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ID 21472 | 08.03.2024
Decisione (UE) 2024/721 della Commissione, del 27 febbraio 2024, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall’operazione di intercalibrazione e che abroga la decisione (UE) 2018/229 della Commissione
GU L 2024/721 08.03.2024
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Articolo 1
1. Ai fini dell’allegato V, punto 1.4.1, punto iii), della direttiva 2000/60/CE, nell’ambito dei propri sistemi di monitoraggio e classificazione gli Stati membri utilizzano i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi indicati nell’allegato 1, parte 1, della presente decisione
2. Qualora una valutazione della comparabilità per un elemento di qualità biologica non sia stata completata nell’ambito di un gruppo di intercalibrazione geografico previsto nell’allegato 2 della presente decisione, nell’ambito dei propri sistemi di monitoraggio e classificazione, ai fini dell’allegato V, punto 1.4.1, punto iii), della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri utilizzano i metodi e i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi di cui all’allegato 1, parte 2, della presente decisione.
3. Gli Stati membri possono utilizzare i metodi e i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi di cui all’allegato 1 della presente decisione per stabilire il buon potenziale ecologico dei corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE.
Articolo 2
La decisione (UE) 2018/229 è abrogata.
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Allegato V, punto 1.4.1, iii) direttiva 2000/60/CE
iii) Per ciascuna categoria di acque superficiali, ogni Stato membro suddivide la gamma dei rapporti di qualità ecologica nel sistema di monitoraggio in cinque classi, che spaziano dallo stato ecologico elevato a quello cattivo, come definito al punto 1.2, assegnando un valore numerico a ciascuna delimitazione tra le classi. Il valore corrispondente alla delimitazione tra stato «elevato» e «buono» e quello tra stato «buono» e «sufficiente» sono fissati mediante l'operazione di intercalibrazione descritta in appresso.
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024