Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1730 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il perossido di idrogeno come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
GU L 252, 29.9.2015
Articolo 1
Il perossido di idrogeno è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Tipo di prodotto 1 «biocidi per l'igiene umana» Tipo di prodotto 2 «disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi» Tipo di prodotto 3 «biocidi per l'igiene veterinaria» Tipo di prodotto 4 «disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale» Tipo di prodotto 5 «disinfettanti per l'acqua potabile» e nel tipo di prodotto 6 «preservanti per prodotti in scatola»
Recepimento della direttiva 2006/139/CE del Consiglio Europeo sull’adattamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda le restrizioni in materia di co...