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Bozza DM modifica Allegati 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14 D.lgs 75/2010

ID 16386 | | Visite: 2144 | News ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/16386

Bozza DM modifica Allegati 1  6  7  8  9  13  14 D lgs 75 2010

Bozza DM modifica Allegati 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14 D.lgs 75/2010

ID 16386 | 13.04.2022 / Bozza DM in allegato

Decreto ministeriale concernente la modifica dell’allegato 1 Concimi nazionali, dell’allegato 6 Prodotti ad azione specifica, dell’allegato 7 Tolleranze, dell’allegato 8 Etichettatura ed immissione sul mercato, dell’allegato 9 Disposizioni relative al nitrato ammonico, dell’allegato 13 Registro dei fertilizzanti, dell’allegato 14 Registro dei fabbricanti di fertilizzanti, al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

...

Numero di notifica CE: 2022/288/I 
Data di ricezione: 12/04/2022
Termine dello status quo: 13/07/2022

Questa modifica della normativa nazionale che regolamenta l’immissione in commercio dei prodotti fertilizzanti nazionali ha lo scopo di adeguare gli Allegati 1, 6, 7, 8, 9 alla futura abrogazione del Regolamento CE n. 2003/2003, integrando nella legislazione nazionale i fertilizzanti CE già presenti sul mercato comunitario.

Si è provveduto inoltre alla sostituzione dell’Allegato 13 definendo una nuova procedura per l’iscrizione dei prodotti fertilizzanti al Registro dei fertilizzanti ed è stata modificata la Tabella 1 Elenco dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica per adeguarla alla nuove prescrizioni del presente decreto e del regolamento UE 2021/1165, e alla sostituzione dell’Allegato 14 definendo una nuova procedura per l’iscrizione al Registro dei fertilizzanti attraverso un’applicazione informatica.

Il progetto è costituito da 3 articoli e 7 allegati.

Con l'articolo 1 si dispone:

- la modifica degli allegati 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88".

L’Allegato 1 viene modificato per includere i nuovi tipi di fertilizzanti (Sezioni A, B, C, D, E, G del regolamento CE 2003/2003).

L’Allegato 6 viene modificato per includere i nuovi tipi di fertilizzanti (Sezione F del regolamento CE 2003/2003);

L’Allegato 7 con l’inserimento delle tolleranze relative alle tipologie di fertilizzanti inseriti negli allegati 1 e 6.

L’Allegato 8 con l’inserimento delle indicazioni per l’etichettatura delle Sostanze di calcinazione inserite nel punto 9 dell’allegato 1.

L’allegato 9 viene sostituito inserendo le nuove disposizioni previste nel regolamento 2003/2003 relative al nitrato ammonico con la relativa prova di detonabilità.

L’Allegato 13 è sostituito al fine di definire le modalità operative per richiedere l’iscrizione di un fertilizzante al Registro dei fertilizzanti e le modalità per comunicare ogni eventuale aggiornamento, nonché è stata modificata la Tabella 1 Elenco fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica per adeguarla alla nuove prescrizioni del presente decreto e del regolamento UE 2021/1165.

L’Allegato 14 è stato sostituito al fine di definire le modalità operative per richiedere l’iscrizione di un produttore di fertilizzanti al Registro dei Fabbricanti e le modalità per comunicare ogni eventuale aggiornamento;

Con l’articolo 2 si dispone:

- che il decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE);
- che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'Autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste dal Regolamento (CE) n. 764/2008.

Con l’articolo 3 si dispone:

- la concessione di un periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore del nuovo provvedimento, per lo smaltimento dei fertilizzanti CE e nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

La disposizione finale unica prevede che il decreto entri in vigore il 16 luglio 2022.

Il 19 giugno 2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003. Detto Regolamento si applica con decorrenza dal 16 luglio 2022, data a partire dalla quale, a norma dell'articolo 51, viene abrogato il Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi

Il Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, conformemente ai principi del nuovo quadro normativo dell'Unione europea, propone un'armonizzazione volontaria, pertanto è l’operatore economico che decide se utilizzare la marcatura UE o di immettere i loro prodotti sul mercato conformemente alle normative nazionali. Inoltre, il nuovo regolamento implica la necessità di sviluppare nuove norme per verificare i nuovi requisiti e i diversi prodotti che esso incorpora, il che contribuirà a rallentare la sua piena adozione.

