
Cassazione Penale Sez. 4 del 23 gennaio 2026 n. 2694 / Infortunio da carichi sospesi e uso del trabattello
ID 25405 | 27.01.2026 / In allegato
Cassazione Penale Sez. 4 del 23 gennaio 2026 n. 2694
Infortunio da carichi sospesi e uso del trabattello: responsabilità del datore di lavoro per omessa valutazione dei rischi e formazione, irrilevanza della condotta imprudente del lavoratore
Cassazione Penale Sez. 4 composta da
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere
Dott. MARI Attilio - Consigliere
Dott. CIRESE Marina - Consigliere
Dott. LAURO Davide - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a C il Omissis,
avverso la sentenza del 13 febbraio 2025 della Corte di appello di Roma;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Fatto
1. Con sentenza del 13 febbraio 2025 la Corte di appello di Roma, previa concessione della sospensione condizionale, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 20 dicembre 2021 dal Tribunale di Roma, con la quale A.A., nella qualità di datore di lavoro, è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose, cagionate al dipendente I.S., con violazione degli artt. 28, 37, 64 e 71 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo del proprio difensore, lamentando, in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, essendo evidente la contraddizione tra l'affermazione della responsabilità dell'imputato e la trasmissione degli atti al pubblico ministero, da parte del Tribunale, nei confronti di B.B., C.C. e D.D.
Osserva il ricorrente che la responsabilità di costoro avrebbe trovato conferma nel fatto che la loro posizione, valutata separatamente, è stata definita a causa dell'intervenuta prescrizione (p. 2 ricorso).
2.2. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale sostanziale, con riguardo all'art. 590 cod. pen.
Lamenta il ricorrente che l'affermazione di responsabilità è fondata sulle sole dichiarazioni testimoniali della persona offesa, tralasciando le ulteriori fonti di prova, dalle quali invece emerge una diversa dinamica dell'incidente, in ragione della quale le lesioni dipesero dalla caduta dal trabattello.
In ogni caso, posto che il A.A. mai si era interessato di questioni tecniche, l'ordine del L. di procedere all'intervento ed il mancato utilizzo dei dispositivi antinfortunistici avrebbero dovuto condurre i giudici di merito a ritenere interrotto il nesso di causa tra condotta ed evento.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, la mattina del 30 settembre 2014 I.S., dipendente del Tennis Club Garden Srl, su indicazione di B.B. (altro socio del club) "era salito su un trabattello per sistemare delle casse acustiche sospese al soffitto di una tensostruttura, poiché non adeguatamente fissate.
Un altro operaio, D.D., seguendo le indicazioni del S., da terra spostava il trabattello, che finiva per urtare una cassa la quale, sganciatasi, cadeva sulla spalla destra della persona offesa che rovinava a terra, perdendo i sensi, e riportando le lesioni gravi di cui alla imputazione.
La condotta colposa, causalmente legata al verificarsi dell'evento, è stata individuata nell'affidamento della manutenzione dell'impianto - risultato non a norma - a soggetti privi di qualsivoglia competenza e formazione specifica, nonché nella mancata valutazione dei rischi legati alla presenza dei carichi sospesi (p. 9 sentenza impugnata).
2.1. Il primo motivo, con cui si deduce vizio della motivazione in rapporto alla trasmissione degli atti al pubblico ministero, è manifestamente infondato.
Va subito osservato che il Tribunale, nel trasmettere gli atti, aveva ritenuto che in capo al Omissis fosse da riconoscere la qualità di datore di lavoro di fatto (p. 13 sentenza), mentre per lo . era stata evidenziata la falsità della sua deposizione (p. 17).
Ciò posto, costituisce ius receptum il principio per cui, in tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge, sicché l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo obbligato (Sez. 4, n. 10460 del 21/01/2025, Andrulli, Rv. 287550 - 01; Sez. 4, n. 928 del 28/09/2022, dep. 2023, Bocchio, Rv. 284086 - 01; Sez. 4, n. 6507 dell'11/01/2018, Caputo, Rv. 272464 - 01; Sez. 4, n. 46849 del 03/11/2011, Di Carlantonio, Rv. 252149 - 01).
In altre parole, quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia e l'evento non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedimento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. pen. (così, in motivazione, Sez. 4, n. 1941 del 28/11/2023, Bencardino, non mass.).
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, sottolineando la particolarità delle condotte attribuite al datore di lavoro, consistenti nell'omessa valutazione dei rischi, nella mancata formazione dei lavoratori e nel mancato controllo sul rispetto della normativa di prevenzione (p. 8 e ss.).
Non giova quindi al ricorrente, al fine di ipotizzare un vizio della motivazione, il prospettare la titolarità di ulteriori posizioni di garanzia (come per il L.), alle quali, al limite, possono collegarsi altre condotte colpose, che hanno contribuito a cagionare l'evento.
