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Direttiva 2009/31/CE

ID 13487 | | Visite: 4522 | Legislazione suoloPermalink: https://www.certifico.com/id/13487

Direttiva 2009 31 CE

Direttiva 2009/31/CE / Stoccaggio geologico di biossido di carbonio

Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(GU L 140 del 5.6.2009)

Recepimento

Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 24

Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

(GU n.68 del 24.03.2011)

La Direttiva stoccaggio CO 2

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. La presente direttiva istituisce un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di biossido di carbonio (CO 2) con la finalità di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici.
2. Lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di CO 2 è finalizzato al confinamento permanente di CO 2 in modo da prevenire e, qualora ciò non sia possibile, eliminare il più possibile gli effetti negativi e qualsiasi rischio per l’ambiente e la salute umana.

Articolo 2 Ambito di applicazione e divieti

1. La presente direttiva si applica allo stoccaggio geologico di CO 2 nel territorio degli Stati membri, nelle rispettive zone economiche esclusive e sulle rispettive piattaforme continentali come definite nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).
2. La presente direttiva non si applica allo stoccaggio geologico di CO 2 per un previsto volume complessivo di stoccaggio inferiore a 100 chilotonnellate, effettuato a fini di ricerca, sviluppo o sperimentazione di nuovi prodotti e processi.
3. È vietato lo stoccaggio di CO 2 in un sito di stoccaggio il cui complesso di stoccaggio si estende oltre l’area di cui al paragrafo 1.
4. È vietato lo stoccaggio di CO 2 nella colonna d’acqua.

_______

Testo consolidato modificato da:

DIRETTIVA 2011/92/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 13 dicembre 2011 (L 26 del28.1.2012)
- DECISIONE (UE) 2018/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 (L 150 del 14.6.2018)
REGOLAMENTO (UE) 2018/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 (L 328 del 21.12.2018)

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