Siti orfani e amianto | Quadro normativo

Siti orfani e amianto | Quadro normativo / Rev. Giugno 2024
ID 15106 | Rev. 3.0 del 01.06.2024 / Documento completo in allegato
Di seguito quadro normativo afferente la bonifica ambientale dei siti orf...
ID 19160 | 07.03.2023 / Nota completa in allegato
Con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nella GU n.55 del 06.03.2023 ed in vigore dal 21 marzo 2023, è disposta l'istituzione, entro il 17 settembre 2023, della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua, per le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio di cui all’articolo 6, comma 6.
6. La valutazione e gestione del rischio relativa alla filiera idro-potabile di cui al comma 2, lettera b), è effettuata dai gestori idro-potabili per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni e, se necessario, aggiornata
La commissione sarà composta da:
- due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzione di Presidente della Commissione;
- un rappresentante dell’ISS, referente del CeNSiA;
- un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- un rappresentante del Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute, Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- un rappresentante di SNPA;
- un rappresentante di ARERA, e
- un rappresentante degli EGATO.
La commissione svolge compiti di indirizzo e sorveglianza in materia di valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile, secondo un piano triennale di azioni, valuta, per l’approvazione, le Linee guida per l’approvazione dei Piani di sicurezza dell’acqua per le forniture idro-potabili, definisce i criteri di qualifica degli esperti del «Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA» ne approva annualmente la composizione del Gruppo stesso e valuta, per l’approvazione, su proposta del CeNSiA, le rendicontazioni e le programmazioni annuali sulle approvazioni delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile.
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Art. 20. Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua 1. Per le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio di cui all’articolo 6, comma 6, con decreto del Ministero della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’Acqua. 2. La Commissione nazionale di cui al comma 1, è composta da: 3. Alla Commissione nazionale di cui al comma 1, sono attribuite le seguenti funzioni: 4. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.
a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzione di Presidente della Commissione;
b) un rappresentante dell’ISS, referente del CeNSiA;
c) un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
d) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;
e) un rappresentante del Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute, Conferenza delle regioni e delle province autonome;
f) un rappresentante di SNPA;
g) un rappresentante di ARERA;
h) un rappresentante degli EGATO.
a) svolge compiti di indirizzo e sorveglianza in materia di valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile, secondo un piano triennale di azioni;
b) ai sensi degli articoli 6 e 8 e secondo i requisiti generali stabiliti in allegato VI, valuta, per l’approvazione, le Linee guida per l’approvazione dei Piani di sicurezza dell’acqua per le forniture idro-potabili di cui all’articolo 19, comma 2), lettera a), punto 1), e le successive revisioni;
c) su proposta del CeNSiA, definisce i criteri di qualifica degli esperti del «Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA» di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), punto 2), e approva annualmente la composizione del Gruppo stesso;
d) valuta, per l’approvazione, su proposta del CeNSiA, le rendicontazioni e le programmazioni annuali sulle approvazioni delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile.
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