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ID 17808 | 11.10.2022 / In allegato Sentenza CP
Gli importatori che non sono in grado di conoscere in anticipo la composizione dei prodotti contenenti sostanze chimiche secondo la Corte di Cassazione, devono astenersi dall'acquisto; in alternativa, l'importatore dovrebbe imporre al venditore il preventivo invio di un prodotto da far analizzare o dovrebbe rivolgersi alle dogane per individuare coi funzionari il protocollo migliore per garantire un commercio corretto.
Condannato rivenditore ai sensi dell'art.16 D.Lgs 133/2009 per aver immesso sul mercato colla proveniente dalla Cina contenente quantità di toluene eccedente il limite stabilito dal regolamento REACH.
Il rivenditore, non conoscendo la composizione del prodotto importato, si è reso responsabile di "gravissima negligenza" e di "colpevole imprudenza" nei confronti della salute degli acquirenti finale.
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Art. 16. D.Lgs 133/2009 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del regolamento in materia di restrizione
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del regolamento, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.
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