Considerato in diritto
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Si assume, invero, che il comportamento del lavoratore infortunato, proprio perché posto in essere in aperta violazione delle direttive impartite e sulle procedure di utilizzo del macchinario, rivestendo le caratteristiche dell'esorbitanza, esima il datore di lavoro da ogni responsabilità in ordine al mancato rispetto della normativa antinfortunistica.
3. Le censure mosse dal ricorrente, senza porre in dubbio l'evento per come realizzatosi, si concentrano sulla definizione della sfera di governo del datore di lavoro in relazione alle mansioni affidate al lavoratore ed al rischio prevedibilmente connesso con quelle. Si afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, il governo del rischio del datore di lavoro non si estende alla condotta esorbitante quella affidata con le direttive organizzative e quindi non possa 'coprire' anche i comportamenti espressamente interdetti al lavoratore. Il che significa che, se il lavoratore, come in questo caso, sceglie deliberatamente di contravvenire alle istruzioni ricevute e di svolgere il lavoro che gli è stato affidato con modalità diverse da quelle stabilite, il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile del mancato governo del rischio di un'operazione non consentita, dovendo ritenersi 'abnorme' la condotta del lavoratore che pone in essere l'attività vietata.
4. Ora, la censura per come proposta, concentrandosi esclusivamente sulla sussistenza del nesso di causalità, non contesta la sussistenza della condotta colposa come accertata, consistita nel non avere assicurato la piena efficienza del sistema di blocco del macchinario e nel non avere adeguatamente formato il lavoratore sul suo utilizzo. Né contesta l'assunto della Corte territoriale secondo il quale non vi sarebbe alcun elemento probatorio utile ad affermare che il lavoratore infortunato abbia utilizzato uno strumento per disattivare il sensore di sicurezza. Né, infine che la formazione impartita fosse adeguata. Si afferma, infatti, nella sentenza impugnata che il lavoratore neppure partecipò al corso di formazione 'Linea di pressatura', tanto da disconoscere la sua firma sul documento datato 5 settembre 2008, data nella quale egli non prestava neppure attività presso la CA. s.n.c..
5. La questione va affrontata ricordando, preliminarmente che la più recente giurisprudenza, abbandonando il criterio dell'imprevedibilità del comportamento del lavoratore nella verifica della relazione causale tra condotta del reo ed evento ha sostenuto che affinché "la condotta del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia" (cfr. da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 15124 del 13/12/2016, dep. 27/03/2017 Rv. 269603; sulla base del principi enunciati da Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261106, in motivazione)
6. Qui, non è dubbio che la violazione- consistita nel non mantenere il sistema del blocco del macchinario in perfette condizioni, essendo il microinterruttore di blocco dello sportello risultato vetusto e sensibile anche alla presenza di residui di carta- sia stata causa dell'evento, posto che il corretto funzionamento del microinterruttore non avrebbe consentito al meccanismo di ripartire a sportello aperto.
D'altro lato, il semplice divieto di utilizzare un certo strumento o un bene aziendale o di evitare una certa attività o ancora di non accedere ad una struttura non fa venir meno l'obbligo del garante di tenere in siffatti elementi perfetta efficienza o di impedire concretamente e non solo disciplinarmente l'attività vietata. Su colui che riveste la posizione di garanzia, infatti, grava l'obbligo di porre in essere la prevenzione concreta, volta a contenere il rischio garantito, in questo caso anche normativamente prevista. Invero, il punto 2.2. dell'Allegato V del d.lgs. 81/2008 impone che "la messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine".
Nel caso di specie la condotta omissiva del datore di lavoro ha prodotto proprio l'evento temuto, essendo il macchinario ripartito indipendentemente dalla volontà dell'operatore.
Correttamente, dunque, la Corte territoriale, ha escluso l'abnormità del comportamento del lavoratore, non potendo questo ritenersi interruttivo del nesso causale, posto che, da un lato, non è sufficiente al datore di lavoro, per andare esente da responsabilità, semplicemente vietare una determinata attività, quando la norma cautelare impostagli sia rivolta ad evitare il verificarsi di eventi che dipendono dall'idoneità degli strumenti di lavoro, dall'altro, la disapplicazione delle norme di sicurezza da parte del lavoratore rientra nell'area di rischio del datore di lavoro, tanto più laddove non comporti l'attivazione di un rischio eccentrico rispetto a quello governabile con la semplice osservanza delle cautele prescritte, perché essa è di per sé prevedibile.
7. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.