Slide background
Slide background




Biossido di titanio in polvere (TiO2): cancerogeno per inalazione ECHA

ID 9261 | | Visite: 25181 | News ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/9261

Biossido titanio in polvere  TiO2  cancerogeno inalazione

Biossido di titanio in polvere (TiO2): cancerogeno per inalazione H351 - Timeline status CLP

ID 9261 | Update 30.12.2023

Timeline CLP sul biossido di titanio, che, dopo la classificazione con il Regolamento delegato (UE) 2020/217 (14° ATP) come sostanza "cancerogena 2" con codice di classificazione H351 (inalazione), ha visto l'annullamento parziale del Regolamento dal Tribunale della Corte di giustizia dell’Unione Europea con sentenza emanata il 23 novembre 2022 e successivo ricorso a Febbraio 2023 da Francia e Commissione Europea con effetto sospensivo sulla sentenza. Esito ricorso atteso.

Allegati:
- Biossido di titanio in polvere (TiO2) - Status CLP Rev. 00 2023
- Regolamento delegato (UE) 2020/217 [EC 2020]

- Regolamento delegato ATP CLP Ossido Titanio Bozza [EC 2019]
- Re-evaluation of titanium dioxide (E 171) as a food additive [EFSA 2016]
- Titanium Dioxide IARC Monograph 93 [IARC 2010]
- Biossido di titanio DORS [DORS 2019]
- RAC opinion titanium dioxide 2017 [ECHA 2017]

Update 13.02.2023

La Francia, come Stato Membro che aveva presentato la proposta di classificazione, con un comunicato stampa emesso il 13 febbraio 2023 dal Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires [3], ha annunciato di aver presentato l’8 febbraio ricorso contro la sentenza della Corte di Giustizia. 

Il 14 febbraio 2023 la Commissione Europea ha presentato un autonomo ricorso contro la medesima sentenza.

Giuridicamente la presentazione di un ricorso ha effetto sospensivo sulla sentenza della Corte Europea e pertanto la classificazione armonizzata rimarrà in vigore fino alla definizione del processo di appello.

Update 24.11.2022

Il Tribunale della Corte di giustizia dell’Unione Europea, con sentenza emanata il 23 novembre 2022, ha annullato la classificazione e l’etichettatura armonizzate del biossido di titanio in polvere contenente ≥ 1% di particelle con diametro ≤ 10 μm, introdotta dal 14° ATP del CLP.

Update 20.09.2021

ECHA il 20.09.2021: Guide on the classification and labelling of titanium dioxide. As of 1 October 2021, following Delegated Regulation (EU) 2020/2017, new classification and labelling requirements enter into force.

Update 18.02.2020

Classificato Cancerogeno Classe 2 per inalazione H351 dal Regolamento delegato (UE) 2020/217

Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (GU L 44/1 del 18.02.2020)

All’Agenzia europea delle sostanze chimiche ECHA sono state trasmesse, a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, proposte volte a introdurre la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze e ad aggiornare o abrogare la classificazione e l’etichettatura armonizzate di talune altre sostanze. Sulla base dei pareri resi sulle proposte dal comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia, nonché delle osservazioni ricevute dalle parti interessate, è opportuno introdurre, aggiornare o cancellare la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze. Tra i pareri del RAC è compreso quello del biossido di titanio:

Parere del 14 settembre 2017 sulla sostanza biossido di titanio (allegato -ndr); 
...
ALLEGATO I
L’allegato II, parte 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
...

(2) È aggiunta la seguente sezione 2.12:
«2.12. Miscele contenenti biossido di titanio
L’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio di diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm deve recare la seguente indicazione:
EUH211: “Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.”
L’etichetta dell’imballaggio delle miscele solide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio deve recare la seguente indicazione:
EUH212: “Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.”
Inoltre, l’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico e non classificate come pericolose che sono etichettate con l’indicazione EUH211 o EUH212 deve recare l’indicazione EUH210.»

...

Update 11.10.2019

A seguito della riunione del CARACAL (Competent Authorities for Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals (REACH) and Classification, Labelling and Packaging (CLP) del 18 settembre 2019, la Commissione europea proseguirà con la sua proposta di classificare il biossido di titanio (TiO2) (CAS 13463-67-7) come sostanza "cancerogena 2" per il suo rischio di inalazione, con codice di classificazione H351 (inalazione).

La classificazione deve essere applicabile ai liquidi nonché alle polveri di miscele contenenti 1% o più di biossido di titanio sotto forma o incorporate in particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 µm. 

La proposta è controversa, infatti a seguito dell'opinione dell'ECHA RAC (Committee for Risk Assessment) del 14 settembre 2017, in cui l'ECHA ha proposto di classificare TiO2 come cancerogeno di categoria 2 per inalazione, si evidenzia che la valutazione è in gran parte basata su uno studio sui ratti del 1995, con discutibile affidabilità poiché i ratti erano esposti a un sovraccarico di TiO2 e i risultati non possono essere estrapolati sull'uomo. 

