Genova, 14 agosto 2018
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Genova, 14 agosto 2018
Comunicato dell’8 luglio 2020
PONTE MORANDI: NON É ILLEGITTIMO ESTROMETTERE AUTOSTRADE DALLA RICOSTRUZIONE
La Corte costituzionale ha esaminato nell’odierna camera di consiglio le questioni sollevate dal Tar della Liguria riguardanti numerose disposizioni del Decreto legge n. 109 del 2018 (cosiddetto Decreto Genova) emanato dopo il crollo del Ponte Morandi. Il Decreto ha affidato a un commissario straordinario le attività volte alla demolizione integrale e alla ricostruzione del Ponte nonché all’espropriazione delle aree a ciò necessarie. Inoltre, è stato demandato al commissario di individuare le imprese affidatarie, precludendogli di rivolgersi alla concessionaria
Autostrade Spa (Aspi) e alle società da essa controllate o con essa collegate. Infine, il Decreto impugnato ha obbligato Aspi a far fronte ai costi della ricostruzione e degli espropri.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto non fondate le questioni relative all’esclusione legislativa di Aspi dalla procedura negoziata volta alla scelta delle imprese alle quali affidare le opere di demolizione e di ricostruzione.
La decisione del Legislatore di non affidare ad Autostrade la ricostruzione del Ponte è stata determinata dalla eccezionale gravità della situazione che lo ha indotto, in via precauzionale, a non affidare i lavori alla società incaricata della manutenzione del Ponte stesso.
La Corte ha poi dichiarato inammissibili le questioni sull’analoga esclusione delle imprese collegate ad Aspi e quelle concernenti l’obbligo della concessionaria di far fronte alle spese di ricostruzione del Ponte e di esproprio delle aree interessate.
La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.
Roma, 8 luglio 2020
1a Perizia sullo stato di conservazione del ponte
Nelle 72 pagine di relazione i periti nominati dal GIP evidenziano dati piuttosto precisi: il 19% dei cavi di acciaio completamente corrosi, il 22% con riduzione di sezione del 75%, il 27% con riduzione del 50% e il restante 18% con riduzione di sezione del 25%.
Inoltre sul tampone della pila 9 "le nervature presentano fenomeni di degrado localizzati". Il 68% dei trefoli del gruppo primario, situato all'interno del tirante, e l'85% dei trefoli situati più all'esterno, quindi, avevano una riduzione di sezione tra il 50% e il 100%.
Particolare attenzione è stata data al reperto 132, per la procura il maggior indiziato del disastro e già oggetto di valutazione da parte degli esperti dei laboratori di Zurigo. Si tratta della parte terminale di uno degli stralli, che aggancia nella parte superiore la pila crollata. Secondo i periti, un cavo su quattro di questa sezione è risultato completamente corroso. Mentre il 61% aveva subito una riduzione di spessore di almeno la metà. Solo "il 14% dei gruppi di fili primari e il 3% di quelli secondari sono risultati per nulla o poco corrosi".
Nella relazione i tre professori, Gianpaolo Rosati, Massimo Losa e Renzo Valentini, che hanno firmato la perizia, sottolineano più volte la carente manutenzione strutturale. “Nessun intervento recente”. L’ultimo intervento significativo “risale a circa 25 anni fa, successivamente sono stati eseguiti interventi di presidio con l’installazione di reti per i distacchi .... che non intervengono sullo sviluppo del processo corrosivo”.
La replica di Autostrade
In una nota Aspi dichiara che "le percentuali di corrosione riportate nella tabella della perizia depositata oggi confermano in realtà che la capacità portante degli stralli era ampiamente garantita, come hanno dimostrato anche i risultati delle analisi compiute dal laboratorio Empa di Zurigo e dall'Università di Pisa. Quindi, l'eventuale presenza di una percentuale ridottissima di trefoli corrosi fino al 100% non può in alcun modo aver avuto effetti sulla tenuta complessiva del Ponte".
Decreto 15 Novembre 2018 ST appalto lavori di demolizione ponte Morandi
Approvazione delle specifiche tecniche propedeutiche all'avvio di una consultazione di mercato finalizzata all'instaurazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando avente ad oggetto l'appalto dei lavori di demolizione del ponte Morandi e di ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera.(Decreto n. 5). (GU Serie Generale n.272 del 22-11-2018)
Decreto 13 novembre 2018 ricostruzione del viadotto Polcevera
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Il Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 (D.P.C.M. 4 OTTOBRE 2018)
Modalita' di affidamento dei lavori delle forniture e dei servizi relativi alla demolizione del ponte Morandi ed alla ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera. (Decreto n. 3). (GU Serie Generale n.272 del 22-11-2018)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. (GU Serie Generale n.269 del 19-11-2018 - Suppl. Ordinario n. 55)
Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/2018
DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018 n. 109 Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. (GU Serie Generale n.226 del 28-09-2018)
Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/2018
Art. 1. Commissario straordinario per la ricostruzione
1. In conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, di seguito «evento», al fine di garantire, in via d’urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sentito il Presidente della Regione Liguria, è nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito Commissario straordinario.
