Il primo soccorso nei lavori in quota

Il primo soccorso nei lavori in quota
Il lavoro in quota o in altezza riguarda tutte le attività lavorative che portano il lavoratore a operare a più di due metri di altezza rispetto al piano stabile (...
ID 23567 | 04.03.2025 / Pronuncia allegata - Cassazione Penale, Sez. 3, 19 febbraio 2025, n. 6775
Il comportamento negligente del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro.
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Il lavoratore, addetto al reparto "anime" della fonderia, aveva deciso di andare a verificare, a macchina in moto attraverso un percorso tortuoso, la ragione di un non meglio accertato rischio e rimaneva schiacciato mortalmente dalle colonne di acciaio e dalle traverse meccaniche del movimento verticale del complesso meccanismo della macchina.
Il riferimento al divieto di accesso a tale luogo di fatto esso esisteva e, pur in assenza di una cartellonistica, era noto a tutti che l'ultima zona utilizzabile, a fini di pulizia della tramoggia, era la piattaforma di sbarco ed inoltre, che la stessa conformazione dei luoghi presentava ostacoli e impedimenti tali da ridurne la possibilità di accesso; con riferimento alla presenza di una scaletta sulla macchina, era stato confermato che essa serviva per raggiungere la piattaforma di sbarco per effettuare l'attività di pulizia ordinaria; con riferimento al meccanismo di blocco, era stato confermato che era possibile fare quello che era stato fatto già il 31.1.2018 e, cioè, il posizionamento di due cancelli che, se aperti, avrebbero bloccati) i movimenti della macchina, ma risultava anche evidente che essi, se esistenti al momento del fatto, non avrebbero, comunque, impedito la possibilità di aggirarli (attraversandoli, scavalcandoli o passando di lato) per accedere alla zona in cui si era verificato l'infortunio.
La Corte di appello di Torino pronunciando in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n 42024/2022 della Corte di cassazione (insufficiente la motivazione resa a sostegno della condanna emessa precedentemente), dichiarava A.A. e B.B. responsabili del reato di omicidio colposo loro ascritto in qualità, di (A.A.) amministratore delegato, direttore generale e datore di lavoro delegato e (B.B.) responsabile di fonderia predetta ditta, munito di delega in materia di sicurezza sul lavoro, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché nella violazione delle norme per l'igiene sul lavoro e dell'art. 2087 c.c., cagionavano, in concorso separato di cause, la morte di C.C., operaio addetto al reparto "anime" della fonderia, e condannava A.A. alla pena di mesi nove di reclusione con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e B.B. alla pena di mesi sei di reclusione con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Avverso a tale sentenza A.A. e B.B. ricorrevano per cassazione.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
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La pronuncia in allegato
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Update 04 Dicembre 2018
Pubblicato in GU del 3 dicembre 2018 il:
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