Inoltre, una critica alla proposta di classificazione EC è che manca di una valutazione d'impatto, poiché molte industrie e utenti temono che il pericolo derivante dal TiO2 non sia correlato alla sostanza stessa, ma piuttosto alla sua forma particellare. Pertanto sorgono preoccupazioni in quanto pericoli simili e pertanto le classificazioni possono essere utilizzate per altre particelle scarsamente solubili a bassa tossicità che possono formare polveri respirabili. Ci sono anche critiche sul fatto che quando TiO2 è incorporato in una matrice, la possibile esposizione umana non è significativa. 

La classificazione avrà anche effetti poco chiari sugli utenti a valle e l'uso in quanto potrebbe ostacolare il riciclaggio in quanto sarà necessaria una gestione aggiuntiva dei rifiuti per gestire i rifiuti contenenti 1% o più di TiO2, come plastica, carta da parati e residui di vernice, porcellana o mobili, come tali i materiali sarebbero classificati come rifiuti pericolosi, anche se non vi fosse alcun potenziale per inalazione. 

Il prossimo passo è che la EC presenti il ​​suo atto adottato al Parlamento europeo e al Consiglio dei ministri che avrà due mesi per formulare eventuali obiezioni all'atto. Se non saranno sollevate obiezioni, entra in vigore l'atto delegato.

IARC classifica il Biossido di titanio come 2B Possibile cancerogeno per l'uomo (Monographs 93) 

EFSA - Posizione biossido di titanio nell'alimentare (E171)

Nella valutazione gli esperti dell'EFSA hanno concluso che i dati disponibili sul biossido di titanio (E171) negli alimenti non indicano preoccupazioni per la salute dei consumatori. Tuttavia raccomandano di eseguire nuovi studi per colmare le lacune nei dati sui possibili effetti sul sistema riproduttivo, dati sui quali poter stabilire una dose giornaliera accettabile (DGA).

Il biossido di titanio è un pigmento comunemente usato per conferire un effetto opaco e un fondo di colore bianco. Trova i suoi principali usi alimentari nella pasticceria, nella panetteria e nelle salse ma si trova anche nei cosmetici e ha molti impieghi industriali.

Una volta ingerito, la maggior parte del biossido di titanio transita nell’apparato digerente senza subire modifiche, ma una piccola quantità (al massimo lo 0,1%) può essere assorbita dall'intestino e distribuita ai vari organi.                                                           

Il biossido di titanio per uso alimentare non è considerato un nanomateriale dalla vigente “raccomandazione della Commissione europea per la definizione di nanomateriale”, ma può contenere fino al 3,2% del suo peso in nanoparticelle (di dimensioni inferiori a 100 nanometri). Gli esperti dell'EFSA hanno pertanto valutato studi sul biossido di titanio usato per scopi alimentari e non (compreso quello a nanodimensione). Un ristretto numero di studi eseguiti sul biossido di titanio per usi non alimentari indicherebbe possibili effetti nocivi sul sistema riproduttivo.


...
Documenti d'interesse allegati

Certifico Srl - IT
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati

Tags: Chemicals Regolamento CLP Abbonati Chemicals

Ultimi archiviati Chemicals

Nov 18, 2024 167

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024 ID 22953 | 18.11.2024 Rettifica del regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Nov 13, 2024 122

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 13.11.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 13.11.2024 ID 21612 | Last update: 13.11.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Logo di produzione biologica UE
Nov 11, 2024 142

Regolamento delegato (UE) 2024/2867

Regolamento delegato (UE) 2024/2867 / Logo di produzione biologica UE ID 22907 | 11.11.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2867 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presentazione del logo di… Leggi tutto
Nov 07, 2024 168

Direttiva 1999/2/CE

Direttiva 1999/2/CE ID 22885 | 07.11.2024 Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti GU L 66/16 del 13.3.1999… Leggi tutto
Ott 28, 2024 117

Decreto 4 agosto 2011 n. 158

Decreto 4 agosto 2011 n. 158 / Recepimenti Direttiva ID 22820 | 28.10.2024 Decreto 4 agosto 2011 n. 158 Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento… Leggi tutto
Direttiva 2009 32 CE   Solventi da estrazione uso alimentare
Ott 28, 2024 206

Direttiva 2009/32/CE

Direttiva 2009/32/CE / Solventi da estrazione uso alimentare ID 22819 | 28.10.2024 Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei… Leggi tutto
Ott 28, 2024 99

Direttiva 88/344/CEE

Direttiva 88/344/CEE / Solventi da estrazione Direttiva 88/344/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 157 del 24.6.1988)… Leggi tutto
Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n  64   Solventi da estrazione uso alimentare
Ott 28, 2024 118

Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n. 64

Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n. 64 / Solventi da estrazione uso alimentare ID 22817 | 28.10.2024 / Testo consolidato allegato Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n. 64Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 85976

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto