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Cassazione Penale Sez. 3 del 13 Gennaio 2026 n. 1091

Cassazione Penale Sez. 3 del 13 Gennaio 2026 n. 1091 / Asfissia durante l’attività di manutenzione di un silos contenente mosto in fermentazione

Cassazione Penale Sez. 3 del 13 Gennaio 2026 n. 1091 / Asfissia durante l’attività di manutenzione di un silos contenente mosto in fermentazione

ID 25381 | 21.01.2026 / In allegato

Cassazione Penale Sez. 3 del13 gennaio 2026 n. 1091
Asfissia durante l’attività di manutenzione di un silos contenente mosto in fermentazione. Nessun comportamento abnorme del lavoratore

Composta da
Dott. ACETO Aldo - Presidente
Dott. LIBERATI Giovanni - Relatore
Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere
Dott. MACRÌ Ubalda - Consigliere
Dott. MAGRO Maria Beatrice - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

[...]

Fatto

1. Con sentenza del 10 dicembre 2024 la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione staccata di Sassari, pronunciandosi, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Quarta Sezione con la sentenza n. 37492 del 2023, sulla impugnazione proposta dal Pubblico ministero nei confronti della sentenza del 15 gennaio 2021 del Tribunale di Sassari, con la quale l'imputato A.A. era stato assolto dal reato di cui agli artt. 589, commi 1 e 2, cod. pen. perché il fatto non costituisce reato, ha dichiarato l'imputato responsabile di tale reato, condannandolo alla pena di un anno di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili; con la medesima sentenza la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere in ordine alle violazioni alle disposizioni sulla sicurezza del lavoro di cui ai capi b), c) e d) contestate al medesimo imputato perché estinte per prescrizione.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Pantaleone Mercurio, che lo ha affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione e la sua contraddittorietà, per travisamento della prova, con riferimento alla valutazione della eccentricità della condotta posta in essere dalla vittima (costituita dalla introduzione di parte del corpo all'interno dello "sfiato" del serbatoio alla cui manutenzione la vittima stessa era addetta), che sarebbe stata esclusa sulla base di una errata considerazione di quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi a proposito del lavoro in altezza, che richiede l'ausilio di un secondo lavoratore, in quanto nella vicenda in esame la condotta tenuta dalla vittima era stata assolutamente imprevedibile e gravemente imprudente, in quanto il lavoratore si era introdotto con la testa e una parte del corpo nello "sfiato" di un serbatoio vinario, senza che ciò fosse in alcun modo consentito e prevedibile e neppure mai accaduto in precedenza, in tal modo ponendo in essere un comportamento abnorme, anche per il divieto di calpestare la parte superiore dello specifico vaso vinario, con la conseguente insussistenza di responsabilità del datore di lavoro per l'omessa adozione delle cautele necessarie a prevenire le conseguente di tale, abnorme e imprevedibile, condotta.

Ha sottolineato, inoltre, a sostegno della denunciata errata valutazione da parte della Corte d'Appello dei dati probatori, quanto esposto dal teste H.H., fornitore delle attrezzature enologiche, a proposito della esclusione della previsione della esecuzione di lavorazioni sulla sommità del serbatoio su cui operava la vittima, specie nel momento della fermentazione del mosto, allorquando era solamente previsto che il portello di areazione rimanesse aperto, nonché quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi a proposito della esecuzione delle operazioni di pulitura di tale serbatoio, da eseguire quando il serbatoio non era in funzione, per essere stato svuotato.

Si aggiunge che il riferimento contenuto nel documento di valutazione dei rischi a quello conseguente alla possibile caduta di un lavoratore nel tino, era chiaramente relativo ai vasi vinari aperti sulla sommità, e non anche a quelli chiusi come quello presso il quale stava lavorando la vittima, che aveva posto in essere una condotta del tutto imprevedibile e gravemente imprudente (per avere inopinatamente inserito la testa e parte del corpo in un boccaporto con una luce di circa 40 cm., troppo piccola per consentire alcun ingresso umano).

2.2. Con il secondo motivo ha denunciato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento all'efficacia causale della violazione delle norme cautelari sulla verificazione dell'evento, ribadendo che la vittima aveva posto in essere un comportamento imprevedibile ed estremamente pericoloso, che in un tempo brevissimo, incompatibile con qualsiasi tentativo di salvataggio, lo aveva condotto alla morte.

Si sottolinea, in particolare, che dalla videoregistrazione dell'incidente si ricava che dal momento in cui il lavoratore aveva inserito incautamente la testa nello sfogo del vaso vinario a quello in cui aveva smesso di muoversi erano trascorsi circa 62 secondi, cosicché l'affermazione della Corte d'Appello, secondo cui il lavoratore era morto in circa due minuti, si porrebbe in contrasto con dati inconfutabili, oltre che sul fraintendimento della relazione della consulente tecnico del Pubblico ministero e delle sue dichiarazioni, che non aveva fornito alcuna indicazione precisa del momento in cui era avvenuta la morte per asfissia (avvenuta dopo 62 secondi come si ricaverebbe dalla suddetta videoregistrazione).

Tale errata interpretazione del tempo intercorso tra la condotta imprudente del lavoratore e la sua morte aveva determinato l'altrettanto erronea affermazione secondo cui il rispetto della regola cautelare violata avrebbe consentito di evitare la morte della vittima, in quanto tale affermazione si fonderebbe sull'erroneo presupposto della determinazione di tale intervallo di tempo, mentre il decesso era intervenuto in modo repentino e improvviso, in poche decine di secondi, a causa della inalazione massiccia di anidride carbonica, rendendo impossibile qualsiasi attività salvifica.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione di disposizioni di legge processuale e un ulteriore vizio della motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento al mancato proscioglimento dalle contravvenzioni di cui ai capi b), c) ed d), di cui la Corte d'Appello ha dichiarato l'estinzione per prescrizione, richiamando impropriamente il principio affermato nella sentenza Tettamanti delle Sezioni Unite, nonostante la presenza delle parti civili imponesse al giudice di valutare le prove per decidere sulla responsabilità civile.

3. Le parti civili, B.B., C.C., D.D., E.E. e F.F., in proprio e quale madre esercente la responsabilità genitoriale del figlio minore G.G., hanno resistito al ricorso dell'imputato, chiedendone, con memoria del 20 ottobre 2025, la dichiarazione di inammissibilità, sottolineando anch'esse la qualificabilità delle mansioni della vittima come "lavoro in quota" e la mancanza delle necessarie conseguenti misure di sicurezza, benché previste nel documento di valutazione dei rischi, che se adottate avrebbero evitato l'evento.

4. Con memoria del 24 ottobre 2025 il ricorrente ha formulato motivi nuovi, quale sviluppo del primo e del secondo motivo di ricorso, con i quali ha ribadito quanto già esposto nel ricorso a proposito della eccentricità della condotta del lavoratore e della efficacia causale nella produzione dell'evento della presunta omissione del garante.

Si sottolinea nuovamente che la copertura del tino sul quale si issò il lavoratore non era calpestabile e che su di essa non era prevista l'esecuzione di alcuna lavorazione, anche per la conformazione obliqua dell'apice della struttura, e che l'attività di controllo del mosto doveva essere effettuata esclusivamente da una portella posta nella parte bassa del silos, cosicché la condotta della vittima (consistita nel salire sulla sommità del tino, sdraiarsi e infilare la testa e la spalla all'interno del boccaporto) doveva ritenersi del tutto inimmaginabile, imprevedibile e non menzionata nel documento di valutazione dei rischi, anche perché il boccaporto aveva una luce di soli 39 cm, insufficiente a consentirvi l'introduzione di una persona, e la sola funzione di consentire lo sfogo dell'anidride carbonica generata dalla fermentazione del mosto.

Si lamenta anche, con riferimento al rapporto di causalità tra l'omissione contestata e l'evento, la mancata considerazione delle dichiarazioni del teste I.I., collega di lavoro della vittima, al quale quest'ultimo, che aveva le mansioni di capo -manutentore, aveva detto di andare via perché il lavoro era finito, con la conseguenza che l'assenza di un secondo lavoratore dovrebbe ritenersi causata dalla decisione autonoma del G.G. di privarsi dell'assistenza di un altro lavoratore, mentre si era vicini alla fine della giornata lavorativa: ne deriverebbe che la mancanza dell'assistenza di un secondo lavoratore dovrebbe essere addebitata a una decisione autonoma del lavoratore e non imputabile al ricorrente, per cui il rapporto di causalità con l'evento lesivo si esaurirebbe nella sola condotta del G.G., interrompendo il nesso eziologico con l'omissione imputata al datore di lavoro.

Diritto

1. Il ricorso è infondato.

2. Giova premettere, per la miglior comprensione della vicenda e l'adeguato esame delle censure formulate dal ricorrente, che a quest'ultimo è stato contestato, quale legale rappresentante di un'azienda vitivinicola e datore di lavoro della vittima, J.J., di aver provocato la morte di quest'ultimo che, nel corso di attività di manutenzione di uno dei vasi ove era stato allocato il mosto in fermentazione, operando in quota sulla sommità del vaso, era rimasto intrappolato con la testa e parte del corpo all'interno del boccaporto del silos, perdendo la vita in quanto soffocato dall'anidride carbonica generata dalla fermentazione del mosto.

Al datore di lavoro sono stati contestati tre profili di colpa specifica.

Innanzitutto, di non avere dotato il dipendente di presidi antinfortunistici, quali maschere facciali ad aria compressa, idonee a prevenire il rischio connesso alla lavorazione in ambienti segregati.
In secondo luogo, di non avere curato una adeguata formazione del dipendente con riferimento a lavorazioni analoghe a quelle che lo avevano visto impegnato nella fattispecie, e di non averlo pertanto reso edotto dei rischi connessi alle suddette lavorazioni.

Infine, di non avere predisposto specifiche cautele connesse a tale specifica lavorazione, che doveva essere svolta in quota con l'ausilio di una scala in prossimità del silos e, in particolare, per non avere affiancato al dipendente altro personale, coerentemente alle indicazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi nel quale era espressamente segnalato il rischio relativo alle lavorazioni da svolgersi in quota e alla necessità che fosse assicurato il costante collegamento con persone all'esterno in grado di intervenire tempestivamente, laddove il datore di lavoro aveva affidato al solo J.J. tutti gli incombenti da svolgersi all'interno della cantina, ma non aveva curato di predisporre un collegamento esterno in funzione di protezione.

La Quarta Sezione, con la sentenza n. 37429 del 2023, di annullamento della sentenza di assoluzione del Tribunale di Sassari, ha, tra l'altro, sottolineato l'errata interpretazione da parte di tale giudice della disposizione cautelare relativa allo svolgimento dei lavori in quota, in quanto contrastante con l'interpretazione costantemente offertane dalla giurisprudenza di legittimità per stabilire come vada calcolata l'altezza superiore a due metri dal suolo di cui all'art.107 D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, in tema di precauzioni atte a eliminare i pericoli di caduta di persone e cose (e cioè in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno sottostante e non, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Sassari, al piano di calpestio del lavoratore, come stabilito da Sez. 4, n.16221 del 2/04/2019, Monte, Rv.275652 -01, anche se il lavoratore operi su superfici piane, come precisato da Sez. A, n. 5128 del 23/11/2022, Carotenuto, Rv.282600 -01). Nella sentenza di annullamento si è, inoltre, evidenziata l'erroneità, per violazione di legge, del giudizio formulato dal giudice di merito di abnormità della condotta del cantiniere (ossia della vittima) in termini causali, in quanto il lavoratore si era issato sulla sommità del serbatoio per eseguire una operazione (manutenzione del boccaporto del tino che andava lasciato aperto) del tutto coerente con le mansioni affidategli (trattandosi di cantiniere incaricato della vinificazione e della manutenzione dei serbatoi), laddove la eventuale eccentricità della specifica azione posta in essere dal lavoratore (introduzione di parte del corpo all'interno del serbatoio), che della fisiologica condotta manutentiva ha costituito una deviazione, avrebbe dovuto essere valutata dal giudice del rinvio, tenuto conto del mancato rispetto degli obblighi prevenzionistici in capo al datore di lavoro e del loro atteggiarsi sulla verificazione dell'evento, nell'ambito di una valutazione complessiva della causalità della colpa.

Sulla scorta di tali indicazioni il giudice del rinvio ha riformato la decisione assolutoria del Tribunale di Sassari, affermando la responsabilità del ricorrente in relazione al decesso di J.J., con le conseguenziali statuizioni civili, escludendo la abnormità e la imprevedibilità della condotta tenuta dalla vittima, in quanto collegata a ordinarie attività di manutenzione di cui la stessa era incaricata; ritenendo applicabili nel caso specifico le cautele da osservare per le lavorazioni in quota; ravvisando la necessaria relazione causale tra la condotta doverosa omessa e l'evento; escludendo la sussistenza di cause evidenti di proscioglimento in relazione alle contravvenzioni alle disposizioni antinfortunistiche di cui ai capi b), c) ed e), di cui ha quindi dichiarato l'estinzione per prescrizione.

3. Si tratta di conclusioni coerenti con le indicazioni offerte con la sentenza di annullamento e di cui è stata fornita adeguata e non illogica giustificazione, con la conseguente infondatezza delle censure sollevate dal ricorrente.

In particolare, il primo motivo, mediante il quale è stata censurata l'esclusione da parte della Corte d'Appello della imprevedibilità e abnormità della condotta del lavoratore, per essere la stessa del tutto eccentrica, per le sue modalità, rispetto alle mansioni affidategli, è infondato, in quanto la Corte d'Appello ha al riguardo sottolineato come la condotta che causò la morte del lavoratore, costituita dall'inserimento della testa e del busto in un boccaporto nel quale lo stesso rimase incastrato non riuscendo a uscirne e rimando asfissiato dalle esalazioni di anidride carbonica prodotte dal mosto in fermentazione, fosse non collegata all'incarico affidatogli di provvedere alla manutenzione delle giunture del boccaporto, in quanto fu dovuta al tentativo di recuperare il tappo e/o il tubetto di lubrificante utilizzato proprio per eseguire tale attività, certamente rientrante nelle sue mansioni.

La Corte d'Appello ha, anzitutto, sulla scorta delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento, ritenuto qualificabile la lavorazione eseguita dalla vittima come "lavoro in quota" e che fosse necessario, di conseguenza, adottare le cautele necessarie a evitare il rischio di caduta di lavoratori dall'alto, specificamente indicate nel documento di valutazione dei rischi, in quanto il silos era alto circa 308 cm e la giuntura del boccaporto oggetto della attività di manutenzione svolta dal lavoratore si trovava all'incirca a quell'altezza. La Corte d'Appello, in particolare, ha richiamato le cautele previste nel documento di valutazione dei rischi per scongiurare i rischi di cadute dall'alto, consistenti nel continuo collegamento con persone presenti all'esterno in grado di intervenire prontamente in caso di emergenza, come confermato anche dalla teste L.L., redattrice di tale documento.

Quanto alla abnormità, eccentricità e imprevedibilità della lavorazione eseguita dalla vittima, la Corte d'Appello ha evidenziato che nello stesso documento di valutazione dei rischi è previsto che, sia pure eccezionalmente, un lavoratore possa introdursi nel tino, per la rimozione di eventuali residui, e che in tale contesto debba essere garantita l'assistenza di altro lavoratore posto all'esterno, presso l'apertura di accesso.

L'eventualità, dunque, che, sia pure non ordinariamente, ma per eseguire operazioni di pulitura o manutenzione (come quelle affidate al J.J., che aveva le mansioni di capo cantiniere esperto), fosse necessario salire sulla sommità del vaso vinario, la cui calpestabilità non rileva e non è comunque stata causa dell'evento, non era imprevedibile, né esulava dalle mansioni affidate alla vittima, in quanto la condotta è stata posta in essere nel corso dell'ordinaria attività di manutenzione delle giunture del boccaporto del vaso vinario, ossia nell'esecuzione di mansioni proprie del lavoratore, nel corso delle quali era prevedibile il rischio di caduta di persone o cose dall'alto.

La successiva condotta del lavoratore, che per recuperare il tappo o il tubetto del lubrificante che gli era caduto nel vaso (per evitare la contaminazione del mosto), si introdusse con la testa e con il busto nel boccaporto, restandovi incastrato e rimanendo poi asfissiato, per quanto imprudente, non era del tutto imprevedibile o eccentrica rispetto alle mansioni affidategli, costituendo possibile sviluppo della attività di manutenzione (tanto da essere contemplata anche nel documento di valutazione dei rischi la possibilità di caduta di persone od oggetti dall'alto).

Ne consegue l'infondatezza dei rilievi sollevati con il primo motivo di ricorso a proposito della abnormità ed eccentricità della condotta della vittima, in quanto la stessa, benché certamente imprudente, venne posta in essere nell'esecuzione di attività di manutenzione previste e rientranti nelle sue mansioni e di tale attività ha costituito uno sviluppo non assolutamente imprevedibile, che non ha, cioè, attivato un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237 -01; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 -01, richiamata anche nella sentenza impugnata).

4. Il secondo motivo, mediante il quale è stata censurata l'affermazione della sussistenza del nesso di causa tra l'evento e l'omissione contestata al ricorrente, sia perché la repentinità dell'evento non avrebbe consentito alcun intervento salvifico anche se vi fosse stata la presenza e l'assistenza di un altro lavoratore; sia perché, come esposto con i motivi aggiunti, l'assenza di un secondo lavoratore sarebbe da ricondursi a una decisione e a una scelta dello stesso J.J., che disse al collega I.I. di andarsene.