La durata dell’incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.
2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in misura non superiore al doppio di quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui 19 unità di personale non dirigenziale e una unità di personale dirigenziale di livello non generale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l’espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell’amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l’indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Al dirigente della struttura è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il Commissario straordinario provvede a rimborsare alle amministrazioni di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale, restando a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico accessorio. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 8. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 45.
3. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione
pubblica o a controllo pubblico.
4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L’incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato. La struttura cessa alla scadenza dell’incarico del Commissario.
5. Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e
il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario
straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more di tali attività, il Commissario straordinario dispone l’immediata immissione nel possesso delle aree da adibire a cantiere delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l’immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
6. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento, tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell’evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell’infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, versa sulla contabilità speciale di cui al comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed alle altre attività connesse di cui al comma 5, nell’importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell’evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può individuare, omessa ogni formalità non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data dell’evento, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia dell’immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall’anno 2018 all’anno 2029. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quanto a
40 milioni di euro per l’anno 2018 e 120 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, 40 milioni di euro per l’anno 2019, 20 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. All’atto del versamento da parte del Concessionario delle somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo del presente comma, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici che non abbiano alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società concessionarie di strade a pedaggio, ovvero siano da queste ultime controllate o, comunque, ad esse collegate, anche al fine di evitare
un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali. L’aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati.
8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all’uopo destinate nonché quelle tempestivamente messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento dell'’evento.
Art. 2. Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali
Art. 3. Misure in materia fiscale
Art. 4. Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell’evento
Art. 5. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità
Art. 6. Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova
Art. 7. Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento
Art. 8. Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall’evento
Art. 9. Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale
Art. 10. Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale
Art. 11. Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze
Art. 12. Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
Art. 13. Istituzione dell’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP
Art. 14. Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili
Art. 15. Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Art. 16. Competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale
Art. 17. Ambito di applicazione e Commissario straordinario
Art. 18. Funzioni del Commissario straordinario
Art. 19. Contabilità speciale
Art. 20. Ricostruzione privata
Art. 21. Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata
Art. 22. Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti
Art. 23. Interventi di immediata esecuzione
Art. 24. Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi
Art. 25. Definizione delle procedure di condono
Art. 26. Ricostruzione pubblica
Art. 27. Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
Art. 28. Contributi ai privati e alle attività produttive per i beni mobili danneggiati
Art. 29. Legalità e trasparenza
Art. 30. Qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
Art. 31. Struttura del Commissario straordinario
Art. 32. Proroghe e sospensioni dei termini
Art. 33. Sospensione del pagamento del canone RAI
Art. 34. Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
Art. 35. Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento
Art. 36. Interventi volti alla ripresa economica
[...]
Il testo del Disegno di Legge "Decreto Genova" approdato alla firma del Presidente.
Disponibile in allegato la Relazione tecnica della Commissione Ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul crollo del Ponte Morandi. Il decreto del 14 agosto 2018, ha istituito una Commissione ispettiva per svolgere verifiche e analisi tecniche sul crollo all’altezza del Comune di Genova del Viadotto Polcevera nel tratto dell’Autostrada A10 di collegamento con l’Autostrada A7.
Pubblicato sul sito di repubblica.it del 20 Settembre 2018 la Relazione di test di prova del 30 giugno 2018 - Ing. Daniele Gullà e l’Ing. Silvia Bonetti durante i rilievi. (documento da verificare)
Repubblica.it
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto del 14 agosto 2018, ha istituito una Commissione ispettiva per svolgere verifiche e analisi tecniche sul crollo all’altezza del Comune di Genova del Viadotto Polcevera nel tratto dell’Autostrada A10 di collegamento con l’Autostrada A7.
Il lavoro della Commissione ispettiva è il primo atto con cui questo Ministero intende fare luce sull’accaduto e avviare tutti gli accertamenti necessari, nel rispetto del contraddittorio con le parti interessate, per la contestazione di eventuali inadempienze del concessionario, soggetto su cui, ai sensi dell’art. 14 del Codice della strada, ricade la responsabilità di assicurare la sicurezza dell’infrastruttura. Le risultanze del lavoro svolto dalla Commissione entreranno nella valutazione per la procedura di un’eventuale revoca della concessione.
La commissione ispettiva è già operativa e domani effettuerà le prime operazioni nel capoluogo ligure, al fine di verificare cause e circostanze del cedimento. Entro 30 giorni dovrà fornire al Ministro una dettagliata relazione sui fatti accertati.
