimento vi sono quelli dei centri di raccolta. Si ricorda che le stalle di transito non possono ricevere o spedire animali da/verso altri Stati.

Ai fini del riconoscimento, i Servizi veterinari territoriali, in quanto autorità competenti, ricevuta, con le modalità attualmente vigenti, specifica richiesta dall’operatore, effettuano le dovute verifiche presso lo stabilimento.

Per la determinazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32. Ai sensi del d.lgs I&R (articolo 5, comma 7) sono a carico degli operatori anche le spese inerenti ad eventuali sopralluoghi o altri interventi della ASL che dovessero essere resi necessari per la registrazione stessa.

Registro in BDN

Come indicato all’articolo 9, comma 10, del d.lgs. I&R l’operatore genera in BDN il registro della sua attività tramite l’inserimento e il regolare aggiornamento di tutte le informazioni inerenti agli animali detenuti e agli eventi che li riguardano.

Con la piena applicazione del manuale operativo I&R, tale registro informatizzato in BDN sostituirà obbligatoriamente qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto previsto da disposizioni precedenti al d.lgs I&R.

Ciò nonostante, per gli allevamenti di bovini e bufalini, ovini, caprini e suini, l’operatore ha la possibilità di optare sin da ora per la tenuta del registro informatizzato in BDN, registrando tale preferenza in BDN tramite il menù ANAGRAFICHE > ALLEVAMENTI > REGISTRO DI STALLA INFORMATIZZATO. La stessa opzione sarà progressivamente introdotta anche per le altre specie animali e le altre tipologie di stabilimenti. L’operatore che adotta tale opzione non necessita di nessun altro registro cartaceo o su altro supporto. Si sottolinea che in ogni caso, l’operatore assolve l’obbligo di registrazione degli eventi riguardanti gli animali entro sette giorni dall’evento stesso, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del d.lgs I&R, poiché le norme precedenti che prescrivevano termini differenti non sono più valide. A tale proposito si evidenzia che, per le specie animali per cui è già operativa la funzionalità di registrazione automatica delle movimentazioni in BDN entro sette giorni dall’evento a partire dal documento di accompagnamento informatizzato, è stata rilevata una notevole riduzione dei tempi di registrazione in BDN.

Documento di accompagnamento

Ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del d.lgs I&R, è stabilito l’obbligo su tutto il territorio nazionale per l’operatore di compilare in modalità informatizzata in BDN il documento di accompagnamento, già noto come modello 4 ai sensi della normativa precedente al d.lgs I&R. L’operatore è direttamente responsabile delle informazioni di pertinenza inserite in tale documento ed è obbligato entro sette giorni dall’evento ad annullarlo se la relativa movimentazione non è effettuata oppure a rettificare eventuali informazioni errate inerenti alla movimentazione già avvenuta. Si fa presente che non è prevista la modifica del documento di accompagnamento informatizzato dopo la movimentazione. Infatti la rettifica può riguardare esclusivamente il movimento in uscita che a tal fine è eliminato e reinserito in BDN dall’operatore.

All’articolo 18, commi 2 e 3, del d.lgs I&R sono previste sanzioni specifiche per gli operatori che non adempiono agli obblighi di cui all’articolo 8, comma 7, tranne per i casi di cui al comma 8 dello stesso articolo 8 di cui la ASL deve accertare l’eccezionalità. La ASL e i Servizi veterinari delle Regioni e Province autonome hanno il compito di assicurare il corretto utilizzo del documento di accompagnamento informatizzato, di individuare eventuali non conformità ed intervenire opportunamente, anche ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera h), del d.lgs in oggetto.

Controlli, azioni correttive e sanzioni amministrative

I controlli veterinari sul sistema I&R sono effettuati ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs I&R. In merito alle frequenze di tali controlli, per gli stabilimenti riconosciuti sono immediatamente applicabili quelle previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/160, mentre per gli stabilimenti registrati, fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale recante il manuale operativo I&R, si continuano ad applicare le frequenze attualmente vigenti.

Le azioni in caso non conformità sono quelle di cui all’articolo 15 del d.lgs I&R. Per favorire la gestione delle misure di cui all’articolo 15, entro i tempi di completa applicazione del manuale operativo I&R, saranno progressivamente attivate in BDN le funzionalità di registrazione di tali misure. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al sistema I&R, in quanto applicabili, sono quelle previste dagli articoli da 17 a 20, del d.lgs I&R con le modalità di irrogazione di cui all’articolo 21 dello stesso d.lgs.

Periodo transitorio

Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. I&R, fino all’entrata in vigore del manuale operativo I&R e alla sua completa applicazione, continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti esclusivamente per le modalità e tempi di:

a) identificazione di bovini, equini, ovicaprini e suini;
b) identificazione degli animali delle specie diverse da quelle di cui al punto a);
c) richiesta delle registrazioni e dei riconoscimenti previsti dal d.lgs I&R;
d) compilazione del documento di accompagnamento informatizzato in BDN e registrazione automatica delle movimentazioni in BDN a partire dalle informazioni registrate in tale documento per bovini, equini, ovicaprini, suini, camelidi e cervidi, pollame ed altri volatili (avicoli), conigli e lepri, pesci e, da ottobre p.v., per l’apicoltura;
e) comunicazioni all'autorità comunale per le movimentazioni verso pascolo, termine che include l’alpeggio e la transumanza dell’ordinamento precedente all’applicazione del regolamento e del d.lgs I&R;
f) aggiornamento degli elenchi degli stabilimenti riconosciuti presenti sul portale internet www.vetinfo.it, sezione “regolamento (UE) 2016/429 - registri a disposizione della Commissione”, (ex regolamento all’articolo 101, comma 1) sezione direttamente collegata ai siti della Commissione europea;
g) registrazione delle informazioni inerenti alle macellazioni;
h) registrazione dei controlli di cui all’articolo 14 del d.lgs. I&R nello specifico applicativo del portale www.vetinfo.it.
Inoltre,

Fino all’entrata in vigore del manuale operativo:

- continuano ad applicarsi i requisiti sanitari per la registrazione di stalle di transito per ungulati, fiere, mostre e mercati;
- restano invariate le specie e il numero massimo di animali che possono essere detenuti negli allevamenti familiari.

Fino all’applicazione del decreto ministeriale previsto dell’articolo 16, comma 3, del d.lgs I&R, per gli stabilimenti elencati all’articolo 2, comma 3, del d.lgs stesso

- continuano ad applicarsi le modalità di riconoscimento con l’approvazione ministeriale;
- continuano ad applicarsi i requisiti sanitari per la registrazione.

Si evidenzia che per eventuali richieste inerenti a tali stabilimenti è necessario rivolgersi preventivamente agli Uffici della DGSAF competenti in materia di sanità e benessere animale.

Per le tipologie di stabilimenti e di operatori, oltre che per le specie animali attualmente non presenti nel sistema informativo BDN, le disposizioni previste dal d.lgs I&R saranno obbligatorie solo dopo l’entrata in vigore del manuale operativo, con i tempi di adeguamento che saranno definiti per garantire gli adempimenti necessari alla piena operatività della BDN e il progressivo adeguamento degli operatori alle nuove disposizioni. L’identificazione individuale e la relativa registrazione in BDN dei cervidi e dei camelidi sarà obbligatoria dopo la completa applicazione del manuale operativo, anche al fine di consentire la registrazione dei fornitori con l’autorizzazione dei mezzi identificativi idonei a tali specie.

Il numero di registrazione o di riconoscimento unico sarà assegnato in BDN dopo l’entrata in vigore del manuale operativo.

I fornitori di mezzi di identificazione riceveranno istruzioni specifiche.

Le Autorità competenti, oltre che le Amministrazioni pubbliche, gli operatori e tutti gli utenti del sistema I&R, sono tenuti all’applicazione del d.lgs in oggetto, anche ai fini del riconoscimento dei finanziamenti e degli aiuti nel settore agricolo.

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