Slide background
Slide background




1° Novembre 2020: divieto uso di 33 sostanze chimiche nell'abbigliamento

ID 12229 | | Visite: 4029 | News ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/12229

Temi: Chemicals , Reach

Novembre 2020   divieto uso di 33 sostanze chimiche nell abbigliamento

1° Novembre 2020: divieto uso di 33 sostanze chimiche nell'abbigliamento

Dal 1° novembre 2020, 33 sostanze chimiche note per causare il cancro, cambiare il DNA o essere dannose per la riproduzione umana non possono più essere utilizzate nell'abbigliamento, nei tessuti e nelle calzature. Questa limitazione pone limiti massimi di concentrazione a queste sostanze o gruppi di sostanze per proteggere la salute delle persone.

Entra, infatti, in vigore il Regolamento (UE) 2018/1513 della Commissione del 10 ottobre 2018 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B (GU L 256/1 del 12.10.2018)

Regolamento (UE) 2018/1513
...

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

1) è aggiunta la seguente voce:

«72 Le sostanze elencate nella colonna 1 della tabella dell'appendice 12

1. Non possono essere immesse sul mercato dopo il 1° novembre 2020 allorché sono presenti in uno qualsiasi dei seguenti articoli:

a) capi d'abbigliamento o relativi accessori;

b) articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, vengono a contatto con la pelle in misura simile a quella dei capi d'abbigliamento;

c) calzature, se i capi d'abbigliamento, i relativi accessori, gli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o le calzature sono destinati all'uso da parte dei consumatori e la sostanza è presente in una concentrazione, misurata in materiali omogenei, pari o superiore a quella specificata per quella sostanza nell'appendice 12.

2. A titolo di deroga, per quanto riguarda l'immissione sul mercato di formaldeide [numero CAS 50-00-0] presente in giubbotti, giacconi o materiale da imbottitura, la pertinente concentrazione ai fini del paragrafo 1 è pari a 300 mg/kg nel corso del periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 1°novembre 2023. La concentrazione specificata nell'appendice

12 si applica successivamente.

3. Il paragrafo 1 non si applica a:

a) capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, oppure parti di capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, esclusivamente di cuoio, di pellicce o di pelli naturali;

b) dispositivi di fissaggio non tessili e accessori decorativi non tessili;

c) indumenti di seconda mano, relativi accessori, articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o calzature;

d) moquette e rivestimenti del suolo di materie tessili per uso interno, tappeti e corsie.

4. Il paragrafo 1 non si applica ai capi d'abbigliamento, ai relativi accessori, agli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o alle calzature che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

5. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica agli articoli tessili usa e getta. Per «articoli tessili usa e getta» si intendono gli articoli tessili destinati a essere utilizzati una sola volta, ovvero per un breve periodo di tempo, e che non sono destinati a un ulteriore uso identico o analogo.

6. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'applicazione di restrizioni più rigorose specificate nel presente allegato o in altra normativa applicabile dell'Unione.

7. La Commissione riesamina l'esenzione di cui al paragrafo 3, lettera d), e, se del caso, la modifica di conseguenza.

(*) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).

(**) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).»;

 1) è la seguente appendice 12:
...
Regolamento (UE) 2018/1513
...

Collegati

Tags: Chemicals Reach

Ultimi archiviati Chemicals

Lug 03, 2025 447

Regolamento (Euratom) 2021/765

Regolamento (Euratom) 2021/765 ID 24219 | 03.07.2025 Regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio del 10 maggio 2021 che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2021-2025 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione… Leggi tutto
Lug 03, 2025 455

Regolamento (Euratom) 2025/1304

 Regolamento (Euratom) 2025/1304 ID 24218 | 03.07.2025 Regolamento (Euratom) 2025/1304 del Consiglio, del 23 giugno 2025, che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica per il periodo 2026-2027 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione… Leggi tutto
ECHA compendium of analytical methods
Giu 27, 2025 721

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025 ID 24178 | 27.06.2025 / Attached ECHA has updated its compendium of analytical methods to help authorities to enforce and companies to comply with REACH restrictions. The compendium consists of a collection of… Leggi tutto
ECHA 2025   Key Areas of Regulatory Challenge
Giu 11, 2025 907

ECHA 2025 - Key Areas of Regulatory Challenge

ECHA 2025 - Key Areas of Regulatory Challenge ID 24098 | 11.06.2025 / Attached The report introduces new topics to reflect ECHA’s growing responsibilities. It also covers emerging topics in waste and recycling that aim to support circularity and enhance Europe’s industrial competitiveness. For… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Giu 09, 2025 889

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 23.05.2025

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 23.05.2025 ID 24091 | Last update: 09.06.2025 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 103567

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto