Ritenuto in fatto
1. Con sentenza emessa il 5 aprile 2013 il Tribunale di Firenze dichiarava, tra l'altro, G.S., nella qualità di coordinatore nella fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di ristrutturazione del palazzo Tornabuoni - Corsi, responsabile dei seguenti reati a lui ascritti:
capo a) del reato di cui agli artt. 10, 16 e 77 del d.P.R. 07 gennaio 1956 n. 164, per avere omesso di adottare e mettere in opera adeguate impalcature, ponteggi o opere provvisionali, idonee a eliminare i pericoli di caduta delle persone.
In Firenze sino al 03 febbraio 2007;
capo b) del reato di cui agli artt. 113 e 590, commi 1 e 3, cod. pen. in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1 cod. pen. perchè per colpa, cagionava lesioni personali gravi a E.C.O., dipendente della società Edilnova s.a.s., mentre era impegnato nella coibentazione del tetto dell'edificio mediante la messa in opera di pannelli di poliuretano e, quindi, lavorando ad un'altezza superiore a metri due.
1.1. In particolare l'addebito mosso nei suoi confronti è di avere omesso di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, società C.P.F. s.p.a. ed Edilnova s.a.s., delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle procedure di lavoro e di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza e di adeguarlo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle situazioni di rischio e, conseguentemente, pur avendo accertato la mancata predisposizione di un ponteggio, di avere omesso di disporre la sospensione dei lavori, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, lett.a), b) ed f) del d.lgs. n. 494/1996.
In Firenze il 03 febbraio 2007.
1.2. Il G.S. veniva condannato, quanto al reato di cui al capo a) alla pena di Euro 100,00 di ammenda e in relazione al reato di cui al capo b) alla pena di Euro 1.200,00 di multa. Inoltre il predetto veniva condannato, in solido con gli altri imputati, al risarcimento del danno in favore della parte civile E.C.O., per la cui liquidazione rimetteva le parti davanti al competente giudice civile, con assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 20.000,00 e alla restituzione, in favore della parte civile INAIL, della rendita risultata pagata sino alla data del 04 marzo 2011 di Euro 13.395,84.
2. La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti, tra l'altro, del G.S. perché i reati sono estinti per prescrizione dei reati. Confermava la pronuncia nel resto.
3. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, in aderenza alle risultanze probatorie, emerge quanto segue.
L'infortunio si è verificato mentre erano in pieno svolgimento i lavori di ristrutturazione del palazzo Tornabuoni - Corsi che impegnava contemporaneamente più ditte.
La committente Hydra s.r.l. aveva appaltato i lavori alla C.P.F Costruzioni s.p.a. che, a sua volta, procedeva a sub - appaltare alcuni lavori, tra le altre, alla Edilnova s.a.s, incaricata di eseguire i lavori di intonaco delle facciate esterne e del tetto.
Quanto ai lavori di rifacimento del tetto, al momento del fatto la società Edilnova stava procedendo al montaggio dei pannelli di stiferite, ovvero del materiale termoisolante necessario per la coibentazione, al fine della successiva fase di stesura della guaina bitumosa e del montaggio delle tegole.
La procedura esecutiva in atto prevedeva giornalmente, al termine dei lavori, la stesura di un telo impermeabile per proteggere il tetto dall'azione di eventuali agenti atmosferici e i locali sottostanti da eventuali infiltrazioni di acqua piovana.
Il giorno 03 febbraio 2007 E.C.O., dipendente della società Edilnova, con funzioni di magazziniere, stava lavorando presso il cantiere edile quando, su indicazione di B.F., direttore tecnico del cantiere e dipendente della C.P.F Costruzioni s.p.a., si recava sul tetto, così come era già avvenuto altre volte, ad aiutare gli operai, G.C., e P.A., rispettivamente dipendenti delle società Edilnova e Costruzione S. di S. Pasquale, a stendere il telo protettivo. Passando sopra una delle aperture del tetto, chiusa in quel momento da un pannello di stiferite e non segnalata, E.C.O. precipitava nel solaio sottostante.
Al momento dell'accadimento tutti i lucernari del tetto, ancora privi di infissi, erano coperti di stiferite e dai primi rilievi effettuati circa un'ora dopo l'infortunio, il tecnico della A.S.L. riscontrava che sul lucernario da dove era caduto E.C.O. era stata collocata sopra il telo impermeabile, ovviamente dopo la caduta, una protezione di assi in legno.
