Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le doglianze difensive si appalesano reiterative di censure già vagliate adeguatamente in grado di appello e disattese sulla base di argomentazioni non meritevoli di essere censurate in questa sede.
3. Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva quanto segue.
La Corte di merito ha rappresentato, con argomentazioni sostenute da coerenti riferimenti alle risultanze in atti, che all'accertamento della causa e della dinamica dell'infortunio mortale occorso a B.A., si è pervenuti attraverso i rilievi effettuati dalla polizia giudiziaria sul luogo dei fatti, le indagini esperite dall'ispettore del lavoro, e le risultanze degli accertamenti medico-legali.
Ha quindi evidenziato come le dichiarazioni dell'imputato siano risultate del tutto ininfluenti ai fini della decisione, riportandosi all'accurata valutazione degli elementi fattuali considerati dal giudice nella sentenza di primo grado.
In proposito, il Tribunale, nel richiamare gli accertamenti compiuti in fase d'indagini, ha chiarito che l'ispettore del lavoro A.B., recatosi sul posto dell'infortunio il giorno stesso, alla presenza dei Carabinieri e dell'imputato, verificò quanto segue: "All'interno dell'area, completamente recintata, era in fase di realizzazione un impianto per la produzione di inerti con una serie di strutture metalliche e in cemento armalo. Sì trattava in particolare delle travature metalliche per il posizionamento di nastri trasportatori. Nei pressi di una di tali strutture era stato soccorso dal 118 il B.A.. Sul posto notava la presenza di alcuni oggetti abbandonati alla rinfusa tra cui guanti in lattice, elettrodi per saldature nonché una scala da ponteggio dell'altezza di mt. 1,75-1,80 e una scala dì alluminio molto lunga.
Sulla base dello stato dei luoghi e di quanto riferitoglì dalle persone presenti ha, pertanto, accertato che il lavoratore stava effettuando delle saldature sulla scala in alluminio ed è precipitato da grande altezza. Il traliccio in prossimità del quale era stato trovato in terra il B.A. aveva un'altezza di circa 5 metri e, su di esso, ad altezza di circa 4 metri si vedevano tracce di saldature. Una quota, pertanto, raggiungibile solo dalla scala di alluminio che era, presumibilmente, utilizzata dal lavoratore per portarsi al livello delle lavorazioni in corso. In terra rinveniva, altresì la metà di un c.d. "puntello" - del tipo di quelli utilizzati per il sostegno di solai o altre strutture in cemento - che appariva deformato probabilmente per effetto della caduta del lavoratore, mentre l'altra metà del puntello era legato con filo di ferro al traliccio per cui era rimasta attaccata. In terra non trovava dispositivi di protezione individuale, in particolare caschi di protezione" (cfr. pag. 5 della motivazione della sentenza di primo grado).
Lo stato dei luoghi, il ritrovamento del corpo dell'operaio in prossimità del traliccio all'atto dell'intervento del personale sanitario, il materiale utilizzato per la saldatura trovato per terra e le tracce di saldatura presenti ad un'altezza di circa 4 metri, hanno indotto i giudici di merito a ritenere logicamente che l'operaio fosse precipitato da quell'altezza mentre era intento ad effettuare lavori di saldatura e che avesse adoperato la scala in alluminio presente sul posto per raggiungere l'altezza necessaria.
E' stato posto in rilievo come la scala rinvenuta sul luogo del fatto, utilizzata dal B.A. per raggiungere l'altezza necessaria per la lavorazione, fosse del tutto inidonea e sprovvista di apparati di trattenuta e degli accorgimenti previsti all'art. 113 d.lgs 81/08.
I giudici di merito hanno aggiunto come il medico legale ed il personale intervenuto a soccorrere il B.A. si siano espressi nel senso della piena compatibilità delle lesioni da questi riportate con una caduta dall'alto.
3.1 Ebbene, i vizi lamentati dalla difesa risultano del tutto destituiti di fondamento. La lettura delle due sentenze di merito conformi, il cui apparato argomentativo, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si salda per formare un'unica entità logica giuridica, hanno dato conto in maniera compiuta della causa dell'infortunio mortale occorso al lavoratore, desumendo tale causa dagli accertamenti esperiti in loco dal personale di polizia e dell'ispettorato del lavoro nella immediatezza del fatto. Ciò rende prive di fondamento le censure difensiva in ordine all'asserita utilizzazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dall'imputato e alla violazione del divieto di testimonianza imposto dall'art. 62 cod. proc. pen.
4. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso.
Rispetto alla logica e coerente motivazione resa dalla Corte di merito, il ricorrente invoca una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi, diversi parametri di ricostruzione e valutazione della vicenda.
Dietro l'apparente denuncia della violazione di legge, si richiama l'attenzione della Corte di legittimità su aspetti afferenti alla ricostruzione del fatto e alla interpretazione delle dichiarazioni testimoniali, traducendosi il motivo di ricorso nella generica prospettazione di una diversa lettura del materiale probatorio, non suscettibile di essere delibata in questa sede.
Occorre infatti rilevare come, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U. 13-12-1995, Clarke, Rv. 203428; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito).
La Corte territoriale, condividendo la ricostruzione fattuale del giudice di primo grado, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha esaminato con puntualità i rilievi sollevati dalla difesa, offrendo ad essi adeguata risposta.
Ha quindi ritenuto, unitamente al primo giudice, che il complesso probatorio acquisito fosse di segno opposto a quanto dedotto dal ricorrente, ponendo in evidenza come la vittima, alla stregua di quanto accertato nel corso del dibattimento, avesse utilizzato una scala assolutamente inadeguata per effettuare la lavorazione in quota a cui era stato adibito, precipitando al suolo per tale ragione. Alla luce dei principi appena richiamati la motivazione offerta risulta del tutto immune dai vizi denunciati.
5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000)