Direttiva acque potabili (DWD): Elenchi positivi di sostanze a contatto
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Direttiva acque potabili (DWD): Elenchi positivi di sostanze a contatto
La revisione direttiva sull'acqua potabile Direttiva (UE) 2020/2184 (DWD) mira a proteggere i cittadini e l'ambiente dagli effetti nocivi dell'acqua potabile contaminata e a migliorare l'accesso all'acqua potabile. È entrata in vigore il 12 gennaio 2021 a seguito di una revisione della direttiva originale sull'acqua potabile del 1998 (Direttiva 98/83/CE).
La direttiva introduce requisiti minimi per i materiali che sono a contatto con l'acqua destinata al consumo umano in tutta l'UE. Questa armonizzazione contribuisce a raggiungere un livello uniforme di protezione della salute per tutti i cittadini dell'UE e migliora il funzionamento del mercato interno.
L'articolo 11 della direttiva rivista stabilisce il quadro per i requisiti minimi di igiene per i materiali a contatto con l'acqua potabile. L'ECHA sosterrà la Commissione europea in questo lavoro preparando:
- Elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni e costituenti autorizzati per l'uso nella produzione di materiali a contatto con l'acqua potabile.
- Metodologie di valutazione del rischio e requisiti in materia di informazione per la revisione di sostanze, composizioni e componenti di partenza che potrebbero essere aggiunti agli elenchi positivi.
- Procedure amministrative per l'aggiornamento delle liste positive.
Dopo la pubblicazione degli elenchi positivi, l'ECHA continuerà a mantenerli aggiornati, aggiungendo nuove voci e modificando o rimuovendo voci esistenti.
Articolo 11 Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano
1. Ai fini dell’articolo 4, gli Stati membri assicurano che i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o ricostruzione, in impianti esistenti per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio, o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che entrano a contatto con tali acque:
a) non compromettano direttamente o indirettamente la tutela della salute umana come previsto dalla presente direttiva;
b) non alterino il colore, l’odore o il sapore dell’acqua;
c) non favoriscano la crescita microbica;
d) non causino il rilascio nell’acqua di contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto per quel materiale.
2. Al fine di garantire l’applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire i requisiti minimi specifici di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano sulla base dei principi sanciti nell’allegato V. Tali atti di esecuzione devono stabilire:
b) entro il 12 gennaio 2025, sulla base di elenchi comprendenti le date di scadenza compilati dall’ECHA, elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o componenti per ciascun gruppo di materiali, vale a dire organici, cementizi, metallici, smalti, e ceramiche o altri materiali inorganici di cui è autorizzato l’uso nella fabbricazione di materiali o prodotti a contatto con acqua destinata al consumo umano, ivi compresi, se del caso, le condizioni per il loro utilizzo e i limiti di migrazione, stabiliti sulla base delle metodologie adottate a norma della lettera a) del presente comma e tenendo conto dei paragrafi 3 e 4;
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