Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
[...omissis]
3. E opportuno richiamare i principi generali in tema di colpa.
La colpa è l'inosservanza di cautele doverose nell'esercizio di attività consentite; l'elemento peculiare della responsabilità colposa è che l'offesa non deve essere oggetto di volizione: il concetto di antidoverosità, invero, richiama una nozione di imputazione normativa dell'offesa. In altri termini, il giudizio colposo si sostanzia nel raffronto fra il comportamento effettivamente tenuto dal soggetto agente e il comportamento (ottemperante alla regola cautelare) che avrebbe potuto e dovuto realizzare. La colpa presenta dunque un profilo oggettivo (l'antidoverosità) e uno soggettivo (la concreta capacità dell'agente di adeguarsi alla regola cautelare). In particolare, la colpa specifica, presa in considerazione dall'art. 43, comma 1, III alinea, cod. pen., è determinata dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline concernenti l'esercizio di attività considerate pericolose dall'ordinamento e perciò consentite subordinatamente al rispetto di regole cautelari compendiate in atti normativi (leggi, regolamenti) ovvero provvedimentali (ordini) ovvero codificate in discipline (circolari, regole dell'arte o dell'esperienza). La differenza fra colpa generica e colpa specifica riposa sulla diversa tecnica di redazione del modello legale. Nella prima specie di colpa, i concetti di negligenza, imprudenza e imperizia sono concretizzati attraverso la previsione di regole cautelari extragiuridiche di estrazione sociale, parametrate sulla figura immaginaria del c.d. agente modello della stessa condizione sociale e professionale del soggetto attivo. Per converso, nella seconda specie di colpa, come sopra rilevato, le regole cautelari a contenuto preventivo sono codificate in documenti normativi o provvedimentali. In linea di principio, l'osservanza di queste regole esclude il profilo dell'antidoverosità, salvo che residui un margine di colpa generica.
Per dar luogo all'addebito a titolo di colpa specifica non è sufficiente la mera inosservanza della regola cautelare codificata (profilo oggettivo), ma è altresì necessario che l'autore avesse in concreto la possibilità di evitare il prodursi dell'evento offensivo (profilo soggettivo). Opinando altrimenti verrebbero a profilarsi i contorni di una culpa in re ipsa derivante della mera trasgressione, in contrasto con il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.).
Ai medesimi fini, è infine opportuno precisare che per configurare l'ascrizione dell'evento a titolo di colpa specifica, è necessario che, a seguito della violazione della regola preventiva trasgredita, si sia prodotta proprio l'offesa che essa mirava a evitare (c.d. nesso di congruità fra regola cautelare violata ed evento verificatosi).
4. Quanto poi alla individuazione dei soggetti garanti, si rileva che il legislatore, tenuto conto della complessità dei processi produttivi moderni, che sempre più coinvolge un numero ampio di imprese, ha di recente rivisitato la materia relativa al contratto di appalto, che, passando dalla disciplina originariamente prevista dagli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 547/1995, ha trovato una sua prima regolamentazione nell'art. 7 del d. lgs. n. 626/1994, per poi giungere alla elaborazione del complesso normativo di cui al d. lgvo n. 494/96, oggi sostanzialmente trasfuso nel d. legislativo 81/08.
Con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'Interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio in base al quale gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, grava non soltanto sull'appaltatore, ma anche su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali (Sez. 4, sent. n. 42477 del 16/07/2009, Cornelli, Rv 245786).
In generale, dalla sopra richiamata disciplina normativa si desume il principio, secondo il quale, in caso di contemporanea presenza di più imprese all'interno di un medesimo cantiere edile, tutti i soggetti titolari di una posizione di garanzia hanno il dovere di cooperare all'attuazione di misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di appalto, informandosi, reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese, coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Quanto infine alla rilevanza di eventuali condotte negligenti riferibili al lavoratore infortunato, occorre osservare che, in tema di cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'offesa, la giurisprudenza di legittimità ritiene che possano considerarsi tali quelle che diano luogo a una serie causale, sebbene non del tutto autonoma rispetto a quella riferibile all'agente, che si atteggi in termini di assoluta anomalia, eccezionalità e imprevedibilità (Sez. 4, sent. n. 13939 del 30/01/2008, Bauwens, Rv. 239593).
In ogni caso, quand'anche sussista una condotta colposa del lavoratore infortunato, questa non potrà comunque spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti destinatari di obblighi di sicurezza che abbiano violato prescrizioni in materia antinfortunistica (Sez. 4, sent. n. 12115 del 03/06/1999, Grande, Rv. 214999), in quanto le disposizioni prevenzionistiche hanno la funzione primaria di eliminare o almeno ridurre i rischi per l'incolumità fisica dei lavoratori intrinsecamente connaturati ai processi produttivi dell'attività di impresa, anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi derivino da condotte colpose dei prestatori di lavoro.
Riguardo l'invocata esclusiva responsabilità dell'infortunato in ordine all'evento occorsogli, la sentenza della Corte di appello è esente da vizi. Essa infatti afferma come, nel caso di specie, non sussistesse alcun comportamento anomalo del lavoratore, versandosi, al contrario, in una situazione in cui la condotta da questi tenuta, strettamente funzionale all'esecuzione dell'opera appaltata e posta in essere in presenza ed a causa della violazione di una specifica norma antinfortunistica, era di assoluta prevedibilità.
5. Del tutto fuorviante appare poi la doglianza secondo cui, essendo stato stipulato ed eseguito un contratto di «nolo a caldo» (per essere stati messi a disposizione non solo la gru, ma anche il gruista), la responsabilità per gli infortuni competerebbe al titolare dell'impresa locatrice (noleggiante), e non già a colui che noleggia macchinario e operatore, il quale non ha l'onere di predisporre il P.O.S.
Anche su questo specifico punto - invocato dal ricorrente al fine di escludere in capo a sé l'onere di predisporre il P.O.S. - la sentenza impugnata è esente da censure laddove afferma che tra il I.C. e il E.D.E. non era stato concluso alcun «nolo a caldo» posto che al primo non fu chiesto semplicemente di eseguire una modalità dell'opera così come già predisposta e organizzata da altri, ma di fornire uomini e attrezzature idonee alla specifica situazione di fatto in modo da realizzare una particolare modalità di esecuzione dell'opera rispetto alla quale non esisteva alcuno specifico piano di sicurezza e che le imprese appaltatrici e subappaltatrici non erano in grado di svolgere.
6. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile, E.D.E. , che si liquidano, considerata l'attività professionale svolta e le questioni trattate, in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.