DM 24 novembre 1984

DM 24 novembre 1984 / Sicurezza antincendio gas naturale d ≤ 0,8
Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superi...
Responsabilità dei titolari e soci amministratori di una azienda agricola per aver omesso di fornire al lavoratore le cinture di sicurezza per eseguire lavori a 3,50 metri di altezza dal suolo senza parapetti e protezioni e senza averlo informato previamente dei rischi.
I ricorrenti affermano che non sia possibile addebitare la responsabilità per i prodotti immessi in commercio, da cui scaturisca un danno alla collettività, a chi si sia limitato ad acquistare un bene per il quale sia stata rilasciata una certificazione di conformità alle norme UNI EN ISO 9001.
Questa Corte Suprema ha avuto modo di precisare che le disposizioni che hanno dato attuazione alle cosiddette dell'Unione Europea (d.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 ), pur indicando le prescrizioni di sicurezza necessarie per ottenere il certificato di conformità e il marchio CE richiesti per immettere il prodotto nel mercato, non escludono ulteriori profili in cui si possa sostanziare il complessivo dovere di garanzia di coloro che pongono in uso il macchinario nei confronti dei lavoratori, che sono i diretti utilizzatori delle macchine stesse, non potendo costituire motivo di esonero della responsabilità del costruttore quello di aver ottenuto la certificazione e di aver rispettato le prescrizioni a tal fine necessarie. È stato anche chiarito che l'obbligo di aggiornamento previsto a carico del datore di lavoro dall'art.4, comma 5, lett.b) d. lgs. 19 settembre 1994, n.626 (ora art.18, comma 1, lett.z), d.lgs. 9 aprile 2008, n.81) va valutato in relazione al generale obbligo incombente sul datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori; quest'ultimo è, infatti, un obbligo assoluto che non consente, anche in considerazione del rigoroso sistema prevenzionistico introdotto dal citato decreto legislativo, la permanenza di macchinari pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

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