Considerato in diritto
1. Indicazioni preliminari all'esame dei ricorsi
Il particolare contenuto di larga parte dei ricorsi congiunti e di pressoché tutti i ricorsi singoli, ivi compreso quello del P.G., impone di soffermarsi, sia pur brevemente, sui caratteri che necessariamente deve presentare il ricorso di cassazione se vuole sfuggire alla sanzione della inammissibilità. In specie appare opportuno indugiare sul connotato della specificità del motivo, previsto e prescritto dall'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., il quale ove assente imPO.G., a norma dell'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità dello stesso.
In questa sede appare opportuno rammentare che la aspecificità del motivo può risultare per aspetti diversi: perché la censura costituisce mera ripetizione di quella già sottoposta al giudice impugnato, il quale - non essendo la doglianza inammissibile - l'abbia esaminata e quindi abbia ad essa replicato; dovendosi al proposito tener conto che la replica va rintracciata nella complessiva trama motivazionale, non assumendo rilievo la mancata esplicazione della valutazione parcellare di singoli rilievi.
Può, la aspecificità del motivo, esser data dalla mancanza di pertinenza della censura rispetto alla ratio decidendi. Ancora, si coglie l'aspecificità nel motivo quando esso sia privo di riferimenti concreti alla peculiare vicenda oggetto di decisione, e quindi alla scansione argomentativa del provvedimento impugnato.
In tutte queste ipotesi in definitiva l'aspecificità emerge dalla assenza di connessione logica-argomentativa tra la censura e la decisione impugnata.
Una ricognizione della giurisprudenza di legittimità lascia emergere un notevole affinamento della nozione di aspecificità, che andrebbe ripercorsa alla luce della notevole casistica. Ma ciò costituirebbe un fuor d'opera nella presente sede (ove ci si può limitare a rammentare la ricognizione operata da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268823); nella quale si avverte comunque, a conclusione di queste osservazioni preliminari, la necessità di rappresentare la piena consapevolezza che il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, garantito delfart. 6, p. 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del 1950 (ratificata dall'Italia con la legge n. 848 del 4.8.1955), impone di abbandonare le limitazioni apposte dalla Corte di cassazione al diritto di accesso al sindacato di legittimità che risultino non proporzionate al fine di garantire la certezza del diritto e la buona amministrazione della giustizia (tra le pronunce della Corte edu si veda, tra le altre, Sez. 1, 24 aprile 2008, K. ed altri c. Lussemburgo). Tanto implica - come scandito dalle Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza n. 17931 del 2013, CED Cass. n. 627268) - di dover evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 p. 1 della Convenzione EDU". Ma non preclude agli Stati aderenti "la facoltà di circoscrivere, per evidenti esigenze di opportunità selettiva, a casistiche tassative, in relazione alle ipotesi ritenute astrattamente meritevoli di essere esaminate ai massimi livelli della giurisdizione, le relative facoltà di impugnazione, con la conseguenza che non si ravvisa contrasto allorquando le disposizioni risultino di chiara evidenza senza lasciare adito a dubbi". Quel principio, peraltro, "costituisce, nei diversi casi in cui le norme si prestino a diverse accezioni ed applicazioni, un canone direttivo nella relativa interpretazione, che deve in siffatti ultimi casi propendere per la tesi meno formalistica e restrittiva".
Come ben colto nella pronuncia dalla quale si sono tratte le citazioni appena fatte (Sez. 2, n. 25741 del 20/03/2015 - dep. 18/06/2015, Calistri, Rv. 264132), il requisito della specificità è imposto dall'art. 581 cod. proc. pen. in termini certamente chiari e non equivocabili; specie se si consideri che esso viene connesso all'esplicitazione delle ragioni di diritto e di fatto sulle quali si fonda.
Orbene, nel caso dei ricorsi che ci si appresta ad esaminare, i profili di aspecificità appena rammentati sono particolarmente frequenti. Nell'insieme - e ferma restando l'esistenza di un nucleo di questioni che sono legittimamente (ri)proposte, perché indirizzate alla interpretazione e alla applicazione della legge o perché prospettate in termini consentiti per il ricorso per cassazione - essi si concretano nella mera veicolazione nel grado successivo delle argomentazioni e dei rilievi critici contenuti negli atti di appello e nelle successive esplicazioni e precisazioni degli stessi. Né l'inserzione nel sovente pletorico periodare di strumentali riferimenti al giudizio della Corte di Appello può fare ombra alla struttura portante dei ricorsi, come meglio si evidenzierà nel prosieguo.
Quanto sin qui esposto non ha la funzione di sostenere un complessivo giudizio di inammissibilità dei ricorsi: si è già accennato ad un nucleo di motivi meritevoli di avere accesso al campo dell'esame nel merito. Piuttosto ha lo scopo di rendere espliciti in via generale i criteri ai quali questa Corte si atterrà per selezionare tra le censure, non di rado affastellate, quelle che potranno essere con breve argomentazione dichiarate inammissibili e quelle che richiederanno una più estesa trattazione.
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