Tale ultimo profilo costituisce una allegazione del tutto nuova, non formulata con il ricorso per cassazione e che non risulta neppure, dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata, abbia costituito oggetto di dibattito nei giudizi di merito, cosicché risulta inammissibile, ma è, in ogni caso, alla luce della complessiva ricostruzione compiuta dalla Corte d'Appello, infondata, in quanto la puntuale adozione delle cautele da osservare per le lavorazioni da eseguire in quota e l'idonea formazione dei lavoratori sul punto avrebbe escluso che l'attività di manutenzione in quota venisse svolta in solitudine, senza l'assistenza di un altro lavoratore in costante collegamento, per cui né la vittima avrebbe potuto dare una tale disposizione né altro lavoratore accoglierla, se adeguatamente formati circa i rischi connessi a tali lavorazioni.

Quanto al nesso di causa, ossia l'evitabilità dell'evento nel caso di adozione della cautela doverosa omessa, consistente, oltre che nella adeguata formazione dei lavoratori sui rischi connessi alle lavorazioni da eseguire in quota e nell'apprestamento di idonei presidi antinfortunistici (come maschere facciali ad aria compressa per i luoghi confinati idonee per i casi di riduzione dell'ossigeno nell'aria), nella presenza di altro lavoratore in stabile collegamento con quello addetto alla lavorazione in quota, la Corte d'Appello ha evidenziato che nel tempo di circa due minuti intercorso tra la manovra imprudente (ossia l'inserimento di capo e busto nel boccaporto nel quale il lavoratore rimase incastrato) e la morte, la presenza di un altro lavoratore in costante collegamento con quello in quota ne avrebbe consentito il salvataggio.

Al riguardo la Corte d'Appello, nel disattendere i rilievi difensivi sul punto, replicati con il secondo motivo di ricorso, ha sottolineato, sulla base della videoregistrazione dell'incidente mortale e della deposizione del consulente medico legale K.K., che tra la condotta (inserimento di capo e busto nel boccaporto, alle 14:44:08), la perdita di conoscenza (alle 14:45:12) e la morte, erano trascorsi circa due minuti, ritenendoli, in modo non illogico, sufficienti per l'effettuazione di un possibile intervento salvifico.

Si tratta, anche a questo proposito, di considerazioni razionali, che resistono alle censure del ricorrente, in quanto non vi è stato il lamentato travisamento dei dati probatori, in particolare di quello cronologico, in quanto la Corte d'Appello ha sottolineato quanto spiegato dal consulente medico legale in proposito, e cioè che il decesso non è avvenuto immediatamente dopo l'asfissia (ossia alle 14:45:02, quando il lavoratore smise, come risulta dalla videoregistrazione, di dimenarsi), ma poco dopo, in quanto dopo la perdita di coscienza si spengono prima le funzioni superiori, poi la coscienza, la vigilanza, e poi man mano anche le funzioni fondamentali dell'organismo, quale quella cardiorespiratoria, stimando il tempo intercorso tra la condotta e il decesso in circa due minuti.

Non vi è stato, dunque, l'errato apprezzamento dei dati probatori, che si verifica quando il giudice del merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ma una ricostruzione corretta della condotta, sulla base dell'apporto fornito delle nozioni scientifiche in possesso del consulente tecnico medico legale e del contesto e delle modalità di verificazione dell'evento, cosicché la conclusione circa l'idoneità salvifica della condotta doverosa omessa risulta logica e immune da censure, con la conseguente infondatezza delle censure sollevate sul punto con il secondo motivo di ricorso.

5. Il terzo motivo, relativo alla dichiarazione di estinzione per prescrizione delle ipotesi contravvenzionali di cui ai capi b), c) ed e), è inammissibile a causa della sua genericità, in quanto consiste nella mera asserzione dell'omesso esame di dati probatori che avrebbero potuto condurre al proscioglimento in relazione a tali reati, senza alcuna illustrazione degli stessi, né di dette contestazioni, né delle risultanze istruttorie sullo specifico punto della configurabilità e della sussistenza di dette contravvenzioni alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro (delle quali, peraltro, è stata sottolineata, come osservato, sia la rilevanza sia l'inosservanza), cosicché la censura risulta i n idonea a costituire valido mezzo di censura di tale punto della decisione impugnata, a causa della sua insuperabile genericità, sia intrinseca sia estrinseca.

6. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, a cagione della infondatezza del primo e del secondo motivo e della inammissibilità del terzo.

Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione della soccombenza del ricorrente, la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi, in considerazione della difficoltà della causa e del valore delle difese, tenendo conto del numero delle parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi Euro 5.550,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2026.

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