La commissione ispettiva è composta dall’Arch. Roberto Ferrazza, provveditore alle opere pubbliche per il Piemonte, Liguria e Val d’Aosta, con funzioni di Presidente; dai Professori Ivo Vanzi, Componente esperto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e Antonio Brencich, Professore associato dell’Università degli studi di Genova; dagli Ingegneri Gianluca Ievolella, Consigliere di supporto al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Michele Franzese e Bruno Santoro, Dirigenti tecnici della Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali.
Nel decreto ministeriale che istituisce la commissione si chiarisce esplicitamente che il concessionario Autostrade per l’Italia dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione riguardante la realizzazione dell’opera e la manutenzione della stessa, nonché fornirne ogni informazioni necessaria alla esatta ricostruzione dell’accaduto.
Il ponte si sgretola, Genova piange le vittime
La tragedia del 14 agosto 2018 a Genova si è consumata in pochi secondi: sotto un nubifragio, il ponte Morandi, sulla A10, è crollato poco prima di mezzogiorno. Decine di morti, tra loro un bambino di otto anni e due adolescenti di 12 e 13 anni, una famiglia intera azzerata, tre giovani francesi, quattro ragazzi di Torre del Greco che avevano appena iniziato le loro vacanze.
Il calcestruzzo
Il ponte Morandi era considerato, alla fine degli anni Sessanta, un gioiello dell’ingegneria, prima che gli esperti maturassero seri dubbi sulla tenuta nel tempo del materiale con cui era stato costruito: il calcestruzzo.
I gemelli del ponte Morandi
Un «gemello» crollato in Venezuela, un viadotto chiuso ad Agrigento, un altro ponte chiuso in Libia nel 2017 per i rischi di crollo: gli altri ponti di Morandi, costruiti in Italia e nel mondo non hanno avuto una vita tranquilla.
Le storie delle vittime
I volti e i nomi delle prime vittime identificate. Distrutta un’intera famiglia: madre, padre e il figlio Samuele, stavano andando in vacanza. Tra i morti accertati anche due operai dell’agenzia della nettezza urbana di Genova (Amiu), uno chef di origine cilena.
il procuratore parla subito di «errore umano»
«Non è stata una fatalità, ma un errore umano» a provocare il crollo del ponte Morandi a Genova. Il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, se ne è convinto al termine di un sopralluogo nella zona del disastro. «Noi dobbiamo rispondere a una sola domanda - ha detto il magistrato - perché è successo? Questo è il nostro compito e per farlo faremo tutto quello che è necessario
Due carreggiate disintegrate
Del ponte Morandi sono crollate entrambe le carreggiate: a cedere è stato il pilone centrale del «ponte di Brooklyn», come era chiamato il ponte dai genovesi.
Il ponte dimezzato
Il ponte progettato dall’ingegner Riccardo Morandi era stato costruito negli anni Sessanta e inaugurato nel 1967, alla presenza dell’allora presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat. Negli ultimi anni, si erano moltiplicati i dubbi sulla tenuta della struttura, sia per la tenuta nei decenni del calcestruzzo sia per l’aumento esponenziale del traffico pesante sul tratto di autostrada interessato (qui, il progetto della «Gronda» per evitare il sovraccarico del ponte, mentre qui l’esperto che nel 2016 diceva: «Il ponte Morandi è un fallimento. Deve essere sostituito»).
In briciole
Tanti progetti, varianti, dibattiti. Nessuna soluzione individuata, anche per le ferme proteste dei comitati «No Gronda»
La paura per gli altri ponti
La tragedia di Genova poteva essere evitata? E soprattutto: ci sono altri ponti a rischio in Italia?: a rischio sarebbe il 60% dei viadotti.
La convenzione con Austostrade
In apposta sezionr del MIT sono pubblicati i testi degli Atti Convenzionali che regolano le concessioni autostradali sulla rete a pedaggio. Costituiscono parte integrante degli Atti Convenzionali gli allegati tecnici che definiscono i profili specifici del rapporto concessorio. I testi di convenzione e i relativi allegati consentono l’accesso generalizzato alle informazioni di interesse pubblico sugli operatori autostradali, organizzazione e costo del servizio. La convenzione con Autostrade per l'Italia.
Tutte le convenzioni
Ue: «Concessionario responsabile sicurezza »
«Per quanto riguarda la responsabilità sulla sicurezza delle infrastrutture stradali sul Trans-European transport network (Tent)» e il ponte Morandi rientra in questa rete europea, «nel caso sia gestita da un operatore privato, è il concessionario ad avere la responsabilità della sicurezza e della manutenzione della strada». È quanto sottolineato da un portavoce della Commissione Ue, Christian Spahr, sul crollo del ponte a Genova, ricordando la direttiva europea del 2008, per assicurare che le valutazioni sulla sicurezza siano una priorità sulle strade della rete Tent.
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