Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 17.01.2018 la Corte di Appello di Brescia, ha confermato la condanna di F.E., pronunciata dal Tribunale di Brescia il 4.03.2016 in ordine al reato contestato in rubrica per avere, quale Presidente del consiglio di amministrazione, con delega specifica in materia di sicurezza, della società Cartiera del Chiese s.p.a, per colpa generica e specifica, in particolare, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 71 comma 1 in riferimento all'allegato V parte I punti 6.2 e 11.4 del TU 81/2008, causato all'operaio P.F.C. lesioni personali gravi, consistite in una frattura composta incompleta dente dell'epistrofeo, giudicate guaribili in 125 giorni con lesioni permanenti valutate dall'Inail nella misura del 3%. In particolare l'incolpazione descrive che mentre P.F.C., lavoratore addetto alla linea di politenatura 3 della cartiera (utilizzata per accoppiare il foglio di carta al politilene e che era contraddistinta da una prima zona dello svolgitore e l'ultima dello avvolgitore e si sviluppava per circa 21 metri di lunghezza) si trovava nella zona avvolgitore ad ultimare la pulizie dell'impianto, veniva schiacciato a livello toracico fra la calandrina e il rullo di rinvio posteriore, a causa dell'improvviso movimento del carro della portacalandrina. Al datore di lavoro si contesta di non aver adottato le misure necessarie e le cautele tecniche ed organizzative affinchè le operazioni di pulizia sulla citata linea, che si estendeva vari metri di lunghezza e prevedeva la presenza di più lavoratori operanti, avvenissero in sicurezza, sia verificando l'assenza di movimenti residui dei macchinari dopo l'attivazione dei sistemi di sicurezza sia formalizzando specifiche disposizioni sulle modalità di messa in sicurezza della linea, durante la fase di pulizia dei rulli e il conseguente ripristino.
L'infortunio secondo la ricostruzione del Tribunale e della Corte di appello si era verificato secondo la dinamica di seguito descritta che tiene conto della relazione dell'ufficiale di PG intervenuto sui luoghi dell'infortunio e della consulenza tecnica d'ufficio oltre che delle testimonianze della persona offesa e dei lavoratori della cartiera. Il giorno 25.05.2012 si era reso necessario un intervento tecnico sul rullo della linea 3 causato dalla rottura della carta mentre era in atto il cambio bobina; la linea quindi era stata messa in fermo assoluto tramite il pulsante rosso a fungo, posizionato sul pulpito principale e il pulsante blu ripristino sicurezze( fol 3 e 4); poiché i rulli in prossimità dell'avvolgitore si erano sporcati di polietilene il P.F.C. insieme ad un altro lavoratore avevano iniziato la pulizia del rullo; avevano avvisato il capomacchina G. di non resettare l'allarme e di non riavviare la linea. Mentre il P.F.C. si trovava tra la calandrina e il rullo di rinvio che stava ripulendo, a seguito del riavvio della linea, vi era stata l'improvvisa retrocessione del carro portacalandrina, (che -si assume- aveva conservato in memoria la posizione indietro del cambio bobina nel momento in cui si era arrestata nella sua corsa di 120 cm, prima del fermo operato per l'intervento tecnico) e rimaneva schiacciato all'altezza del torace tra la suddetta calandrina e il rullo. La Corte territoriale evidenzia come dato acquisito all'istruttoria che i tecnici della Asl il 23.10.2012 hanno redatto il verbale di contravvenzione e prescrizione nel quale si contestava all'imputato la violazione dell'art. 71 comma 1 sopra indicato in quanto, ai fini del punto 6.2, aveva omesso di prevedere, nella zona avvolgitore, dispositivi di sicurezza ulteriori che riguardassero anche il carro portacalandrina in quanto era evidente che i pulsanti di emergenza erano stati sbloccati, che il lavoratore era entrato nella zona avvolgitore e quindi le fotocellule di sicurezza lo avevano intercettato determinando il fermo del gruppo avvolgitore ma non anche del carrello mobile, cosiddetto portacalandrina. Quanto poi alla ulteriore violazione della prescrizione del punto 11.4 dell'allegato V (sempre dell'art. 71 commal cit.) la contestazione riguardava l'omessa individuazione di specifiche modalità di messa in sicurezza della linea durante le fasi di pulizia dei rulli ed il conseguente ripristino. Rilevavano i Giudici di merito che le scarne misure antinfortunistiche trovate appese in prossimità del quadro centrale erano infatti ancora quelle previste dal costruttore negli anni '90, non erano state aggiornate agli adeguamenti effettuati sulla linea; non era stata prevista una procedura specifica indicante quali lavoratori e quali compiti dovevano essere svolti mentre erano in corso le operazioni di ripulitura e manutenzione nel caso di arresto della macchina politenatrice,(il documento di sicurezza risultava infatti redatto e messo a punto dalla società solo dopo l'Infortunio a seguito del rilievi mossi dalla Asl).
La Corte territoriale a differenza del primo giudice, che aveva escluso l'incidenza causale della violazione di cui all'art. 71 comma 1 part I punto 6.2, ritenendo che se non fosse stato schiacciato il pulsante di arresto emergenza non vi sarebbe stato l'arretramento del carrello mobile chiamato portacalandrina, riteneva sussistente tale profilo di colpa specifica in capo al titolare della posizione di garanzia e il nesso causale con l'evento-infortunio in quanto, affermava, che se fossero stati adottati idonei dispositivi atti ad impedire i movimenti residui (evidentemente rimasti in memoria)del carro portacalandrina, come quelli poi adottati in seguito alle prescrizioni ASL (modifica al circuiti per cui il carro portacalandrina rimane comunque bloccato ove siano aperti i cancelli di accesso alla zona ) l'infortunio non si sarebbe verificato, anche se un terzo,come è avvenuto nel caso di specie, avesse agito sul pulsanti di emergenza e ripristino ( fol 14).La Corte inoltre ha ritenuto sussistente anche l'altro profilo di colpa già ravvisato dal Tribunale e la sua incidenza causale sull'evento, quello cioè attinente alla violazione del punto 11.4 dell'allegato V, per non aver posto In essere misure necessarie e cautele predisposte alla linea politenatura volte ad impedire o prevenire il rischio che la macchina durante le
operazioni di pulizia, riparazione e manutenzione, che prevedono l'introduzione del lavoratore in zone contraddistinte da organi in movimento, sia messa in funzione da altri. Sottolinea infatti nella motivazione che vi erano norme non aggiornate e nessuna procedura sulla individuazione delle persone competenti ad arrestare la macchina, a riavviare l'impianto in caso di guasti tecnici e a regolamentare le fasi di pulizia e di manutenzione dell'impianto. Infatti, disposizioni di sicurezza chiare, con distinzioni di ruoli e di compiti, sono state inviate ai tecnici della ASL dalla cartiera solo dopo l'incidente ( il 1.06.2012 fol 8 ), mentre in sede di sopralluogo fu rilevata solo la presenza di un opuscolo informativo per gli impianti Rotomec sul quadro elettrico principale. La Corte evidenzia che anche dalle acquisizioni testimoniali non sono emerse prassi operative univoche e chiare di sicurezza messe in atto all'interno del luogo di lavoro, sulla base di disposizioni impartite dagli organi preposti della società.( fol 10), finalizzate a coordinare più lavoratori operanti sulla stessa linea, a definire le competenze e il ruolo di ciascuno con riferimento all'arresto e al ripristino della linea e a garantire che uno solo dei lavoratori presenti (nelle istruzioni successivamente comunicate alla ASL viene infatti individuato il capo macchina) conservasse la chiave di sblocco del pulsante di emergenza, così da impedire che il riavvio potesse essere effettuato da parte di soggetti non competenti.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato chiedendo l'annullamento con rinvio e articolando i seguenti motivi.
2. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e in particolare del principio devolutivo dell'appello; il primo giudice aveva escluso che il profilo di colpa attinente all'art 71 comma 1 part.I all. V punto 6.2. fosse collegato da nesso causale con l'infortunio e sul punto la decisione doveva ritenersi coperta da giudicato interno; lamenta grave violazione del diritto di difesa essendo stata recuperata sul punto la contestazione di colpa specifica dal Giudice di appello senza che vis fosse stato appello del P.M..
Con il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 590 come integrato dall'art. 71 comma 1 all. V 6.2 d.lgs 81/2008, trattandosi di previsione del tutto estranea alla fattispecie concreta in quanto riguarda i macchinari in esercizio e non in manutenzione; oltre che vizio e illogicità della motivazione in quanto l'infortunio si è verificato per l'azionamento dei pulsanti di ripristino senza che fosse completata l'azione di ripulitura; il blocco del movimento residuo del carro porta calandrina ritenuto rilevante non era una condotta esigibile in quanto non prevedibile.
A tal proposito lamenta l'omessa contraddittoria motivazione oltre che travisamento dei fatti e attiene alla mancata formalizzazione delle disposizioni sulla messa in sicurezza della linea durante le fasi di pulizia dei rulli e il conseguente ripristino. Lamenta il travisamento delle dichiarazioni di C. e del teste O. che supportano la tesi difensiva secondo cui all'interno dello stabilimento vi erano prassi operative sulle modalità con cui gestire il fermo e il ripristino degli impianti in sicurezza .
Con il terzo motivo, lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche sulla base di precedenti di datati risalenti al 1995 e 1996 e la mancata valorizzazione dell'adempimento delle prescrizioni impartite dalla ASL e dell'avvenuto risarcimento sia pure ad opera di terzi anche ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62.n6 cod.pen.