ATSDR Minimal Risk Levels (MRLs)

ATSDR Minimal Risk Levels (MRLs) nei siti di rifiuti pericolosi / MLRs aggiornati Maggio 2024
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Circolare MATTM Prot. n. 0049801 del 7 novembre 2013
Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.
Al fine di corrispondere alle numerose richieste di chiarimento pervenute riguardo alla corretta interpretazione del DPR n. 59/2013, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la presente Circolare tende a fornire un esaustivo riscontro riguardo a quelle fra le questioni individuate dal carattere maggiormente generale, riservando ad una successiva Circolare, in fase avanzata di istruttoria, la disamina delle questioni più specifiche.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Preliminarmente, occorre chiarire se il D.P.R. 59/2013 si applichi solo alle piccole e medie imprese non soggette ad A.I.A., ovvero a tutti gli impianti non soggetti ad A.I.A, quindi a prescindere dai requisiti dimensionali del gestore.
Il problema, invero, si pone in quanto sia l'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 59 del 2013, sia l'articolo 23, comma 1, del d.l n. 5 del 2012 (che al primo fornisce la necessaria base di normazione primaria), nel definire la platea dei destinatari del nuovo procedimento autorizzatorio, legano gli "impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale" alle "piccole e medie imprese" (secondo la qualificazione normativa enucleata all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005), mediante una congiunzione aggiuntiva (nonché).
Si ritiene peraltro evidente che il secondo presupposto applicativo (gli impianti esclusi dall'AIA) non si "cumula", bensì "assorbe" il primo (l'appartenenza del gestore alla categoria delle PMI).
Pertanto, un impianto produttivo non soggetto all'AIA è soggetto all'AUA anche quando il gestore sia una grande impresa.
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segue in allegato
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