Nell'ambiente sottostante a detto lucernario si trovava un ponteggio che non era posizionato in corrispondenza ad esso ma che era stato spostato verosimilmente da parte degli operai di un'altra ditta che stava eseguendo, all'interno del palazzo, lavori di muratura.
3.1. Nella sentenza impugnata la responsabilità del ricorrente è ancorata al fatto che sia nel piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) che nel piano operativo di sicurezza (P.O.S.) della società Edilnova non risultavano adottate, con riguardo alla specifica fase di copertura provvisoria del tetto che aveva più di dieci lucernari, le misure per la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto.
I giudici di secondo grado rilevavano che il G.S. non aveva nemmeno provveduto a impartire specifiche disposizioni idonee ad evitare l'infortunio durante i sopralluoghi effettuati nel cantiere ai preposti ai lavori. Dal c.d. «giornale dei lavori» risultavano infatti solo generiche indicazioni sulla predisposizione di ponteggi in altezza senza alcun riferimento all'operazione in esame. Le disposizioni previste erano ritenute del tutto inconferenti con la fase di lavorazione in questione, ove la stesura del telo protettivo sul tetto al termine dei lavori di ogni giorno presupponeva la rimozione di eventuali parapetti attorno al lucernario, altrimenti il telo avrebbe creato delle zone di confluenza dell'acqua piovana.
L'ulteriore rischio, del tutto sottovalutato dal G.S., derivava dalle interferenze tra l'operato delle varie imprese contemporaneamente occupate nella attività di ristrutturazione in quanto mentre alcuni lavoratori erano addetti alla lavorazione sul tetto, altri provvedevano ai lavori di muratura all'interno e non risulta esservi stata alcuna comunicazione tra loro. Nel P.S.C. non erano state previste adeguate procedure per il doveroso coordinamento di dette attività.
4. G.S., a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione elevando due motivi.
4.1. Con il primo motivo deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità nonché la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione del fatto.
Evidenzia al riguardo che la Corte ha erroneamente ritenuto comprovato, in contrasto con le emergenze probatorie, che l'apposizione di una lastra di stiferite sulla apertura del tetto sulla quale stava lavorando l'infortunato non sarebbe da riferibile ad una sua iniziativa autonoma ma il frutto di una modalità abituale di lavoro.
Rileva inoltre che il G.S. aveva provveduto alla predisposizione di un ponteggio adeguato a salvaguardare i lavoratori nel caso di caduta dal tetto che quella mattina era stato spostato dagli operai che lavoravano al piano sottostante per la effettuazione di un lavoro non programmato, di cui non era a conoscenza nemmeno il capo cantiere.
4.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 91 e 92 del d.lgs.n. 81/2008 e il vizio di manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento dei fatti e degli atti del processo.
Evidenzia che il giudizio di responsabilità è erroneo perché la Corte distrettuale ha trascurato di considerare che l'arch. G.S. operava nel cantiere con sopralluoghi e visite collegiali almeno settimanali e, a seguito di tali accessi, era stata messa in opera la doppia sicurezza dei parapetti con tavole di legno intorno ai lucernari nel corso dei lavori e, poi, a fine giornata della apposizione di dette tavole sulle predette aperture del tetto: ciò era avvenuto in contraddittorio con il capo cantiere e con i responsabili dei lavori.
Deduce di non essere stato messo al corrente della contemporanea esecuzione di più lavori nel palazzo, talché lo spostamento del ponteggio avvenuto dagli operai dell'altra ditta che lavorava all'Interno non poteva essergli addebitato.
4.3. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste perchè non lo ha commesso annullando le statuizioni civili in favore dell'INAIL e della persona offesa.
5. Con memoria depositata in data 7 dicembre 2017 la parte civile E.C.O. chiede che venga dichiarato inammissibile il ricorso perché si risolve in una critica di merito in ordine alla valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte distrettuale.
6. Con memoria depositata in data 12 dicembre 2017 l'INAIL chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondatezza trattandosi di censure non consentite nel giudizio di legittimità in quanto concernenti la ricostruzione e la rivalutazione del fatto e l'apprezzamento del materiale probatorio utilizzato dalla Corte di Appello.