Nota MLPS 0007216 del 24.04.2020

Nota MLPS 0007216 del 24.04.2020
Differimento dei termini per la consegna dei documenti sanitari ai sensi dell’articolo 90, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
"Il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte dei dipendenti. Di conseguenza, ai fini dell'accertamento della responsabilità datoriale per infortunio occorso al lavoratore sui luogo di lavoro, mentre incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo".

Differimento dei termini per la consegna dei documenti sanitari ai sensi dell’articolo 90, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Safety Nets / Filets de Sècuritè / Rrjetat e sigurimit / Plasele de siguranță
Quaderni per immagini nasce dall’esigenza di sperimentare una tipologia di comunicazione che si possa espr...

Lettera Circolare che coordina le procedure di prevenzione incendi ex DPR 151/2011 con il procedimento di cui al DLgs 624/1996
Il DPR 151/2011 ha incluso ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024