Decreto ministeriale 9 aprile 2008

Decreto ministeriale 9 aprile 2008 / Tabelle delle malattie professionali
ID 3477 | Update news 18.11.2023
Revisione 2023
Con il Decreto 10 ottobre 2023 (GU n.270 del 18.11.2023), sono revisio...
ID 25939 | 07.04.2026 / In allegato Testo completo sentenza
Cassazione Penale Sez. 4 del 30 Marzo 2026 n. 12010
Rottura di una ruota del carrello e caduta del carico addosso al lavoratore distaccato. Ruolo del preposto e limiti alla delega di funzione
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La Sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV, 30 marzo 2026, n. 12010 riguarda un infortunio sul lavoro e affronta soprattutto i temi della responsabilità del preposto, del distacco del lavoratore e dei limiti della delega di funzioni.
La sentenza valorizza un principio di equilibrio nella distribuzione delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, evitando automatismi imputativi e richiedendo una verifica concreta delle funzioni effettivamente esercitate da ciascun soggetto coinvolto.
La sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 12010 del 2026 si inserisce nel solco della giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, offrendo un chiarimento particolarmente significativo sul perimetro della responsabilità del preposto. La vicenda trae origine da un infortunio verificatosi durante l’utilizzo di un carrello elevatore, il cui malfunzionamento - dovuto a un guasto strutturale -aveva determinato la caduta del carico e il conseguente danno al lavoratore.
La Corte è chiamata a stabilire se tale evento possa essere imputato al preposto, figura cui l’ordinamento attribuisce compiti di vigilanza sull’esecuzione dell’attività lavorativa. Nel risolvere la questione, la Cassazione sviluppa un ragionamento che distingue in modo netto tra il controllo operativo, proprio del preposto, e gli obblighi di natura organizzativa e manutentiva, che fanno capo ad altri soggetti dell’impresa, in primis il datore di lavoro o chi sia stato formalmente investito di tali funzioni.
Secondo la Corte, infatti, la responsabilità del preposto non può essere estesa fino a ricomprendere ogni profilo di sicurezza, pena una indebita dilatazione dei suoi compiti. Egli è tenuto a vigilare affinché i lavoratori operino correttamente e nel rispetto delle procedure di sicurezza, ma non può essere chiamato a rispondere di carenze strutturali dei mezzi o di difetti di manutenzione che esulano dalla sua concreta sfera di controllo. Una diversa conclusione finirebbe per attribuirgli una posizione di garanzia generalizzata, incompatibile con la ripartizione delle responsabilità delineata dal sistema prevenzionistico.
La decisione assume rilievo anche con riferimento al tema della delega di funzioni, ribadendo che essa, per produrre effetti sul piano della responsabilità penale, deve essere specifica, formale e inequivoca. In mancanza di una chiara attribuzione di competenze, non è possibile trasferire sul preposto obblighi che non gli spettano per legge o per organizzazione aziendale.
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