2.2. Il secondo complesso motivo è in parte aspecifico, in parte manifestamente infondato, ed in parte relativo a censure non deducibili.
2.2.1. Il ricorrente censura, in primo luogo, la valutazione compiuta dai giudici di merito in ordine alla attendibilità della persona offesa, che si afferma in realtà smentita dal mancato rinvenimento sui luoghi tanto della cassa quanto del trabattello; inoltre, il dibattimento non ha consentito di appurare se, al momento dell'infortunio, il trabattello fosse stato spostato solo dallo D.D. o anche dal S..
Osserva il Collegio che, secondo il costante insegnamento di legittimità, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100 - 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217 - 01).
In questa prospettiva, le doglianze relative alla valutazione della prova ed alla ricostruzione del fatto, ovvero a profili riservati alla cognizione del giudice di merito, non sono deducibili in sede di legittimità, in presenza di una motivazione congrua, che dà conto dell'iter logico giuridico e delle ragioni sottese della decisione.
Invero, sia il Tribunale (pp. 8 e ss.), sia la Corte di appello (pp. 4 e ss.) hanno effettuato una approfondita valutazione delle dichiarazioni rese dal S., escludendo che fossero inquinate da rancore personale e ritenendole costanti, coerenti e credibili, oltre che in linea con altre fonti di prova (ad es., testi E.E. e F.F. in ordine alla presenza del trabattello; teste G.G. ed esame dell'imputato, in ordine allo svolgimento dei lavori sull'impianto elettrico ed alla caduta della cassa).
Sono state anche chiarite, dalla Corte territoriale, sia le ragioni per le quali deve escludersi che il S. sia caduto dal trabattello (pp. 5 e 6 sentenza), sia le ragioni per cui il personale intervenuto non diede atto della presenza della cassa acustica (pp. 6 e 7).
Pertanto, nella parte in cui si lamenta il ricorso dei giudici alla sola prospettazione della persona offesa, il motivo difetta pure della necessaria specificità.
In ogni caso, va ribadito il principio per cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 - 01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01).
2.2.2. Il motivo, nella parte in cui prospetta l'interruzione del nesso di causa, è infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, la condotta colposa del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo solo quando esorbiti dalle mansioni affidate al lavoratore oppure sia comunque tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, molai, Rv. 284237 - 01; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 -01; Sez. 4, n. 27871 del 20/3/2019, Simeone, Rv. 276242 - 01; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017 - 01).
Non è questo, all'evidenza, il caso di specie: al momento dell'infortunio il S. stava svolgendo i compiti assegnatigli, rientranti in quelli normalmente eseguiti (pp. 8, 12 e 14 sentenza del Tribunale), e la situazione non rivestiva i caratteri di imprevedibilità, eccezionalità ed eccentricità del rischio richiesti dalla giurisprudenza per l'interruzione del nesso di causalità.
D'altra parte, l'obbligo di garanzia del datore di lavoro non viene meno a fronte di comportamenti negligenti del garantito (nella specie, in ragione del mancato utilizzo del casco), ché anzi nell'ambito della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, esso è conformato anche sulla assunzione implicita della ordinaria occorrenza di tale comportamento.
Comportamento che, per quanto imprudente, non ha attivato un rischio eccentrico, non governato dal titolare della posizione di garanzia.
Va inoltre ricordato che tra gli obblighi violati dal ricorrente vi è proprio quello relativo alla formazione dei lavoratori, che si pone in diretta correlazione con la condotta imprudente di cui si deduce l'abnormità.
Costituisce infatti ius receptum il principio per cui il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi (Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603 - 01; Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, T., Rv. 274042 - 01; Sez. 4, n. 39765 del 19/05/2015, Vallarli, Rv. 265178 - 01).
2.2.3. Non giova al ricorrente il richiamo alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio (p. 8 ricorso).
Regola la cui introduzione non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, e che quindi non può essere utilizzata per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello; la Corte, infatti, è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (sui rapporti tra la regola del ragionevole dubbio ed i limiti del sindacato di legittimità, Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 01; Sez. 2, n. 25016 del 08/04/2022, Pisano, in motivazione; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519 - 01).
Sicché, la regola di giudizio che si assume violata rileva in sede di legittimità nella misura in cui si è tradotta in un vizio di motivazione della sentenza (che per quanto detto finora deve essere escluso), non potendo la Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito (Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245 - 01; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108 - 01), essendo il proprio sindacato limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01).
2.2.4. Infine, il riferimento alla somma di denaro versata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non è agganciato ad alcuno degli specifici motivi di ricorso di cui all'art. 606 cod. proc. pen.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con oscuramento dei dati sensibili in ragione della malattia cagionata alla persona offesa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oscuramento dati sensibili.
Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2026.
Allegati
|
Descrizione |
Lingua |
Dimensioni |
Downloads |
|
Abbonati Sicurezza Lavoro
|
IT |
103 kB |
0 |