Inoltre, dalla sua entrata in vigore, il Regolamento 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 è diventato uno strumento utile e di grande valore, sia per i produttori di fertilizzanti che per gli agricoltori. Infatti, il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 relativo ai prodotti fertilizzanti mantiene una struttura molto simile al suddetto regolamento e, in un certo senso, la completa, in quanto incorpora quei prodotti fertilizzanti che, pur essendo stati dimostrati sicuri ed efficaci, non sono inclusi nell'Allegato I di tale regolamento.

In considerazione di quanto suddetto, i produttori e gli utilizzatori temono che l'abrogazione del Regolamento n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 possa creare confusione sul mercato nazionale e addirittura impedire la commercializzazione di determinati prodotti fertilizzanti che si sono dimostrati efficaci in condizioni agricole italiane e che pertanto sono richiesti dagli utilizzatori.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritiene pertanto opportuno prevedere la possibilità di mantenere, almeno a livello nazionale, la possibilità di continuare a commercializzare i prodotti fertilizzanti elencati nell'Allegato I del Regolamento 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003.

A tal fine, e poiché, come già detto, il decreto legislativo 29 aprile 2010, 75 ha una struttura analoga a quella del Regolamento, essendogli parzialmente complementare, il presente Decreto modifica: l'Allegato 1 inserendo le tipologie indicate nella sezioni A del regolamento Ce 2003/2003 nei punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6; le tipologie della sezione B e C nei punti 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.2.1, 3.3, ,3.3.1, 3.4, 3.4.1, 4.1, 4.2, 4.3; le tipologie della sezione D nel punto 7; le tipologie della sezione E nel punto 8; le tipologie della sezione G nel punto 9;

l’Allegato 6 inserendo le tipologie della sezione F nei punti 2.1.1 e 2.1.2;

Al fine di includervi la maggior parte dei diversi tipi di fertilizzanti inorganici dell'Allegato I del Regolamento 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003. In tal modo, i tipi di fertilizzanti, già inclusi nel decreto legislativo 29 aprile 2010, n 75, non sono statti inseriti al fine di evitando duplicazioni che potrebbero creare confusione per i fabbricanti e gli utenti.

Le modifiche di cui sopra richiedono inoltre modifiche agli Allegati 7, 8, al fine di adeguare le norme in materia di tolleranze ed etichettatura per adeguarli ai progressi tecnici.

L’Allegato 9 è sostituito inserendo la prova di detonabilità, infatti per i fertilizzanti inorganici solidi e semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto, semplici o composti (prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per l'impiego in quanto concimi e contenenti più del 28 per cento di azoto in termini di massa in relazione al nitrato ammonico) è richiesto che abbia superato la prova di detonabilità, eseguita secondo le modalità previste in questo allegato.

L'allegato 13 è sostituto in quanto è stata definita una nuova procedura operativa per richiedere l’iscrizione di un fertilizzante al Registro dei fertilizzanti e le modalità per comunicare ogni eventuale aggiornamento. La tabella 1 Elenco dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica è stata aggiornata per adeguarla alla nuove prescrizioni del presente decreto e del regolamento UE 2021/1165.

Si precisa che tale tabella 1 rappresenta un elenco positivo nel quale sono riportati i fertilizzanti inseriti negli Allegati da 1 a 6 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, che posseggono le caratteristiche per poter essere utilizzanti in agricoltura biologica ai sensi del regolamento UE 2021/1165.

L ‘Allegato 14 è sostituito definendo una nuova procedura operativa per richiedere l’iscrizione di un produttore di fertilizzanti al Registro dei Fabbricanti e le modalità per comunicare ogni eventuale aggiornamento.

È pertanto necessario aggiornare gli Allegati 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

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Fonte: CE

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